REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 20 ottobre 2008, n. 47

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 41 del 24-10-2009

Approvazione del regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 «Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate», come modificata dalla legge provinciale 15 novembre 2007, n. 20.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige n. 2 del 7 gennaio 2009)
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Visto l’art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della
Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla
Giunta;
Visto l’art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica, secondo 11 quale la Giunta provinciale
e’ competente a deliberare i regolamenti per l’esecuzione delle leggi
approvate dal Consiglio provinciale;
Vista la legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8;
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2592 di data
10 ottobre 2008 con la quale la Giunta provinciale ha approvato il
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8
«Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate»,
come da ultimo modificata con la legge provinciale 15 novembre 2007,
n. 20.
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. Questo regolamento detta le norme di esecuzione della legge
provinciale 15 marzo 1993, n. 8, come modificata dal capo III della
legge provinciale 15 novembre 2007, n. 20, per la parte relativa
all’ordinamento dei rifugi alpini e dei bivacchi.
2. Nel prosieguo di questo regolamento la legge provinciale n. 8
del 1993, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge
provinciale n. 20 del 2007, e’ indicata come «legge provinciale».

Art. 2 Requisiti minimi e massimi dei rifugi alpini 1. Per assicurare le funzioni di sobria ospitalita’ in zone di montagna ai sensi dell’art. 6 della legge provinciale, i rifugi alpini devono possedere i requisiti minimi e massimi funzionali e strutturali definiti da questo articolo. 2. Ogni rifugio alpino, al fine dell’iscrizione nell’elenco delle strutture alpinistiche previsto dall’art. 2 della legge provinciale, deve essere sufficientemente attrezzato con distinti locali per la sosta, per il ristoro e per il pernottamento nonche’ disporre dei seguenti requisiti minimi strutturali e funzionali: a) servizio di cucina; b) uno spazio attrezzato utilizzabile per il consumo di alimenti e bevande; c) spazi destinati al pernottamento, attrezzati con letti o cuccette anche sovrapposti; d) servizio telefonico o altra tecnologia tale da permettere comunicazioni con la centrale operativa del 118; e) una fonte di energia elettrica; f) una piazzola per l’atterraggio degli elicotteri rispondente alle indicazioni fornite dalla struttura provinciale competente in materia di protezione civile; g) un locale per il ricovero di fortuna aperto nei periodi di chiusura del rifugio. 3. Al fine dell’iscrizione delle strutture alpinistiche nell’elenco previsto dall’art. 2 della legge provinciale i rifugi alpini, escludendo l’alloggio del gestore, non devono superare uno o piu’ dei seguenti requisiti massimi strutturali e funzionali contraddistinti da: a) locali adibiti a camera con adeguata densita’ di posti letto, il cui parametro di verifica non puo’ risultare superiore a 10 metri cubi di aria per posto letto; b) percentuale di ricettivita’ in camere fino a 4 posti letto, comunque non superiore al 50 per cento della ricettivita’ complessiva; c) assenza di camere con servizi igienici dedicati; d) prevalenza di servizi dedicati agli escursionisti in rifugi prossimi agli impianti a fune o alle piste di sci, confermata da una valutazione espressa dalla Conferenza provinciale per il patrimonio alpinistico.

Art. 3
Requisiti igienico-sanitari, di sicurezza, di approvvigionamento
idrico
e depurazione degli scarichi dei rifugi alpini
1. I rifugi alpini devono possedere i requisiti igienico-sanitari
e di approvvigionamento idrico, come specificati dalla tabella A
allegata a questo regolamento.
2. Per la prevenzione incendi e per la sicurezza trova
applicazione la normativa vigente in materia, tenendo conto della
particolare ubicazione e della tipologia del rifugio.
3. Fermo restando quanto stabilito dalla tabella A allegata in
ordine all’approvvigionamento idrico, nei rifugi alpini nei quali non
e’ possibile erogare acqua potabile agli ospiti, e’ fatto obbligo al
gestore di esporre su appositi cartelli in lingua italiana, tedesca,
inglese e francese l’avviso che l’acqua non risulta essere
controllata.
4. Gli scarichi delle acque reflue dei rifugi alpini devono
corrispondere alle condizioni stabilite dal vigente piano provinciale
di risanamento delle acque approvato dalla Giunta provinciale in
applicazione dell’art. 17-quater del decreto del Presidente della
Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. (Approvazione del
testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela
dell’ambiente dagli inquinamenti).

Art. 4
Periodo di apertura e servizi minimi di gestione
1. I rifugi alpini devono assicurare una apertura stagionale
minima dal 20 giugno al 20 settembre; il periodo di apertura e
chiusura del rifugio e’ reso noto al pubblico a cura del gestore
secondo le modalita’ stabilite dalla struttura provinciale competente
in materia di turismo, sentita la Conferenza provinciale per le
strutture alpinistiche prevista dall’art. 4 della legge provinciale.
2. Il gestore del rifugio alpino puo’ derogare ai periodi di
apertura e di chiusura come indicato dal comma 1 secondo i criteri ed
i casi stabiliti dalla struttura provinciale competente in materia di
turismo, sentita la Conferenza provinciale per le strutture
alpinistiche.
3. Il gestore del rifugio alpino deve inoltre assicurare i
seguenti servizi minimi di gestione:
a) ricovero ad ogni escursionista, assicurato in particolare
laddove le condizioni climatiche esterne o d’orario lo richiedano;
b) l’uso dei locali di ristoro e posti a sedere per il consumo
da parte dell’escursionista dei propri alimenti e bevande;
c) la presenza, in apposito armadietto, del materiale di primo
soccorso e di medicazione secondo indicazioni fornite dall’Azienda
provinciale per i servizi sanitari;
d) lo smaltimento ed il trasporto dei rifiuti solidi accumulati
presso il rifugio secondo le modalita’ stabilite dalla struttura
provinciale competente in materia, in relazione alle caratteristiche
dei luoghi, del carico antropico e del sistema di raccolta e di
smaltimento vigente nel comune nel cui territorio e’ insediata la
struttura.
4. All’escursionista che utilizzi posti a tavola del rifugio
alpino per il consumo di propri alimenti e/o bevande, senza
acquistarli direttamente dal gestore, il medesimo puo’ richiedere una
somma quale contributo alle spese generali di mantenimento del
rifugio alpino, nei limiti stabiliti dalla struttura provinciale
competente in materia di turismo, previo parere della Conferenza
provinciale per le strutture alpinistiche prevista dall’art. 4 della
legge provinciale.

