Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 25-01-2011, n. 96

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Telecom S.p.A. ha richiesto al Comune di Menfi il rilascio di autorizzazione edilizia per realizzare un impianto tecnologico di telefonia UMTS in un immobile sito nella via Lussemburgo n. 46.

Il Comune ha rigettato la domanda, ritenendola incompatibile con il Regolamento comunale per gli impianti di telefonia mobile.

La Società ha impugnato il diniego innanzi al T.A.R. (unitamente alla norma regolamentare di supporto e agli atti connessi), lamentando violazione di legge (art. 86, c. 3; art. 87, c. 3, D.Lgs. n. 259/2003); violazione e falsa applicazione della L. n. 249/1997; del D.M. n. 381/1987; dell’art. 41 Cost.; nonché eccesso di potere sotto vari profili.

Il T.A.R. – dopo aver ricostruito la dibattuta questione dei poteri comunali in materia di installazione delle reti radio – ha ritenuto di dover accogliere il ricorso, sottolineando in particolare che, avendo recepito la Regione siciliana con l’art. 107 L.R. n. 17/2004 il procedimento unico di cui all’art. 87 D.Lgs. n. 259/2003 del Codice delle comunicazioni elettroniche, tutta la complessa operazione relativa alla ponderazione degli interessi pubblici coinvolti (ivi compreso quello urbanistico), debba avvenire nell’ambito del procedimento sopra richiamato.

La sentenza è stata impugnata innanzi a questo Consiglio dal Comune, in quanto ritenuta erronea.

L’appellante, con dovizia di argomenti, sostiene essenzialmente che il Comune – in quanto Ente responsabile del governo del territorio – è abilitato a stabilire prescrizioni per armonizzare il sistema delle centrali con gli interessi urbanistici, anche al fine di minimizzare l’impatto delle radiazioni, oltre le stesse soglie di emissione stabilite dall’ARPA per la tutela della salute pubblica. Sostiene poi che la definizione data agli "impianti" come opere di urbanizzazione, è irrilevante ai fini della soluzione del problema di che trattasi, non risultando vero che le opere di urbanizzazione siano realizzabili liberamente in qualunque parte del territorio e al di fuori dei relativi provvedimenti permissivi.

La società Telecom si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
Motivi della decisione

Questo Consiglio – pur condividendo molti degli argomenti addotti dall’appellante a favore della persistenza del potere urbanistico del Comune (al riguardo, più ampiamente C.G.A. n. 1448 del 2 dicembre 2010) – ritiene tuttavia che la sentenza impugnata resista alle critiche dell’appellante, poiché essa, a ben guardare, non nega l’incidenza dell’anzidetto potere, ma afferma che esso – in virtù della nuova normativa del Codice delle comunicazioni elettroniche (espressamente recepita dalla Regione siciliana) – debba esplicarsi necessariamente nell’ambito del procedimento unico.

La ratio della norma è quella di evitare i poteri di veto propri dell’esercizio separato delle funzioni pubbliche, attraverso un sistema dialettico più duttile che possa consentire un ragionevole componimento degli interessi, tenendo conto realisticamente della situazione dei luoghi e delle alternative effettivamente praticabili.

Non ci si nasconde, peraltro, che tale meccanismo – specie nella prima fase – possa porre talvolta il Comune in una situazione di svantaggio nel far valere gli interessi pubblici affidati alla propria cura (in primis quello urbanistico), per le possibili asimmetrie conoscitive di una tecnica ingegneristica fortemente specializzata.

Ma, dato il tenore specifico della normativa oggi vigente, sembra a questo Consiglio che a tale inconveniente possa rimediarsi solo attraverso un potenziamento significativo del supporto tecnico dei Comuni nella materia in discussione, per consentire agli stessi di reggere in modo più appropriato il confronto dialettico fuori e all’interno della conferenza di servizi.

A quest’ultimo riguardo giova evidenziare che questo Consiglio, nella fase istruttoria, ha ritenuto, peraltro, di dover verificare la concreta possibilità di applicazione del Regolamento comunale senza compromettere il funzionamento della rete, disponendo apposita C.T.U. in contraddittorio tra le parti.

La relazione del C.T.U. ha dato esito favorevole alle tesi sostenute dalla società.

Alla luce delle precedenti considerazioni l’appello va respinto.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale respinge l’appello in epigrafe e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata.

Spese del grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dell’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 13 luglio 2010, con l’intervento dei signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Paolo D’Angelo, Guido Salemi, Filippo Salvia, estensore, Pietro Ciani, componenti.

Depositata in Segreteria il 25 gennaio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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