REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE 6 marzo 2009, n. 7 Disciplina delle strutture veterinarie pubbliche e private.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 41 del 24-10-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 6
del 13 marzo 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga
la seguente legge:
Visto l’art. 117, terzo comma della Costituzione;
Visto l’art. 193 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (testo
unico delle leggi sanitarie);
Visto l’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 10
giugno 1955, n. 854 (Decentramento dei servizi dell’alto
commissariato per l’igiene e la sanita’ pubblica);
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 175 (norme in materia di
pubblicita’ sanitaria e di repressione dell’esercizio abusivo delle
professioni sanitarie);
Visto il decreto del Ministro della sanita’ 16 settembre 1994, n.
657 (regolamento concernente la disciplina delle caratteristiche
estetiche delle targhe, insegne e inserzioni per la pubblicita’
sanitaria);
Visto l’accordo Stato-regioni del 26 novembre 2003 tra il
Ministero della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, che introduce una classificazione tipologica delle strutture
veterinarie pubbliche e private, in studi veterinari con o senza
accesso di animali, ambulatori veterinari, cliniche veterinarie,
ospedali veterinari, laboratori veterinari di analisi e, per ciascuna
tipologia, definisce i requisiti strutturali, tecnologici ed
organizzativi minimi richiesti per l’erogazione delle prestazioni
veterinarie, demandando alle regioni la disciplina delle modalita’ di
rilascio delle autorizzazioni sanitarie, nonche’ l’accertamento e la
verifica del rispetto dei requisiti minimi;
Visto la deliberazione della giunta regionale 6 giugno 2005, n.
625 (linee guida relative ai requisiti minimi delle strutture
veterinarie pubbliche e private), che recepisce l’accordo
Stato-regioni del 26 novembre 2003;
Considerato:
1) La necessita’ di introdurre la classificazione tipologica
delle strutture veterinarie pubbliche e private come disposto
dall’accordo Stato-regioni del 26 novembre 2003.
2) L’opportunita’ di una maggiore tutela dell’utenza
accrescendo il vincolo all’ottemperanza a requisiti strutturali resi
cogenti, snellendo nel contempo le procedure di apertura delle
strutture veterinarie con l’introduzione di una dichiarazione di
inizio attivita’, in luogo della procedura di autorizzazione
sanitaria del sindaco resa previo nulla osta del competente servizio
veterinario.
3) L’opportunita’ di prevedere un’attivita’ di vigilanza e
controllo da parte delle aziende (unita’ sanitarie locali) U.S.L. e
le relative sanzioni.
Art. 1
F i n a l i t a’
1. La Regione Toscana tutela il diritto dei cittadini ad una
corretta e completa informazione sulle prestazioni rese dalle
strutture di cura per animali e il diritto alla effettiva
qualificazione delle strutture stesse in rapporto alla tipologia di
appartenenza, perseguendo la promozione e la diffusione della cultura
del rispetto per gli animali.
2. La Regione promuove, altresi’, la semplificazione dei
procedimenti amministrativi connessi all’esercizio delle attivita’ di
cura degli animali e stabilisce i criteri per la diversificazione del
servizio offerto ai cittadini nell’ambito di tali attivita’.

Art. 2
Oggetto ed ambito di applicazione
1. La presente legge si applica alle strutture veterinarie
pubbliche e private aventi sede sul territorio regionale e destinate
all’esercizio dell’attivita’ libero professionale veterinaria. Essa
disciplina:
a) le tipologie di struttura veterinaria ed i relativi
requisiti minimi strutturali, impiantistici, tecnologici ed
organizzativi;
b) il procedimento amministrativo per l’apertura delle
strutture veterinarie;
c) gli obblighi conseguenti all’apertura di strutture
veterinarie finalizzati a garantire la trasparenza e la correttezza
dell’informazione ai cittadini detentori di animali;
d) i criteri per lo svolgimento di attivita’ accessorie a
quelle di cura nell’ambito delle strutture veterinarie e per la
coesistenza di tali attivita’;
e) i termini e le modalita’ per l’adeguamento ai requisiti
minimi di cui alla lettera a) e per la verifica del loro
mantenimento.