Art. 5
Requisiti soggettivi del gestore del rifugio alpino
1. Fermo restando i requisiti generali stabiliti nella
dichiarazione di inizio attivita’ (DIA), il gestore del rifugio
alpino deve possedere i seguenti requisiti soggettivi:
a) conoscenza del territorio, delle vie di accesso al rifugio
ed ai rifugi limitrofi;
b) capacita’ di apprestare le necessarie azioni di primo
soccorso.
2. L’accertamento del possesso in capo al gestore del rifugio
alpino dei requisiti indicati dal comma 1 spetta al proprietario del
rifugio.

Art. 6
Caratteristiche strutturali efunzionali dei bivacchi
1. I bivacchi sono costituiti da sobrie e minimali strutture,
costruite con materiale idoneo a far fronte alle avverse condizioni
metereologiche, adibite al ricovero degli alpinisti, incustodite e
aperte in permanenza, idonee a garantire ricovero di emergenza.

Art. 7 Trasmissione della DIA alla Provincia 1. Il comune al quale e’ presentata la DIA per l’esercizio del rifugio alpino ai sensi dell’art. 6-bis, comma 1 della legge provinciale, trasmette copia della DIA stessa alla struttura provinciale competente in materia di turismo ai fini dell’aggiornamento del sistema informativo del turismo (SIT).

Art. 8
Verifica del mantenimento dei requisiti dei rifugi alpini
1. Ai fini della tenuta e dell’aggiornamento dell’elenco delle
strutture alpinistiche previsto dall’art. 2 della legge provinciale,
la struttura provinciale competente in materia di turismo provvede in
ogni tempo alla verifica del mantenimento dei requisiti previsti
dagli artt. 2 e 3 per i rifugi alpini esistenti.
2. Il rifugio perde la qualifica di «alpino» e assume quella di
«escursionistico», come previsto dall’art. 23, comma 1, lettera b)
della legge provinciale, se a seguito di verifica si riscontra il
superamento di uno dei requisiti massimi strutturali e funzionali
indicati dall’art. 2, comma 3.
3. Il gestore del rifugio alpino e’ tenuto a comunicare alla
struttura competente in materia di turismo qualsiasi variazione dei
requisiti previsti per il riconoscimento.
4. Il riconoscimento della qualifica di rifugio «escursionistico»
e’ disposto con determinazione del dirigente della struttura
provinciale competente in materia di turismo.
5. Prima di disporre l’aggiornamento della qualifica di rifugio
da «alpino» a «escursionistico», la struttura competente in materia
di turismo comunica al gestore del rifugio i motivi che giustificano
il provvedimento; il gestore puo’ presentare eventuali osservazioni,
entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della relativa
comunicazione.
6. Se il dirigente della struttura provinciale competente in
materia di turismo dispone la qualificazione da rifugio alpino a
rifugio escursionistico, con il medesimo provvedimento il dirigente
dispone la cancellazione del rifugio dall’elenco delle strutture
alpinistiche previsto dall’art. 2 della legge provinciale.

Art. 9 Disposizioni transitorie 1. Al fine di garantire la conclusione dei procedimenti avviati ai sensi del capo V della legge provinciale, la procedura di cui all’art. 8 resta sospesa fino alla conclusione dei procedimenti di concessione per le istanze presentate prima dell’entrata in vigore di questo regolamento. 2. La diversa qualificazione di rifugio attribuita ai sensi dell’art. 8 non fa venir meno il rispetto dei vincoli di destinazione e dei requisiti oggettivi accertati in sede di concessione del relativo contributo. 3. In sede di prima applicazione, con riferimento alle strutture alpinistiche esistenti alla data di entrata in vigore di questo regolamento, le stesse continuano a mantenere la qualifica di rifugio alpino ancorche’, in presenza del requisito previsto dall’art. 2, comma 3, lettera c), sia accertato dalla Conferenza provinciale per le strutture alpinistiche il mantenimento delle funzioni alpinistiche del rifugio. 4. Alle strutture ricettive che hanno richiesto il riconoscimento di rifugio alpino prima dell’entrata in vigore del presente regolamento e che non rispettino uno o piu’ dei requisiti massimi di cui all’art. 2, comma 3, puo’ essere attribuita la qualifica di rifugio escursionistico.

Art. 10 Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore di questo regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni regolamentari: a) decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 maggio 1998, n. 9-81/Leg; b) decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 maggio 1999, n. 4-3/Leg. 2. Dalla data di entrata in vigore di questo regolamento sono abrogate le disposizioni indicate dalle lettere b), c) e d), comma 1, dell’art. 42 della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 20. Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 20 ottobre 2008 DELLAI

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-24&task=dettaglio&numgu=41&redaz=009R0426&tmstp=1256888425037

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