T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 25-01-2011, n. 115 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P.A., odierno ricorrente, era fermato il giorno 30.11.2009 in Catanzaro, nel corso di ordinarie operazioni di controllo del territorio, da parte di agenti della Squadra Volante, i quali, dopo averne verificato l’identità, procedevano alla sua perquisizione personale e a quella dell’autovettura dallo stesso condotta. Il ricorrente era, quindi, accompagnato in Questura per ulteriori accertamenti, ove gli agenti procedevano all’acquisizione di una copia di un CD recante la scritta "Controinfo e controcultura", di cui il ricorrente era in possesso.

A seguito degli accertamenti effettuati, il medesimo giorno il Questore di Catanzaro adottava provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio, con il quale era fatto obbligo al P. di presentarsi presso la Questura di Milano entro due giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, con divieto di fare ritorno nel Comune di Catanzaro per la durata di anni tre.

Più nello specifico, la motivazione del provvedimento di rimpatrio è del seguente tenore: "Vista la richiesta dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catanzaro di adozione del presente provvedimento, dalla quale risulta che personale dipendente, nel corso di un servizio di controllo del territorio effettuato in data odierna, procedeva all’ispezione di un’autovettura guidata da tale P.A., nato ad Aprili (LT) il 26.11.1958, residente a Milano, Via Mameli n. 45. LETTA L’informativa del succitato Ufficio dalla quale si evince che il medesimo ha precedenti per reati in materia di associazione con finalità di terrorismo, sequestro di persona a scopo di terrorismo, banda armata, associazione sovversiva, rapina, porto abusivo e detenzione di armi, violenza privata e, nell’occasione si trovava in compagnia di a.tra persona con analoghi precedenti. CONSIDERATO CHE il medesimo, interpellato in merito alla sua presenza in loco non forniva alcuna valida giustificazione e, attesi i numerosi precedenti penali, è da considerare persona pericolosa per la sicurezza e la tranquillità pubblica. LETTI gli artt. 2 della legge 1423/1956 e 2 e 3 della 327/1988 e successive modifiche"

Il P. impugna il detto provvedimento, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, e, con un unico complesso motivo di ricorso, denuncia la violazione per falsa applicazione degli artt. 1 e 2, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e ss.mm., la mancata comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento, l’eccesso di potere per erroneità dei presupposti e/o per carenza di motivazione.

Resistono in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Catanzaro, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile ed irricevibile e, subordinatamente, rigettato per infondatezza.

Con ordinanza n. 267, assunta alla Camera di Consiglio del 18 marzo 2010, è stata respinta la richiesta di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.

Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive in vista dell’udienza di discussione.

All’udienza pubblica del 17 dicembre 2010, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Con l’unico complesso motivo di ricorso, il ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato sia viziato sotto il profilo motivazionale, non essendo specificati i presupposti di fatto e di diritto posti alla base della misura di prevenzione adottata, in relazione alla previsione di cui agli art. 1 e 2 della legge 27 dicembre 1965, n. 1423 e ss. mm., in particolare con riferimento all’appartenenza ad una delle tre categorie previste dal citato art. 1 e all’accertamento della pericolosità sociale attuale del soggetto da sottoporre alla misura di prevenzione di cui all’art. 2 legge n. 1423. Sotto altro e distinto profilo, il ricorrente censura la mancata comunicazione di avvio del procedimento.

Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e meriti accoglimento.

E’ opportuno rammentare che l’art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 dispone che i provvedimenti previsti dalla medesima legge si applicano alle seguenti categorie:

"1) coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi;

2) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;

3) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica ".

L’art. 2 della stessa legge, nel prevedere la misura del rimpatrio con foglio di via obbligatorio, così dispone: "Qualora le persone indicate nell’articolo precedente siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il Questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel Comune dal quale sono allontanate".