Art. 3
Classificazione delle strutture veterinarie
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) studio veterinario: struttura in cui il medico veterinario,
generico o specialista, esplica la propria attivita’ professionale in
forma privata e personale, con o senza accesso di animali;
b) studio veterinario associato: studio veterinario con o senza
accesso di animali nel quale due o piu’ medici veterinari, generici o
specialisti, esplicano la loro attivita’ professionale in forma
privata ed indipendente, con la condivisione di ambienti comuni;
c) ambulatorio veterinario: struttura avente individualita’
propria e organizzazione autonoma in cui vengono fornite prestazioni
professionali, con accesso di animali, da uno o piu’ medici
veterinari, generici o specialisti, senza degenza di animali oltre
quella giornaliera;
d) clinica veterinaria o casa di cura veterinaria: struttura
avente individualita’ propria ed organizzazione autonoma in cui
vengono fornite prestazioni professionali da piu’ medici veterinari,
generici o specialisti, con possibilita’ di degenza di animali oltre
quella giornaliera e di assistenza medico-chirurgica di base e/o di
tipo specialistico;
e) ospedale veterinario: struttura avente individualita’
propria ed organizzazione autonoma nella quale vengono fornite
prestazioni professionali da piu’ medici veterinari, generici o
specialisti, con possibilita’ di degenza di animali oltre quella
giornaliera, servizio di pronto soccorso garantito nell’arco delle
ventiquattro ore, presenza continuativa di almeno un medico
veterinario e servizio di diagnostica di laboratorio;
f) laboratorio veterinario di analisi: struttura veterinaria
dove si possono eseguire, per conto terzi e con richiesta
veterinaria, indagini diagnostiche strumentali di carattere fisico,
chimico, ematologico, immunologico, microbiologico, citologico ed
istologico su liquidi e materiali biologici animali, con rilascio dei
relativi referti.

Art. 4 Requisiti delle strutture veterinarie 1. Fatti salvi i requisiti specifici previsti dal comma 2, e dagli articoli 5, 6, 7 e 8, in tutti i locali dove e’ previsto l’accesso di animali il pavimento e le pareti fino a due metri di altezza sono rivestiti in materiale lavabile e disinfettabile. 2. Le strutture veterinarie che rivolgono la loro attivita’ agli animali da reddito sono dotate, in relazione alla tipologia di attivita’ svolta, di stalle, scuderie, box e paddock idonei alle specie considerate, di travagli per la visita e la terapia degli animali, nonche’ di box di anestesia e risveglio e di spazi da impiegare per la diagnosi delle patologie che richiedono il movimento controllato degli animali. 3. I locali destinati alla degenza, indipendentemente dalla durata della medesima, sono realizzati nel rispetto delle norme vigenti sul benessere animale e dei requisiti minimi previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 (attuazione della direttiva 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici).

Art. 5 Studio veterinario 1. Lo studio veterinario nel quale non sia previsto l’accesso di animali e’ dotato almeno di locale adibito ad attivita’ professionale e di servizio igienico. 2. Lo studio veterinario nel quale sia previsto l’accesso di animali possiede i seguenti requisiti minimi: a) requisiti strutturali: 1) sala di attesa; 2) area per adempimenti amministrativi; 3) sala per l’esecuzione delle prestazioni; 4) locali o armadi destinati al deposito di materiale d’uso, farmaci, attrezzature, strumentazioni; 5) servizio igienico; b) requisiti impiantistici: 1) adeguata illuminazione ed aerazione nella sala di attesa e nei locali operativi; 2) impianto idrico; c) requisiti tecnologici: attrezzature e presidi medico-chirurgici in relazione alla specifica attivita’ svolta.

