Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 12-10-2010) 27-01-2011, n. 2971

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

B.L., tramite il difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza 14-10.2009 con la quale la Corte d’Appello di Venezia, confermando la decisione del Tribunale di Verona del 23.11.2000, lo ha condannato alla pena di anni due di reclusione e L. 1.000.000 di multa, siccome responsabile del delitto di cui all’art. 628 c.p., per essersi impossessato, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, di una sacca di pelle, di un giubbino, di un paio di occhiali, di una collana in oro con anello, di un portafogli contenente la somma di L. 100.000 e di documenti di identità che sottraeva, mediante violenza alla persona a G.B. che con una spinta, veniva buttata fuori dall’auto dopo la consumazione di un rapporto carnale ed abbandonata sulle colline di (OMISSIS).

Accertato in (OMISSIS).

La difesa del ricorrente richiede l’annullamento della sentenza impugnata lamentando: 1) il difetto di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), perchè la Corte territoriale:

a) ha fornito una motivazione meramente "apparente" circa le ragioni per le quali la parte offesa è stata ritenuta "credibile";

b) non ha dato risposta adeguata in riferimento a sette specifici punti inerenti la credibilità della suddetta persona offesa.

2) violazione, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), del principio della presunzione di innocenza e della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio;

3) violazione di legge, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), perchè la Corte territoriale avrebbe affermato la responsabilità del prevenuto anche a titolo di dolo eventuale, essendo tale forma dell’elemento psicologico del tutto incompatibile con la struttura del reato di cui all’art. 628 c.p., ove è previsto il dolo specifico.

Il ricorso è manifestamente infondato in tutti i suoi aspetti, posto che nella presente sede la difesa si limita a riproporre negli stessi termini i motivi che già aveva dedotto in sede di appello e sui quali la Corte territoriale ha fornito una risposta adeguata.

In particolare, in relazione al primo motivo, la Corte veneziana ha esaminato puntualmente tutti i motivi dedotti dal ricorrente soffermandosi in particolare in ordine all’aspetto della credibilità della parte offesa, che è stata esaminata sia sotto il profilo dell’atteggiamento processuale della G. (che non si è presentata a rendere deposizione avanti il giudice se non a seguito di un accompagnamento coatto) costituita parte civile fin dall’inizio del giudizio, sia sotto il profilo del confronto fra le dichiarazioni rese dalla questa e quelle rese dall’imputato nel corso del giudizio, sia infine con riferimento ai riscontri oggettivi (attività lavorativa dichiarata dal prevenuto e veicolo da questi adoperato).

Sulla base di elementi di fatto, specificatamente indicati, la Corte territoriale ha tratto conclusivamente un motivato giudizio di attendibilità della suddetta parte offesa, ritenendo peraltro irrilevanti, nel caso in esame, sia l’aspetto della condizione di tossicodipendente della parte offesa, al momento dei fatti, sia l’aspetto delle imprecisioni (considerate marginali) riscontrate nella testimonianza della parte offesa, giustificate alla per il lungo lasso di tempo trascorso tra il momento in cui si erano verificati i fatti e quello (anni dopo) in cui era stata raccolta la testimonianza.

La motivazione della decisione presenta i caratteri della completezza e della coerenza e il giudizio non appare manifestamente illogico o frutto di travisamento delle prove.

In particolare va posto in evidenza che la difesa denuncia, in punto valenza della condizione di tossicodipendenza della parte offesa, una contraddizione che è, nella realtà, meramente apparente, frutto di una lettura capziosamente segmentata della motivazione della sentenza.

Infatti la Corte territoriale, preso atto che la G. aveva dichiarato di essere tossicodipendente al momento della rapina subita, ha affermato che "…ai fini della valutazione di attendibilità, la condizione di tossicodipendente della teste ha rilievo in quanto è noto che in tale condizione soggettiva la necessità di denaro costituisce una spinta al mendacio" per poi aggiungere, subito dopo "….nel caso in esame, peraltro, la testimonianza è stata resa quando la teste aveva già, da tempo, superato la condizione di tossicodipendenza, e quindi non era più sotto condizionamento di cui si è detto".

