REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 marzo 2009, n. 73

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 41 del 24-10-2009

Legge regionale n. 4/2005 art. 12-bis. Regolamento concernente i criteri e le modalita’ per la concessione delle cogaranzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni di finanziamento bancario in relazione alle quali puo’ operare la garanzia del fondo e l’ammontare dell’impegno massimo assumibile dal fondo con il rilascio delle cogaranzie.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 1° aprile 2009)
IL PRESIDENTE
Vista la legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (interventi per il
sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del
Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di
giustizia delle Comunita’ europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e
al parere motivato della Commissione delle Comunita’ europee del 7
luglio 2004) e successive modifiche ed integrazioni;
Visto in particolare l’art. 12-bis della citata legge regionale
n. 4/2005 aggiunto dall’art. 40, comma 1, della legge regionale 20
novembre 2008, n. 13 (modifiche alla legge regionale n. 29/2005 in
materia di commercio, alla legge regionale n. 2/2002 in materia di
turismo, alla legge regionale n. 9/2008 per la parte concernente gli
impianti sportivi e altre modifiche a normative regionali concernenti
le attivita’ produttive);
Considerato che il comma 1 del menzionato art. 12-bis della legge
regionale n. 4/2005 autorizza l’amministrazione regionale, in
situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali e di
conseguente difficolta’ di accesso al credito da parte delle imprese,
a porre in essere a favore delle microimprese e delle PMI gli
strumenti opportuni ed efficaci alla luce dell’evoluzione dei
mercati, al fine di fronteggiare le sollecitazioni finanziarie
globali con la maggiore flessibilita’ e tempestivita’ anche in
relazione alle misure adottate a livello nazionale, comunitario e
internazionale;
Visto che il comma 3 del citato art. 12-bis della legge regionale
n. 4/2005, per le finalita’ di cui al comma 1, autorizza
l’amministrazione regionale a costituire nell’ambito del fondo di
rotazione per iniziative economiche nel Friuli-Venezia Giulia (FRIE),
il «Fondo regionale di garanzia per le PMI», dotato di autonomia
patrimoniale e finanziaria, amministrato con contabilita’ separata,
destinato alla concessione di cogaranzie a favore delle PMI aventi
sede o unita’ produttiva nel territorio regionale;
Visto il comma 9 del menzionato art. 12-bis della legge regionale
n. 4/2005, il quale stabilisce che con regolamento regionale sono
definiti:
a) i criteri e le modalita’ per la concessione delle cogaranzie
di cui al comma 3;
b) le tipologie di operazioni di finanziamento bancario in
relazione alle quali puo’ operare la garanzia del fondo;
c) l’ammontare dell’impegno massimo assumibile dal fondo con il
rilascio delle cogaranzie; Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006
della commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore
(«de minimis»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea L 379 del 28 dicembre 2006;
Ritenuto di dare attuazione al summenzionato comma 9 del citato
art. 12-bis della legge regionale n. 4/2005 mediante l’emanazione
dell’allegato regolamento, concernente: «Regolamento di cui all’art.
12-bis della legge regionale n. 4/2005, concernente i criteri e le
modalita’ per la concessione delle cogaranzie del Fondo regionale di
garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni di finanziamento
bancario in relazione alle quali puo’ operare la garanzia del fondo e
l’ammontare dell’impegno massimo assumibile dal fondo con il rilascio
delle cogaranzie»;
Visto l’art. 42 dello statuto speciale della Regione;
Visto l’art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007 n. 17,
avente ad oggetto «Determinazione della forma di governo della
Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai
sensi dell’art. 12 dello statuto di autonomia»;
Vista la deliberazione della giunta regionale 12 marzo 2009, n.
526;
Decreta:
1. E’ emanato il «Regolamento di cui all’art. 12-bis della legge
regionale n. 4/2005, concernente i criteri e le modalita’ per la
concessione delle cogaranzie del Fondo regionale di garanzia per le
PMI, le tipologie di operazioni di finanziamento bancario in
relazione alle quali puo’ operare la garanzia del fondo e l’ammontare
dell’impegno massimo assumibile dal fondo con il rilascio delle
cogaranzie» in conformita’ al testo allegato al presente
provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
2. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione.
3. II presente decreto verra’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-24&task=dettaglio&numgu=41&redaz=009R0470&tmstp=1256888425038

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