Alla luce dell’esposto quadro normativo, si osserva che, ai fini dell’adozione del provvedimento dell’ordine di rimpatrio nei confronti di chi si trovi fuori dei luoghi di residenza, il Questore deve accertare la sussistenza di due presupposti necessariamente concorrenti, ossia, da un lato, che si tratti di un soggetto inquadrabile – sulla base di elementi di fatto – in una delle categorie previste dall’art. 1 della medesima legge e, dall’altro, che lo stesso soggetto risulti pericoloso per la sicurezza pubblica.Il provvedimento di rimpatrio deve, pertanto, specificare sia le circostanze di fatto sulle quali si basa il giudizio di riconducibilità dell’interessato ad una delle categorie indicate nell’art. 1 della legge 1956 n. 1423, sia le ragioni che inducono a ritenerlo socialmente pericoloso, non essendovi coincidenza tra l’appartenenza ad una delle predette categorie e la pericolosità per la sicurezza pubblica, ex art. 2 della legge n. 1956 n. 1423 (T.A.R. Emilia Romagna Parma, 21 gennaio 2007 n. 18; T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 5 luglio 2006 n. 7278).In particolare, costituendo una misura di polizia diretta a prevenire reati piuttosto che a reprimerli, il rimpatrio con foglio di via obbligatorio presuppone un giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica il quale, pur non richiedendo prove compiute della commissione di reati, deve essere motivato con riferimento a concreti comportamenti attuali dell’interessato, ossia ad episodi di vita che, secondo la prudente valutazione dell’Autorità di Polizia, rivelino oggettivamente un’apprezzabile probabilità di condotte penalmente rilevanti da parte di un soggetto rientrante in una delle categorie previste dall’art. 1 della legge 1956 n. 1423 (tra le tante TAR Veneto Venezia, sez. III, 1° giugno 2001 n. 1369).Sotto questo profilo, si deve, altresì, aggiungere che, la valutazione della pericolosità, che giustifica l’irrogazione della misura di prevenzione in oggetto, è connotata da ampia discrezionalità, sindacabile dal giudice amministrativo in relazione ai profili dell’abnormità dell’iter logico, dell’incongruenza e dell’irragionevolezza della motivazione e del travisamento della realtà fattuale (Consiglio di Stato, sez. IV, 27 maggio 2002, n. 2931; id, sez. VI 20 febbraio 2007 n. 909).Fatte queste premesse, passando all’esame del caso concreto, dalla motivazione del provvedimento impugnato -riportato nella parte in fatto – emerge che il Questore si limita ad evidenziare i precedenti penali del ricorrente e il fatto che lo stesso non abbia giustificato la propria presenza in Catanzaro.

Quanto al primo aspetto, deve rilevarsi che i precedenti penali del ricorrente, indubbiamente di rilievo, sono risalenti nel tempo – tra il 1985 e il 1992 – e che in data 1994 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha assunto provvedimento di revoca della libertà vigilata. Con riferimento al secondo aspetto, dalla lettura dei verbali redatti presso la Questura, risulta che il ricorrente dichiarava di aver alloggiato presso l’abitazione della propria fidanzata, della quale, peraltro, non riteneva di rivelare il nome.

Dalla mera lettura del provvedimento emerge, quindi, la palese carenza motivazionale, atteso che l’Amministrazione non solo non ha chiarito in base a quali elementi di fatto il ricorrente debba essere ricondotto in una delle categorie descritte dall’art. 1 della legge 1956 n 1423, ma, soprattutto, non ha adeguatamente argomentato in ordine alla sua pericolosità, mancando ogni riferimento ad episodi e circostanze di vita espressivi, secondo l’id quod plerumque accidit, dell’effettiva ed attuale pericolosità del ricorrente medesimo. Di contro, l’Amministrazione si è limitata a fondare il giudizio di pericolosità per la sicurezza e tranquillità pubblica unicamente sull’esistenza di numerosi precedenti penali, precedenti che, peraltro, in base a quanto esposto in precedenza, non sono sufficienti, da soli e in mancanza di altri elementi, ad integrare le condizioni richieste dall’art. 1 e dall’art. 2 della legge n. 1423/1956 per poter adottare il provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio. Sotto il profilo del difetto della motivazione, pertanto, il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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