REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 23 ottobre 2008, n. 48

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 41 del 24-10-2009

Disposizioni regolamentari di attuazione dell’art. 18, comma 1, della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali).

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 48/I-II del 25 novembre 2008)
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Visto l’art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della
Provincia emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla
giunta;
Visto l’art. 54, comma 1, numero 1), del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica, in virtu’ del quale la Giunta
provinciale e’ competente a deliberare i regolamenti per l’esecuzione
delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
Visto l’art. 18 della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6
(Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali);
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2449 datata 3
ottobre 2008 recante: «Approvazione del regolamento per
l’accertamento della conoscenza della lingua propria delle
popolazioni mochena e cimbra (art. 18 della legge provinciale 19
giugno 2008, n. 6)»;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. Questo regolamento, in attuazione dell’art. 18 della legge
provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (Norme di tutela e promozione delle
minoranze linguistiche locali), disciplina le modalita’ e le
procedure per l’accertamento della conoscenza della lingua propria
delle popolazioni mochena e cimbra ai fini dell’accesso al pubblico
impiego come disciplinato dall’art. 32 della medesima legge
provinciale, fermo restando quanto disposto dal decreto del
presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 1-108/Leg.
(Regolamento per l’accertamento della conoscenza della lingua e della
cultura mochena e tedesca o cimbra e tedesca per le scuole
dell’infanzia provinciali ed equiparate e per le istituzioni
scolastiche e formative provinciali (art. 21 della legge provinciale
21 marzo 1977, n. 13 e art. 98 della legge provinciale 7 agosto 2006,
n. 5).

Art. 2
Commissione d’esame
1. All’accertamento della conoscenza della lingua propria della
popolazione mochena e rispettivamente della lingua propria della
popolazione cimbra provvede la commissione d’esame costituita ai
sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del decreto del presidente della
Provincia 21 gennaio 2008, n. 1-108/Leg. (Regolamento per
l’accertamento della conoscenza della lingua e della cultura mochena
e tedesca o timbra e tedesca per le scuole dell’infanzia provinciali
ed equiparate e per le istituzioni scolastiche e formative
provinciali (art. 21 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 e
art. 98 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5).
2. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice redige
un verbale delle operazioni svolte e delle decisioni adottate. Il
verbale viene sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.
3. Le funzioni di segretario delle commissioni d’esame sono
svolte da un dipendente della Provincia.

Art. 3
Prove di esame
1. Con proprio provvedimento la giunta provinciale stabilisce le
modalita’ generali per la presentazione delle domande e per
l’effettuazione delle prove d’esame che si svolgono almeno una volta
all’anno.
2. L’esame per i candidati in possesso del titolo di studio del I
ciclo di istruzione consiste in una prova orale, da sostenersi in
lingua mochena o in lingua cimbra, volta ad accertare la conoscenza e
la padronanza della lingua di minoranza; il candidato deve dimostrare
la capacita’ di mantenere una conversazione nella lingua di minoranza
a livello B1 secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue CEFR.
3. L’esame per i candidati in possesso del titolo di studio o del
diploma del II ciclo di istruzione e formazione o di laurea consiste
in una prova scritta e in una prova orale, da sostenersi in lingua
mochena o in lingua cimbra. La prova scritta verte su due elaborati
estratti a sorte fra quelli proposti dalla commissione e riguarda la
traduzione dei testi prescelti dall’italiano al mocheno/cimbro e dal
mocheno/cimbro all’italiano. La prova orale verifica in particolare
la conoscenza e la padronanza della lingua mochena rispettivamente
della lingua cimbra nelle quali il candidato deve dimostrare di
sapersi esprimere correttamente nella lingua di minoranza a livello
C1, secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza
delle lingue CEFR.
4. Costituiscono in particolare elementi di valutazione della
commissione d’esame ai fini del motivato giudizio complessivo:
a) la proprieta’ delle risposte e l’impiego di espressioni di
uso sia corrente che professionale nella lingua di minoranza;
b) la scorrevolezza e la padronanza del linguaggio;
c) l’eventuale conoscenza della lingua tedesca, attestata dal
possesso di certificazioni rispettivamente di livello A1 per l’esame
di cui al punto 2 e di livello B1 per l’esame di cui al punto 3,
secondo il CEFR.
5. La prova di esame si intende superata se il candidato consegue
la votazione di almeno 18/30 in ciascuna prova.
6. La prova orale si svolge in un’aula aperta al pubblico.
7. La sede degli esami e’ stabilita rispettivamente presso
l’Istituto Mocheno/Bersntoler Kulturinstitut e l’Istituto
Cimbro/Kulturinstitut Lusern.

Art. 4
Attestato di conoscenza della lingua mochena e cimbra
1. Il servizio provinciale per le minoranze linguistiche locali
rilascia l’attestato di conoscenza della lingua propria della
popolazione mochena rispettivamente della popolazione cimbra ai
candidati che, sulla base dell’elenco redatto dalla commissione
d’esame, hanno superato la prova d’esame ai sensi dell’art. 3, comma
5.
2. L’attestato e’ valido ai fini dell’accesso al pubblico impiego
con precedenza assoluta secondo quanto stabilito dall’art. 32 della
legge provinciale n. 6/2008.
3. L’attestato ha validita’ a tempo indeterminato.
4. Il servizio provinciale per le minoranze linguistiche locali
cura la tenuta di un registro informatico con l’elenco dei possessori
dell’attestato di cui al comma 1.
Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Trento, 23 ottobre 2008
DELLAI
(Omissis).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-24&task=dettaglio&numgu=41&redaz=009R0027&tmstp=1256888425037

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