Art. 6
Ambulatorio veterinario
1. L’ambulatorio veterinario possiede i seguenti requisiti
minimi:
a) requisiti strutturali:
1) sala di attesa;
2) area per adempimenti amministrativi:
3) locale per l’attivita’ clinica;
4) locale per l’attivita’ chirurgica;
5) locali o armadi destinati al deposito di materiale d’uso,
farmaci, attrezzature, strumentazioni;
6) servizio igienico.
b) requisiti impiantistici:
1) adeguata illuminazione ed aerazione nella sala di attesa e
nei locali operativi;
2) impianto idrico;
c) requisiti tecnologici: attrezzature e presidi
medico-chirurgici in relazione alla specifica attivita’ svolta;
d) requisiti organizzativi:
1) identificazione e comunicazione all’utenza del nominativo
di un medico veterinario con qualifica di direttore sanitario,
qualora nell’ambulatorio operino piu’ medici veterinari oppure, in
ipotesi di gestione singola, il titolare della struttura non sia
medico veterinario;
2) affissione di orario, regolamento interno e modalita’ di
accesso alla struttura.

Art. 7
Clinica-casa di cura veterinaria
1. La clinica-casa di cura veterinaria possiede i seguenti
requisiti minimi:
a) requisiti strutturali:
1) sala di attesa;
2) area per gli adempimenti amministrativi;
3) locale per l’attivita’ clinica;
4) locale per l’attivita’ chirurgica;
5) area per la diagnostica radiologica;
6) area per il laboratorio di analisi interno;
7) spazi o armadi destinati al deposito di materiale d’uso,
farmaci, attrezzature, strumentazioni;
8) locale adeguato e attrezzato con box e/o gabbie per la
degenza degli animali;
9) locale separato per il ricovero di animali con malattie
trasmissibili;
10) servizi igienici.
b) requisiti impiantistici:
1) adeguata illuminazione ed aerazione nella sala di attesa e
nei locali operativi;
2) impianto idrico;
c) requisiti tecnologici: attrezzature e presidi
medico-chirurgici in relazione alla specifica attivita’ svolta;
d) requisiti organizzativi:
1) identificazione e comunicazione all’utenza del nominativo
del direttore sanitario;
2) affissione di orario, regolamento interno e modalita’ di
accesso alla struttura;
3) presenza di almeno un medico veterinario durante l’orario
di apertura al pubblico ed in caso di animali in degenza.

Art. 8
Ospedale veterinario
l. L’ospedale veterinario possiede i seguenti requisiti minimi:
a) requisiti strutturali:
1) sala di attesa;
2) locale per gli adempimenti amministrativi;
3) locale per l’attivita’ clinica;
4) locale per l’attivita’ chirurgica;
5) locale per la diagnostica radiologica;
6) locale per il laboratorio di analisi interno;
7) locale per il pronto soccorso e la terapia intensiva;
8) locali o armadi destinati al deposito di materiale d’uso,
farmaci, attrezzature, strumentazioni;
9) locale adeguato e attrezzato con box e/o gabbie per la
degenza degli animali;
10) locale separato per il ricovero di animali con malattie
trasmissibili;
11) servizi igienici;
12) locali ad uso personale;
b) requisiti impiantistici:
1) adeguata illuminazione ed aerazione nella sala di attesa e
nei locali operativi;
2) impianto idrico;
c) requisiti tecnologici: attrezzature e presidi
medico-chirurgici in relazione alla specifica attivita’ svolta;
d) requisiti organizzativi:
1) identificazione e comunicazione all’utenza del nominativo
del direttore sanitario;
2) affissione di orario, regolamento interno e modalita’ di
accesso alla struttura;
3) presenza di almeno un medico veterinario e servizio di
pronto soccorso nell’arco delle ventiquattro ore.
2. Qualora il laboratorio d’analisi interno operi anche per conto
terzi, la struttura deve possedere i requisiti minimi prescritti per
il laboratorio veterinario di analisi di cui all’art. 9.

Art. 9
Laboratorio veterinario di analisi
1. Il laboratorio veterinario di analisi possiede i seguenti
requisiti minimi:
a) requisiti strutturali:
1) locale per l’accettazione dei campioni;
2) locale per l’esecuzione di analisi diagnostiche;
3) locale per il lavaggio e la sterilizzazione della
vetreria;
4) locali o armadi destinati al deposito di materiale d’uso,
reagenti, attrezzature, strumentazioni;
5) servizi igienici;
b) requisiti impiantistici:
1) adeguata illuminazione ed aerazione nel locale per
l’accettazione dei campioni e nei locali operativi;
2) impianto idrico;
c) requisiti tecnologici: attrezzature e reagenti in relazione
alla specifica attivita’ svolta;
d) requisiti organizzativi: identificazione e comunicazione
all’utenza del nominativo del direttore sanitario, affissione orario
d’apertura e modalita’ di accesso alla struttura.
2. Nei locali destinati all’attivita’ di laboratorio, i pavimenti
e le pareti fino a due metri di altezza devono essere rivestiti in
materiale lavabile e disinfettabile.
3. Nei laboratori veterinari di analisi non e’ consentito alcun
tipo di attivita’ clinica e chirurgica su animali.

