Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 12-11-2010) 27-01-2011, n. 2985

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Venezia con sentenza del 18.2.2010 dichiarava la nullità della sentenza emessa dal Tribunale di Verona di condanna dello S. alla pena di anni 14 di reclusione ed Euro 3.500,00 per due rapine e la nullità dell’ordinanza di contumacia emessa in pari data in quanto era emerso lo stato di detenzione dell’imputato comunicato in udienza, mentre era stata rigettata la richiesta di differimento dell’udienza.

Ricorre la Procura generale presso la Corte di appello di Venezia che deduce che dallo stato di detenzione non si poteva inferire in via automatico il legittimo impedimento dell’imputato che, sebbene detenuto già da numerosi mesi, non aveva comunicato al giudice il proprio stato di detenzione.
Motivi della decisione

Il ricorso appare manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo cui (Sez. 5, Sentenza n. 37620 del 17/10/2006 Rv. 235227): "è illegittimo il rigetto dell’istanza di differimento dell’udienza – proposta in ragione della detenzione dell’imputato, sopravvenuta per altra causa, successivamente alla notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello e comunicata solo in udienza – considerato che lo stato di detenzione, implicando l’assenza della libertà di locomozione, condizionata al volere delle autorità carcerarie, costituisce impedimento assoluto a comparire, con la conseguenza che, ove a tale situazione non sia posto rimedio mediante l’ordine di traduzione, l’imputato è privato del diritto di intervenire e di difendersi, anche personalmente, nel processo, diritto che, invece, deve essergli incondizionatamente assicurato. D’altro canto, in tale ipotesi, non sussiste a carico dell’imputato un onere di preventiva comunicazione della propria materiale impossibilità a comparire, nè tale onere può essere desunto dalla diversa ed esplicita previsione dettata per il difensore (art. 420 ter c.p.p., comma 5) – che trova ragione nella insindacabile scelta di bilanciare con esclusivo riferimento alla difesa tecnica i valori costituzionali in gioco – la quale, al contrario consente di escludere che un analogo onere di tempestiva deduzione possa implicitamente desumersi dal sistema per l’imputato, anche alla luce delle norme sovranazionali ed in particolare della Convenzione europea dei diritti dell’uomo – come interpretati dalla giurisprudenza della CEDU – alle quali lo Stato italiano ha l’obbligo di conformarsi". Va ricordata anche la decisione a Sezioni unite N. 37483 del 2006 Rv. 234600 secondo cui "la detenzione dell’imputato per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo e comunicata solo in udienza, integra un’ipotesi di legittimo impedimento a comparire e preclude la celebrazione del giudizio in contumacia, anche quando risulti che l’imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione, in quanto non è configurabile a suo carico, a differenza di quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione dell’impedimento. (Nella specie, in cui la contumacia, dichiarata in primo grado e censurata con specifico motivo di impugnazione, era stata ritenuta legittima in appello, la Corte ha annullato sia la sentenza di primo grado che quella di secondo grado, rinviando il giudizio al tribunale)".

Pertanto la tesi del ricorso e in contrasto con il consolidato insegnamento di questa Corte che peraltro appare l’unica interpretazione delle norme in gioco conforme all’indirizzo molto severo in materia di processi in contumacia della Corte dei diritti dell’uomo e quindi in grado di salvare la normativa interna da possibili rilevi di costituzionalità (cfr. Corte cost. 348 e 349 del 2007, n. 38 del 2008, n. 311 e 317 del 2009) sicchè l’eventuale accoglimento della tesi di parte ricorrente potrebbe esporre l’Italia a stigmatizzazioni da parte della Corte di Strasburgo, come già evidenziato nella giurisprudenza prima citata, e solleverebbe dubbi sulla costituzionalità della norma sul legittimo impedimento dell’imputato a comparire.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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