Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 30-09-2010) 27-01-2011, n. 2993

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Roma, con ordinanza dibattimentale in data 12 marzo 2010, a scioglimento della riserva assunta nell’udienza del 26 novembre 2009, nel procedimento penale a carico di P.V. e T.A., decidendo sulla opposizione alla costituzione di parte civile della Aviointeriors s.p.a., riteneva di escludere d’ufficio anche la parte civile Finven s.r.l., osservando che la contestazione di tentata truffa aggravata si incentra e trova il suo epilogo nella domanda di arbitrato, che secondo l’accusa sarebbe stata abusivamente proposta dagli imputati o meglio proposta a meri scopi fraudolenti e truffaldini, ma tale domanda, come risulterebbe dalla memoria difensiva depositata il 3 marzo 2010, venne proposta nei confronti della sola Orsa s.r.l., e da ciò si deduce la conseguenza della esclusione della costituzione di parte civile non solo della Aviointeriors s.p.a., ma anche della Finven s.r.l. Propone ricorso per Cassazione il difensore di G.M., liquidatore della s.r.l. Finven, deducendo il vizio di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). L’ordinanza impugnata sarebbe abnorme per violazione del contraddittorio, in quanto i difensori degli imputati sollevavano per la prima volta la questione della inammissibilità della costituzione di parte civile della Finven con la memoria difensiva del 3 marzo 2010, dopo che il giudice si era riservato all’udienza del 26 novembre 2009 e prima di sciogliere la riserva all’udienza del 12 marzo 2010. L’ordinanza impugnata avrebbe illegittimamente utilizzato un atto, che poteva essere acquisito nel corso dell’istruttoria dibattimentale e, comunque, in contraddittorio fra le parti, sacrificando il diritto della parte civile a dedurre sul punto e consentendo alla difesa di eccepire la inammissibilità della costituzione di parte civile ben oltre i limiti temporali previsti dalle norme. Il ricorrente osserva ancora che il potere del giudice di escludere la parte civile, anche d’ufficio, non consentirebbe di utilizzare atti la di fuori del processo e, comunque, sarebbe limitato dalla fase in cui il procedimento si trova, perchè, un volta esaurito l’accertamento di costituzione delle parti, la presenza della parte civile è definita ed immutabile per tutto il corso del dibattimento.

Hanno depositato memoria i difensori di P.V. e T.A., affermando, in primo luogo, l’insussistenza dell’asserita violazione del contraddittorio, non solo perchè la difesa delle costituende parti civili ha avuto in concreto la possibilità di esaminare, estrarre copia e, quindi, contro dedurre sulla memoria depositata nella cancelleria in anticipo rispetto alla udienza di scioglimento della riserva, ma anche perchè il documento allegato alla memoria difensiva del 3 marzo 2010, a differenza di quanto erroneamente riferito dal ricorrente, era già presente nel fascicolo del dibattimento. I medesimi difensori osservano, inoltre, che il Tribunale ha rettamente utilizzato la facoltà concessagli dal codice di rito di disporre l’esclusione anche d’ufficio della costituzione di parte civile e lo ha fatto tempestivamente ovvero prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. L’ordinanza in esame, infine, non risulterebbe viziata da nessun profilo di abnormità, poichè pienamente rispettosa del modello legislativo dal punto di vista strutturale e perfettamente aderente agli scopi legislativi sottesi alla facoltà concessa al giudice dal codice di rito.
Motivi della decisione

Il ricorso non è consentito e deve dichiararsi inammissibile.

L’ordinanza impugnata non è direttamente ricorribile per Cassazione, nè, d’altro canto, è configurabile alcun profilo di abnormità, quest’ultima essendo ravvisabile, secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, soltanto allorchè l’atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale o quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo.

Nel caso di specie, il giudice di merito ha fatto uso di un potere a lui attribuito e che può essere esercitato anche d’ufficio e non si è determinata alcuna stasi del processo. Occorre, inoltre, considerare che è espressamente disposto che l’esclusione della parte civile non pregiudica l’esercizio in sede civile dell’azione per le restituzioni e il risarcimento del danno ( art. 88 c.p.p., comma 2). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al versamento della somma, che si ritiene equa, di Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente G. M. nella qualità di liquidatore della società Finven s.r.l. al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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