Art. 10
Strutture veterinarie mobili
1. Sono ammesse strutture veterinarie mobili, per il
raggiungimento degli obiettivi istituzionali delle aziende unita’
sanitarie locali (USL) e per il soccorso di animali feriti o in gravi
condizioni; tali strutture sono utilizzate per lo svolgimento di
attivita’ organicamente collegate ad una o piu’ strutture
veterinarie.
2. Le strutture mobili devono avere superfici facilmente lavabili
e disinfettabili prive di sporgenze o altri fattori di rischio,
aerazione e luminosita’ adeguate, nonche’ dotazioni sufficienti per
l’attivita’ prevista.

Art. 11 Attivita’ accessorie 1. E’ consentita, all’interno delle strutture veterinarie, la cessione di beni accessori funzionali al completamento della prestazione professionale sanitaria, quali articoli parafarmaceutici, diete alimentari ed attrezzature connesse alla salute animale. 2. La cessione di cui al comma 1 puo’ essere effettuata nel rispetto dei seguenti criteri: a) effettuazione esclusivamente sotto la responsabilita’ del medico veterinario nei riguardi del detentore dell’animale in cura; b) divieto di pubblicita’ all’esterno della struttura veterinaria; c) assoggettamento agli adempimenti amministrativi e fiscali previsti per la prestazione professionale sanitaria. 3. E’ vietato all’interno delle strutture veterinarie lo svolgimento di attivita’ diverse da quella sanitaria, siano esse commerciali, artigianali o di allevamento, fatta eccezione per l’attivita’ di toelettatura animale a condizione che: a) l’attivita’ sia svolta in locali adiacenti ma strutturalmente separati da quelli destinati all’attivita’ sanitaria; b) i locali adibiti all’attivita’ di toelettatura siano dotati individualmente dei requisiti richiesti dall’art. 5, comma 1; c) sia adottata ogni misura idonea a garantire la permanenza delle condizioni necessarie al corretto e decoroso svolgimento della professione veterinaria.

Art. 12
Avvio dell’attivita’ della struttura veterinaria
1. Il titolare di studio veterinario di cui all’art. 5, comma 1,
puo’ iniziare l’attivita’ previa comunicazione al servizio
veterinario dell’azienda U.S.L. competente per territorio e, per
conoscenza, all’ordine professionale provinciale dei medici
veterinari. In caso di studio veterinario associato, la comunicazione
deve essere sottoscritta da tutti gli associati.
2. Per le strutture veterinarie di cui all’art. 5, comma 2, e
agli articoli 6, 7, 8 e 9, il titolare della struttura puo’ iniziare
l’attivita’ previa presentazione di una dichiarazione di inizio
attivita’ al comune in cui ha sede la struttura, con cui si attesta
la sussistenza dei requisiti generali di cui all’art. 4 e dei
requisiti specifici previsti rispettivamente dall’art. 5, comma 2, e
dagli articoli 6, 7, 8 e 9.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui
al comma 2, il comune, in caso di accertata carenza delle condizioni,
modalita’ e fatti legittimanti, adotta motivati provvedimenti di
divieto di prosecuzione dell’attivita’ e di rimozione dei suoi
effetti, salvo che, ove cio’ sia possibile, l’interessato provveda a
conformare l’attivita’ ed i suoi effetti alla normativa vigente entro
un termine fissato dal comune, in ogni caso non inferiore a trenta
giorni
4. Il comune comunica l’avvio dell’attivita’ della struttura
veterinaria di cui al comma 2, al servizio veterinario dell’azienda
U.S.L. competente per territorio, nonche’, per conoscenza, all’ordine
professionale provinciale dei medici veterinari.
5. Alla comunicazione di cui al comma 1 ed alla dichiarazione di
cui al comma 2, da inviare anche in formato digitale compatibilmente
con gli standard adottati a livello regionale, e’ allegata la
documentazione indicata con deliberazione della giunta regionale.

