REGIONE MOLISE LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2009, n. 7 Modifiche alla legge regionale n. 27 gennaio 1999, n. 2, recante: «Norme sull’autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio regionale».

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 41 del 24-10-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 4 del 28 febraio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Dopo l’art. 8 della legge regionale n. 27 gennaio 1999, n. 2 (norme sull’autonomia organizzativa, funzionale e contabile del consiglio regionale) e’ aggiunto il seguente: «Art. 8-bis (Portavoce). – 1. Il Presidente del consiglio regionale puo’ avvalersi, per la durata della carica, di un portavoce, anche esterno all’amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. 2. Il portavoce e’ individuato dal Presidente del consiglio regionale fra giornalisti, pubblicisti o esperti in comunicazione e non puo’ esercitare altra attivita’ professionale per tutta la durata dell’incarico. 3. L’incarico e’ disposto con deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. 4. Il relativo contratto di lavoro si risolve di diritto con la cessazione dalla carica del Presidente del consiglio regionale. Il trattamento economico non puo’ essere superiore alla cifra massima di € 50.000,00 su base annua, onnicomprensiva, da stabilirsi da parte dell’Ufficio di presidenza».

Art. 2 Disposizioni finanziarie 1. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge sono quantificati per l’esercizio finanziario 2009 in € 50.000,00. Ai medesimi si fa fronte utilizzando parte dello stanziamento iscritto alla UPB n. 010 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il medesimo esercizio, mediante l’istituzione di apposito capitolo nel preventivo delle spese del Consiglio regionale con deliberazione dell’ufficio di presidenza. 2. Per gli esercizi finanziari 2010 e successivi si provvede con le rispettive leggi approvative del bilancio.

Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione
Molise.
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Molise.
Campobasso, 19 febbraio 2009
IORIO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-24&task=dettaglio&numgu=41&redaz=009R0299&tmstp=1256888425039

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *