Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 25-01-2011, n. 91 Ricorso per l’esecuzione del giudicato; Giustizia amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso straordinario depositato il 24 luglio 2001, l’interessata impugnava la nota dirigenziale 25 giugno 2001, n. 20241, di diniego del diritto al calcolo incrementi stipendiali ex art. 5, commi 1, 4 e 6, L.R. n. 19 del 1991.

Questo Consiglio, con parere 11 luglio 2005, n. 412/2004, riteneva che il ricorso fosse meritevole di accoglimento e che con l’entrata in vigore della L.R. n. 19/1991 l’Amministrazione fosse tenuta alla corresponsione degli incrementi stipendiali da essa previsti, tenendo conto degli ulteriori aumenti già maturati in ragione della L.R. n. 11/1988 e, quindi, tenendo conto della rideterminazione degli aumenti periodici da calcolarsi sulla retribuzione globalmente intesa e dell’indennità di contingenza ex art. 3 legge regionale citata.

Il ricorso veniva, quindi, accolto col decreto presidenziale indicato in epigrafe, col quale, tra l’altro si incaricava dell’esecuzione il Dipartimento regionale del personale.

Nel marzo 2010 l’interessata diffidava l’Amministrazione a dare esecuzione al decreto presidenziale e successivamente, nell’inerzia della stessa, con atto notificato il 6 maggio 2010 proponeva il ricorso in esame.

L’Avvocatura dello Stato l’11 maggio 2010 ha depositato foglio di costituzione per la "Presidenza della Regione siciliana" ma non ha svolto nè in tale sede nè in occasione della discussione del ricorso alcuna argomentazione difensiva.

Tanto premesso, in difetto di qualsivoglia controdeduzione in ordine al ricorso in esame e di giustificazione dell’inerzia dell’Amministrazione, al Collegio non rimane che confermare l’orientamento giurisprudenziale favorevole all’ammissibilità dei ricorsi per l’ottemperanza di decreti su ricorsi straordinari ed accogliere il ricorso in esame.

L’Amministrazione, e per essa il Dipartimento regionale del personale a suo tempo individuato nel decreto presidenziale di accoglimento del ricorso straordinario, è tenuta a dare integrale e sollecita esecuzione al detto decreto con i criteri individuati nel sottostante parere di questo Consiglio, con le modalità di seguito specificate.

Il Dirigente generale del Dipartimento regionale del personale con la presente viene nominato Commissario ad acta per l’esecuzione del decreto n. 367 del 2006, con facoltà di delegare sotto la sua responsabilità un funzionario del Dipartimento.

Al detto Commissario è assegnato il termine di 30 giorni dalla comunicazione, o dalla notifica se anteriore, per l’esecuzione e per la trasmissione a questo Consiglio di puntuale relazione sull’attività svolta.

Il ritardo dell’interessata nel mettere in mora l’amministrazione giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, accoglie il ricorso con le prescrizioni e modalità di cui in motivazione e compensa le spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo il 29 giugno 2010, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei Signori: Paolo D’Angelo, Presidente f.f, Guido Salemi, Gabriele Carlotti, Filippo Salvia, estensore, Pietro Ciani, componenti.

Depositata in Segreteria il 25 gennaio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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