Cass. civ. Sez. III, Sent., 28-02-2011, n. 4909 CIRCOLAZIONE STRADALE Responsabilità civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 31 maggio 2005 la Corte di appello di Trieste confermava la sentenza del 13 giugno 2003 con la quale il tribunale di Tolmezzo aveva respinto la domanda di D.I., B. A. e B.C. nei confronti di C.G. e della società SARA Assicurazioni s.p.a. volta ad ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito della morte del congiunto B.S., avvenuta il (OMISSIS) in un incidente stradale, la cui esclusiva responsabilità veniva attribuita al B., il quale, alla giuda della motocicletta tipo Kawasaki, dopo aver urtato di striscio lo spigolo posteriore sinistro dell’auto guidata dal C., che lo precedeva, rovinava a terra verso la corsia opposta ed urtava contro la parte anteriore sinistra di un caravan proveniente in senso inverso.

Il giudice del merito al riguardo riteneva che la prospettazione degli attori, quanto ad un imprevisto spostamento verso il centro della carreggiata del mezzo guidato dal C., non poteva ritenersi provata sulla scorta della deposizione del teste Ba., il cui giudizio non era particolarmente qualificato, e che la ricostruzione del sinistro doveva essere operata in base agli accertamenti compiuti dalla polizia sul luogo dell’incidente, dai quali doveva anche ricavarsi che l’automobilista, il quale viaggiava circa al centro della sua carreggiata, nulla aveva potuto fare per evitare l’impatto del motociclista proveniente da tergo ad altissima velocità.

Avverso siffatta decisione D.I. e B.C., anche quali eredi di B.A. nelle more deceduto, insorgono con il ricorso per cassazione, di cui al R.G.n. 15984/06, affidato a sette motivi ed al quale resiste con controricorso la società SARA Assicurazioni spa.

C.G., che, pure indicato come rappresentato dal medesimo difensore della società SARA Assicurazioni spa Avvocato P. Stampanato, non risulta avere a costui conferito mandato, non ha svolto difese in questa sede.

Contro la medesima sentenza della Corte d’appello di Trieste del 13 giugno 2003, D.I. e B.C., anche quali eredi di B.A., nelle more deceduto, avevano proposto, altresì, impugnazione per revocazione, che, con sentenza del 16 agosto 2008, la Corte triestina dichiarava inammissibile.

Anche questa decisione è oggetto di separato ricorso per cassazione, iscritto al R.G.n. 22854/09, affidato a tre motivi, tutti enunciati e sviluppati sotto il profilo dell’art. 403 c.p.c., e art. 360 c.p.c., n. 5.

Anche a questo ricorso resiste la s.p.a. SARA Assicurazioni con controricorso. Mentre, per la medesima ragione innanzi indicata, C.G. non ha svolto difese.

Su istanza della difesa dei ricorrenti è stata disposta la trattazione dei due ricorsi alla odierna udienza.

Le ricorrenti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione

1.- Osserva il Collegio che i due ricorsi debbono essere riuniti e che per priorità logica deve per primo essere esaminato il ricorso avverso la sentenza sulla revocazione del 16 agosto 2008 della Corte di appello di Trieste.

Secondo la ormai conforme giurisprudenza di legittimità (ex plurimis: Cass. S.U. n. 10933/97; Cass., n. 5850/98; Cass. n. 10835/2001; Cass. n. 2818/2004) i ricorsi per cassazione, proposti, rispettivamente, contro la sentenza d’appello e contro quella che decide l’impugnazione per revocazione avverso la prima, debbono essere riuniti in applicazione (analogica, trattandosi di rimedi avverso distinti provvedimenti) della norma dell’art. 335 cod. proc. civ., che impone la trattazione in un unico giudizio di tutte le impugnazioni proposte contro la stessa sentenza.

Infatti, la riunione di detti ricorsi, pur non essendo espressamente prevista dalla norma citata, discende dalla stretta connessione esistente tra le due pronunce, in quanto l’esito della revocazione può risultare determinante ai fini della decisione dell’ordinaria impugnazione per cassazione.

Con i tre motivi d’impugnazione, tutti proposti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 e che vanno esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, i ricorrenti lamentano le seguenti circostanze:

che il giudice della revocazione aveva erroneamente ritenuto circostanza indifferente ai fini della decisione che l’auto fosse ferma o in leggero movimento;

che il medesimo giudice aveva erroneamente affermato che l’autovettura era "lontano" dall’incrocio al momento in cui il motociclista ne attingeva lo spigolo posteriore sinistro;

che la sentenza impugnata – erroneamente supponendo che l’autovettura dopo l’impatto era rimasta ferma nel punto in cui essa era stata rinvenuta dagli organi di polizia successivamente intervenuti sul posto, laddove, invece, essa aveva percorso qualche metro in avanti sino alla posizione di quiete – aveva in tal modo utilizzato una circostanza di fatto (la cd. "pietrificazione" dell’arresto dell’autovettura nel punto dello scontro), dalla quale non poteva essere dedotto l’argomento esposto in sentenza.

Tanto premesso, il problema centrale del ricorso contro la decisione che ha dichiarato inammissibile la revocazione, consiste nello stabilire se quelle denunciate realizzano la ipotesi di errori percettivi, conseguenti ad una svista obbiettivamente ed immediatamente rilevabile (di natura tale da aver portato ad affermare od a supporre l’esistenza di un fatto incontestabilmente escluso dagli atti e documenti processuali) ovvero se si tratti più semplicemente di mera attività valutativa di situazioni correttamente percepite.

