Cons. Stato Sez. V, Sent., 25-01-2011, n. 526 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con decisione n. 1497 del 2002 la Sezione ha accolto il ricorso per ottemperanza proposto dai ricorrenti, sanitari dipendenti del Pio Istituto di S. Spirito e Ospedali riuniti di Roma, non essendo state soddisfatte le loro pretese, concernenti il pagamento delle somme spettanti per la mancata stipulazione dell’assicurazione contro le malattie professionali e contro il rischio delle radiazioni ionizzanti, fondate sul giudicato formatosi su precedenti decisioni della Sezione (n. 833 del 1979, n. 859 del 1980 e n. 303 del 1989).

2. – Con la predetta decisione la Sezione ha accertato la legittimazione passiva del Comune di Roma, in quanto ente successore ex lege n. 833 del 1978, nonché ha ordinato ai ricorrenti di redigere un dettagliato prospetto, corredato di tutta la documentazione probatoria in loro possesso (attestante natura ed entità delle rispettive domande), e di depositarlo presso la Segreteria della Sezione nel termine di giorni sessanta, nominando commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Roma o un funzionario dal medesimo delegato; ha inoltre dato mandato al commissario ad acta (tenuto conto della documentazione agli atti dei giudizi nn. 477/1977, 55/1981 e 1925/1987 nonché della documentazione personale prodotta dai ricorrenti) di curare l’acquisizione, presso l’ente o gli enti succeduti a quello originariamente datore di lavoro, di tutta la documentazione in grado di comprovare la sussistenza in fatto e la consistenza delle pretese anzidette e di provvedere a corrispondere ai ricorrenti le relative somme, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ad essi già riconosciuti.

3. – Con successiva istanza i ricorrenti, dato atto della mancata esecuzione di detta decisione n. 1497 del 2002, hanno chiesto la nomina di un nuovo commissario ad acta.

4.- La Sezione, con decisione n. 1050 del 2010, non risultando che il Comune di Roma abbia dato attuazione al giudicato, ha ribadito e confermato le precedenti disposizioni date con la decisione n. 1497 del 2002 (incluso l’ordine rivolto agli instanti di redigere un dettagliato prospetto, corredato di tutta la documentazione probatoria in loro possesso, attestante natura ed entità delle rispettive domande), non ritenendo applicabile alla fattispecie in esame la diversa soluzione attuativa seguita dalla Sezione nella decisione n. 3138 del 12 giugno 2007 (invocata dai ricorrenti), dal momento che in quel caso gli instanti avevano ottemperato all’ordine di produrre i conteggi richiesti.

Ha quindi affermato che era onere dei ricorrenti di depositare il prospetto cui prima si è fatto cenno presso gli Uffici del Comune di Roma e presso la Segreteria della Sezione entro sessanta giorni decorrenti dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa della decisione, nonché ha stabilito che il Comune di Roma desse attuazione al giudicato posto in esecuzione entro il termine di giorni sessanta decorrente dal deposito del prospetto di cui al precedente paragrafo.

Infine, in caso di perdurante inerzia del Comune di Roma, ha fissato il termine per il compimento dell’incarico commissariale in giorni sessanta, decorrente dalla scadenza del termine sopra assegnato al Comune di Roma, ed ha liquidato, in via provvisoria, in favore del commissario ad acta e a carico del Comune di Roma, l’importo di euro tremilacinquecento/00 a titolo di compenso per l’opera che avrebbe dovuto prestare, da corrispondere da parte dell’amministrazione civica in occasione dell’insediamento del commissario.

Con memoria depositata il 17.11.2010 il legale dei ricorrenti ha evidenziato che due di essi, la sig.ra C.M.A. Ved. B. ed il sig. Raso Lanfranco, sono deceduti e, non risultando avere eredi, allo stato per gli stessi "è cessata la materia del contendere". Per gli altri ricorrenti, tenuto conto della difficoltà dell’acquisizione della documentazione relativa agli anni 19681973, e considerato che con decisioni n. 2751 del 2009 e n. 4544 del 2007 la Sezione aveva liquidato a colleghi dei suddetti somme modeste, ha chiesto che sia determinato equitativamente il dovuto e nella stessa misura riconosciuta ad essi colleghi. Subordinatamente, ove ciò non fosse possibile, ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere e che sia condannata la parte resistente alle spese di questa fase del giudizio, con distrazione a favore del legale stesso, dichiaratosi antistatario.

Alla udienza in camera di consiglio del 21.12.2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

Innanzi tutto il Collegio, considerato che con atto depositato in data 17.11.2010 è stato comunicato il decesso dei sigg.ri M.A.C. Ved. B. e L.R., deve dare atto dell’interruzione del processo, ai sensi degli artt. 79, II c., cod. proc. amm. e 299 e ss. c.p.c., non sussistendo le condizioni di cui all’art. 34, V c., del c.p.a. per dichiarare nei loro confronti la cessazione della materia del contendere.

Nei riguardi dei rimanenti ricorrenti la Sezione non può accogliere la richiesta contenuta nella memoria depositata il 17.11.2010 dal loro procuratore, di determinazione equitativa del dovuto (a causa della difficoltà di acquisizione della documentazione relativa agli anni 19681973 e considerato che con decisioni n. 2751 del 2009 e n. 4544 del 2007 la Sezione aveva liquidato a colleghi dei suddetti somme modeste) nella stessa misura ad essi colleghi riconosciuta.

Come già evidenziato nella precedente decisione n. 1050 del 2010 di questa Sezione, non è, invero, applicabile alla fattispecie in esame la diversa soluzione attuativa seguita dalla Sezione nelle decisioni n. 4544 del 2007 e n. 2751 del 2009, (invocate dai ricorrenti), dal momento che in quel caso gli istanti avevano ottemperato all’ordine di produrre i conteggi richiesti (come da pag. 5 della decisione n. 4544 del 2007 e da pag. 3 della decisione n. 2751 del 2009).

Non può essere accolta nei confronti dei sigg.ri A.F., B.S.L., D.D.M., D.G. e F.P. neanche la richiesta subordinata di cessazione della materia del contendere contenuta nella più volte citata memoria depositata il 17.11.2010. Il mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte dei ricorrenti mette in evidenza, infatti, l’infondatezza della pretesa senza incidere, in assenza di rituale rinuncia, sull’attualità della materia del contendere o sulla permanenza dell’interesse a ricorrere.

La circostanza che i ricorrenti da ultimo citati non sono stati in grado di produrre il prospetto, corredato di tutta la documentazione probatoria in loro possesso, attestante natura ed entità delle rispettive domande, come disposto con la precedente decisione n. 1050 del 2010 della Sezione, nonché la peculiarità e la novità del caso, denotano la sussistenza delle circostanze di cui all’art. 92, II c., del c.p.c., come modificato dall’art. 45, XI c., della L. n. 69 del 2009, che costituiscono ragione sufficiente per compensare fra la parti le spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, dà atto dell’interruzione del processo, ai sensi dell’art. 79, II c., cod. proc. amm., a far tempo dal verificarsi dell’evento interruttivo con riguardo ai sigg. ri M.A.C. Ved. B. e L.R., mentre con riguardo ai restanti ricorrenti, sigg.ri A.F., B.S.L., D.D.M., D.G. e F.P., respinge il ricorso.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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