Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 03-12-2010) 27-01-2011, n. 3023 Falsità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Bologna confermava nei confronti di A.G., S.A. e S. S., quanto al reato di cui al capo A) ( art. 582 c.p.), e nei confronti dei predetti e di F.S., quanto ai reati di cui ai capi F) ( art. 368 c.p.) e I) ( artt. 476 e 479 c.p.), l’ordinanza del 19.01.2009 del GIP del Tribunale di Parma applicativa della misura cautelare interdittiva della sospensione dal pubblico ufficio, disponendo peraltro il mantenimento di tale misura solo in riferimento al reato di cui al capo I). Ricorrono i predetti indagati, denunciando violazioni di legge.
Motivi della decisione

I ricorsi sono inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse, essendo ormai decorso interamente il periodo di durata della disposta misura. In materia di interesse all’impugnazione, deve infatti condividersi l’indirizzo interpretativo secondo cui la sopravvenuta estinzione di una misura interdittiva o la sua perdita d’efficacia, per qualunque ragione, nel corso del procedimento di gravame determina il venire meno dell’interesse alla decisione sull’impugnazione (Sez. 6, 23 febbraio 1999, n. 728, Tacchini; Sez. 6, 25 gennaio 1999, n. 233, Carelli; Sez. 6, 21 aprile 2006 n. 24637, Casu). Infatti, l’interesse a impugnare, di cui all’art. 568 c.p.p., comma 4, deve essere concreto, deve mirare cioè a rimuovere un effettivo pregiudizio subito dalla parte con il provvedimento oggetto di impugnazione, nel senso che devono essere eliminati gli effetti primari e diretti, nella prospettiva di ottenere una situazione pratica più vantaggiosa per il ricorrente. Nel caso di una misura interdittiva che, come nel caso di specie, abbia perso efficacia nelle more dell’impugnazione e, quindi, sia sostanzialmente cessata nei suoi effetti pratici, deve ritenersi che un eventuale accoglimento del ricorso non sia comunque idoneo ad incidere sul provvedimento che ha imposto la misura stessa e che ha esaurito i suoi effetti.

D’alta parte, la giurisprudenza di questa Corte che, sulla base della sentenza Durante n. 20 del 1993 resa dalle Sezioni unite, ritiene sussistente l’interesse ad impugnare anche nel caso in cui la misura sia stata revocata o abbia perso efficacia nel corso del procedimento, si riferisce solo alla custodia cautelare, in relazione alla necessità di consentire all’indagato di precostituirsi una decisione irrevocabile sulla legittimità della misura, ai fini dell’eventuale domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione; per cui deve escludersi che la stessa regola possa trovare applicazione al caso in esame, dal momento che alla misura interdittiva non si estende l’istituto della riparazione di cui all’art. 314 c.p.p., che giustifica la persistenza di un concreto interesse alla impugnazione in caso di cessazione dell’operatività della misura.
P.Q.M.

Visto l’art. 615 c.p.p., dichiara inammissibili i ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse.

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