Cons. Stato Sez. V, Sent., 25-01-2011, n. 532 Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

a dell’ avv. Argenzio;
Svolgimento del processo

Il dott. G., già dirigente della Regione Campania, ha richiesto il riconoscimento del diritto alla corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria sulle somme corrisposte in ritardo a seguito del reinquadramento operato nell’ottobre del 1990, ai sensi delle ll. rr.. nn. 27 del 1984 e 23 del 1989.

Il Tar Campania, considerando ricollegata all’entrata in vigore dell’art. 54 della L.R. n. 23 del 1989 l’insorgenza del diritto all’indennità dirigenziale che costituiva elemento di calcolo ai fini della determinazione dei benefici contrattuali, ha riconosciuto dalla data di entrata in vigore di detta normativa il diritto ai relativi accessori sui benefici economici.

La Regione Campania impugna la sentenza, esponendo che è dalla data del provvedimento di attribuzione dell’indennità di funzione D.P.G.R.C. n. 15786 del 9.10.1990, seguito al provvedimento di Giunta del 31.7.1990 n. 5154 di riconoscimento dell’indennità, avente natura costitutiva, che decorreva il diritto alle competenze.

Avrebbe quindi erroneamente il Tar fatto decorrere gli accessori dalla data di entrata in vigore della legge regionale, anziché dalla data del provvedimento costitutivo del diritto, tenuto conto dei normali tempi di liquidazione.

Si è costituito l’interessato controdeducendo ai motivi di appello.

All’udienza del 19.11.2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

L’appello è fondato.

E’ jus receptum che nell’ipotesi di provvedimenti costitutivi di nuove posizioni di stato del pubblico dipendente, quali il provvedimento di reinquadramento, la maturazione del diritto alla nuova misura retributiva si verifica con il perfezionamento dell’atto e solo da tale data decorrono la rivalutazione monetaria ed il diritto agli interessi sulle somme relative, se corrisposte in ritardo (C.d.S., Sez. IV, 27.4.2005, n. 1942; 19 luglio 2004, n. 5177; 14 aprile 2004, n. 2116).

E’ stato altresì precisato che, nel caso di ricostruzione di carriera del pubblico dipendente mediante inquadramento in una diversa qualifica, con effetto retroattivo, comportante il diritto ad un maggior trattamento economico, gli eventuali interessi legali e la rivalutazione del credito retributivo decorrono dalla data in cui sono venuti in essere tutti gli elementi costitutivi del credito stesso e ne è stato determinato o reso determinabile l’ammontare, ossia dal momento della emanazione del provvedimento di inquadramento del dipendente (C.d.S., Sez. VI, 22 aprile 2002, n. 2158; 2 febbraio 2001, n. 433; Sez. IV, 25 novembre 2003, n. 7776; 17 maggio 2001, n. 2559).

Ciò discende dalla natura autoritativa del provvedimento di inquadramento in nuova qualifica in quanto espressione della potestà di autoorganizzazione della p.a, anche quando il provvedimento si configuri come atto vincolato, attuativo di una norma di legge che ricolleghi l’attribuzione della nuova qualifica all’accertamento dei profili rivestiti dal dipendente.

Nel caso in esame, non può ritenersi che sussistesse per il dipendente incaricato di svolgere funzioni di dirigenza un diritto soggettivo perfetto alla corresponsione della indennità prevista dall’articolo 29 della L.R. 23 maggio 1984, n. 27, e dall’articolo 54 della L.R. 16 novembre 1989, n. 23, rientrante nel calcolo della determinazione del beneficio da attribuire, fino a quando esso non fosse stato riconosciuto per effetto di un atto autoritativo dell’amministrazione, nella specie consistente nella deliberazione n. 5154 del 31.7.1990, ricognitiva delle strutture operanti nell’ambito dell’organizzazione amministrativa della Giunta regionale.

Deve infatti ritenersi che l’art. 54 della l.r. n. 23 del 1989, in mancanza di una normativa regionale sulla organizzazione delle strutture regionale e quindi sulla obiettiva individuazione delle funzioni svolte da personale di qualifica inferiore, prevedesse soltanto i presupposti affinché il personale che ne fosse in possesso potesse aspirare alla valutazione della propria posizione da parte dell’Amministrazione regionale ai fini della liquidazione dell’indennità stessa e delle ulteriori conseguenze agli effetti economici, affidando alla valutazione dell’amministrazione – con ampio potere discrezionale nello stabilire in concreto se effettivamente il dipendente avesse la direzione del tipo di struttura richiesto dalla legge per la corresponsione dell’indennità – il riconoscimento del diritto all’ indennità che, quindi, trovava origine non direttamente nella legge, bensì nel predetto provvedimento amministrativo (di carattere costitutivo e non ricognitivo).

Di conseguenza è dall’adozione di tale provvedimento, intervenuto il 31.7.1990, che il ricorrente ha acquisito il diritto all’indennità e non sono dovuti interessi e rivalutazione monetaria per il periodo precedente al riconoscimento del diritto.

L’appello merita, pertanto, accoglimento.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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