Art. 13
Variazioni della denominazione e cessazione dell’attivita’
1. In caso di variazione della denominazione e di cessazione
dell’attivita’ dello studio veterinario di cui all’art. 5, comma 1,
il titolare ne da’ comunicazione al servizio veterinario dell’azienda
U.S.L. competente per territorio e, per conoscenza, all’ordine
professionale provinciale dei medici veterinari.
2. In caso di variazione della denominazione o della ragione
sociale e di cessazione dell’attivita’ di una struttura veterinaria
di cui all’art. 5, comma 2, e agli articoli 6, 7, 8 e 9, il titolare
comunica l’avvenuta variazione o cessazione al comune ed al servizio
veterinario dell’azienda U.S.L. competenti per territorio, nonche’,
per conoscenza, all’ordine professionale provinciale dei medici
veterinari.
3. Alle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2, da inviare anche in
formato digitale compatibilmente con gli standard adottati a livello
regionale, e’ allegata la documentazione indicata con la
deliberazione di cui all’art. 12, comma 5.
4. La variazione della tipologia di struttura e’ comunque
soggetta agli adempimenti di cui all’art. 12.

Art. 14
Norma transitoria
1. La disciplina dei requisiti stabiliti dalla presente legge si
applica in caso di realizzazione di nuove strutture veterinarie e di
ampliamento o di trasformazione di strutture gia’ esistenti. Per
ampliamento si intende un aumento della superficie pari ad almeno il
10 per cento della struttura esistente; per trasformazione si intende
la variazione della tipologia della struttura gia’ autorizzata, con o
senza lavori sugli edifici o parti di essi.
2. Le aziende U.S.L., effettuano una verifica delle strutture
veterinarie gia’ autorizzate entro il termine di un anno dall’entrata
in vigore della presente legge. Qualora risulti necessario, l’azienda
USL assegna alla struttura un termine di adeguamento ai requisiti
stabiliti dalla presente legge non superiore a due anni dalla data
della verifica.
3. La verifica della permanenza dei requisiti stabiliti dalla
presente legge viene comunque effettuata con periodicita’ almeno
quinquennale.
4. I procedimenti amministrativi di cui agli articoli 12 e 13, in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
conclusi sulla base della deliberazione della giunta regionale 6
giugno 2005, n. 625 (linee guida relative ai requisiti minimi delle
strutture veterinarie pubbliche e private).

Art. 15
Sanzioni
1. Il titolare della struttura non adeguata ai requisiti di cui
agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e’ soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 a euro
6.000,00.
2. Il titolare della struttura che contravvenga alle disposizioni
di cui all’art. 11 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 2.000,00 a euro 6.000,00.
3. Il titolare della struttura che esponga targhe e insegne
pubblicitarie non conformi alla tipologia di appartenenza e’ soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
1.000,00 a curo 3.000,00.
4. Nel caso in cui l’azienda USL competente per territorio
riscontri inadeguatezze rispetto ai requisiti indicati al comma 1,
essa fissa un congruo termine di tempo entro il quale tali
inadeguatezze devono essere eliminate; il mancato adempimento entro
tale termine comporta l’applicazione della sanzione di cui al comma 1
da parte dell’organo di vigilanza dell’azienda U.S.L. che ha
effettuato l’accertamento.
5. Il comune esercita la vigilanza sul rispetto delle
disposizioni di cui al comma 2 e al comma 3.
6. Ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 28 dicembre 2000,
n. 81 (disposizioni in materia di sanzioni amministrative), le
sanzioni di cui alla presente legge sono irrogate dal comune in cui
ha sede la struttura, il quale introita i relativi proventi.
7. Le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono inoltre oggetto di
segnalazione all’ordine professionale provinciale dei medici
veterinari.
La presente legge e’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
Firenze, 6 marzo 2009
MARTINI

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-24&task=dettaglio&numgu=41&redaz=009R0357&tmstp=1256888425038

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