La valutazione della Corte territoriale (insindacabile nel merito) appare, sotto il profilo dei parametri della coerenza e della logicità, corretta, posto che la condizione di tossicodipendente della parte offesa – testimone, non implica automaticamente un giudizio di inattendibilità della stessa, ma impone al giudice una specifica indagine volta ad accertare se la suddetta condizione costituisca elemento di fatto incidente in modo negativo sulla credibilità.

La lettura completa della motivazione della sentenza consente di affermare che la Corte territoriale ha svolto tale indagine nel momento in cui ha affrontato il confronto fra le dichiarazioni rese dalla G. e le ulteriori risultanze processuali rappresentate dalle dichiarazioni dell’imputato e delle ulteriori deposizioni rese dagli agenti di polizia giudiziaria.

Analizzando il contenuto della deposizione, la Corte di merito ha posto in evidenza come l’atteggiamento della persona offesa fosse connotato da "disinteresse" verso il processo, con la conseguenza che non poteva sorgere sospetto che la deposizione della G. fosse "preparata" o influenzata dalla volontà di trarre illecito profitto da affermazioni indimostratamente false.

La Corte di merito ha altresì verificato come le affermazioni della G. in relazione alla indicazione della attività lavorativa dell’imputato avessero trovato riscontro pieno con conseguente incidenza significativa sulla sua credibilità.

In riferimento, poi alla autovettura (Opel) utilizzata dall’imputato la sera della commissione della rapina, la Corte ha affermato che le risultanze processuali non hanno smentito la G., essendo peraltro rimasto provato che lo imputato aveva avuto a disposizione in anni passati proprio una autovettura della marca indicata dalla testimone.

Passando all’esame del secondo motivo se ne deve dichiarare la sua inammissibilità per le seguenti ragioni.

La denunciata violazione di norme penali processuali ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) è erronea, perchè a questa sono riconducibili le sole ipotesi di erronea applicazione di norme penali sostanziali e non già di quelle processuali per le quali ricorre la previsione contenuta nell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c).

Peraltro la doglianza prospettata dalla difesa non è riconducibile neppure a quest’ultima ipotesi, che ricorre solo nel caso in cui sia denunciata la violazione di una norma la cui inosservanza sia sanzionata da nullità, inutilizzabilità, decadenza e inammissibilità.

La violazione dell’art. 533 c.p.p. non è sottoposta ad alcuna delle suddette sanzioni e il motivo, generico nel contenuto sarebbe ascrivibile alla sola fattispecie di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per vizi della motivazione che già sono stati esaminati nel paragrafo che precede.

Il terzo motivo di doglianza è pure esso generico perchè formula censure che appaiono eccentriche rispetto al contenuto della motivazione della sentenza impugnata dalla quale si desume che la Corte veneziana non ha affermato, neppure in modo implicito, come sostiene la parte ricorrente, che l’imputato abbia commesso il reato di rapina con "dolo eventuale" (per altro pur sempre ipotizzabile per tale delitto come affermato da Cass. Sez. 2^, 11.11.2008 n. 2399 in Ced Cass. Rv 242297).

La Corte territoriale ha indicato in modo preciso gli elementi e le circostanze di fatto in base alle quali ha ritenuto che il B. abbia agito nella piena consapevolezza di sottrarre alla donna i suoi effetti personali, avendola buttata giù dalla vettura, senza attendere che essa parte offesa avesse avuto modo di rivestirsi e di recuperare i suoi effetti personali, ivi compresa la borsa, rimasti sulla vettura del prevenuto che si è allontanato subito dopo avere "scaricato" con una spinta la G. dalla vettura.

Per tutte le suddette ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 ex art. 616 c.p.p., a favore della Cassa per le Ammende, attesa la pretestuosità delle ragioni di impugnazione.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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