Ritiene la Corte che le prospettate censure sono inammissibili.

2.- E’ ius reception che l’errore di fatto previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4, idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste nell’affermazione o supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti, invece, in modo indiscutibile esclusa o accertata in base al tenore degli atti e dei documenti di causa; che esso si configura, quindi, in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti e documenti stessi risulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo, che in nessun modo coinvolga l’attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività.

Ne consegue che non è configurabile l’errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico.

3.- Ciò posto, osserva questa Corte che nessuno dei motivi esposti integra l’ipotesi dell’errore revocatorio, di cui alla norma dell’art. 395 c.p.c., n. 4, trattandosi, invece, in ogni caso, di censure concernenti pretesi errori di valutazione della prova, peraltro in ordine a circostanze tutt’altro che decisive.

In particolare, quanto al primo mezzo di doglianza, risulta dalla sentenza impugnata che, a fronte della tesi degli stessi odierni ricorrenti (secondo cui il veicolo fosse fermo), gli elementi probatori raccolti avevano già indotto il giudice di primo grado a ritenerlo in seppur lento movimento, con la ulteriore considerazione che, allo stesso modo di quel che si sarebbe dovuto ritenere in caso di autovettura ferma, anche la situazione di marcia del mezzo, non comportando essa necessariamente uno spostamento laterale, non era sufficiente ad integrare un elemento di colpa a carico dell’automobilista.

Trattasi, all’evidenza, di circostanza di fatto attinente alla valutazione della prova, di cui il giudice del merito ha escluso anche la rilevanza ai fini della decisione, per cui sul punto la statuizione del giudice del merito non è censurabile in questa sede, essendo essa assistita da un iter argomentativo conforme alla legge ed alla logica.

Quanto al secondo motivo – con cui i ricorrenti ravvisano l’errore percettivo nell’affermazione della sentenza secondo cui l’autovettura si trovava in un punto "lontano" dall’incrocio – è altrettanto infondata la censura di motivazione "troppo comoda e sbrigativa".

Il giudice del merito, infatti, anche in questo caso ha proceduto ad interpretare le fonti di prova per giungere alle seguenti conclusioni:

nel punto in cui è avvenuto lo scontro del motociclo con l’autovettura che precedeva, quest’ultima non aveva ancora iniziato la manovra di svolta a destra sull’altra strada;

la posizione del veicolo rispetto alla linea di mezzeria era regolare e non era in violazione del Codice della strada, siccome emergeva dall’accertamento di polizia, disattesa al riguardo la tesi dei ricorrenti, i quali avevano prospettato la mancata osservanza delle disposizioni di cui all’art. 154 C.d.S., comma 3, lett. a), e art. 143 C.d.S., comma 1;

il valore semantico dell’avverbio "lontano" era da intendere come significativo della posizione dell’autovettura (incolonnata dietro altra, interessata questa pure a proseguire la marcia sulla strada alla sua destra) non ancora tanto prossima all’incrocio da fare ritenere iniziata già la svolta a destra da effettuare con la facilitazione del preventivo allargamento della marcia a sinistra, in modo quasi rasente la linea di mezzeria.

4.- Infine, anche in ordine al terzo motivo – con cui l’errore revocatorio viene denunciato per il fatto che il giudice del merito avrebbe ritenuto, contrariamente al vero, che era pacifica la circostanza dello spostamento violento all’indietro di motoveicolo e conducente – va detto che la proposta censura, piuttosto che ad evidenziare un errore percettivo, è diretta, essa pure, a confutare il risultato del ragionamento deduttivo della Corte triestina circa la valutazione del risultato dell’accertamento di polizia, onde correttamente il giudice del merito ha escluso l’applicabilità dell’art. 395 c.p.c., n. 4.

Il ricorso in ordine alla sentenza che ha deciso sulla revocazione, pertanto, deve essere respinto.

5.1.- Il ricorso per cassazione avverso la sentenza del 31 maggio 2005, con cui la Corte territoriale ha confermato la pronuncia di rigetto della domanda risarcitoria dei ricorrenti, è stato affidato a sette motivi.

Con la prima doglianza i ricorrenti deducono che si sarebbe formato il giudicato sulla ricostruzione del fatto quale effettuata dal giudice di primo grado e che, comunque, il giudice dell’appello avrebbe ricostruito la dinamica dell’incidente disattendendo (senza che vi fosse stato gravame sul punto) la ricostruzione effettuata dal giudice di primo grado, che aveva portato il tribunale, in base alle deposizioni dei testi Ba. e M., a dare per dimostrato che l’autovettura era in lenta marcia sulla strada.

La censura, anche sotto il diverso profilo del vizio di motivazione, non è fondata.

Nella parte in cui si eccepisce il predetto giudicato, lo stesso atto d’impugnazione per cassazione (p. 6 del ricorso) precisa che con i "motivi svolti con la citazione appellatoria contro la sentenza di primo grado" si afferma, tra l’altro, che il C. era intento a manovrare per immettersi sulla laterale destra che porta all’abitato di (OMISSIS)" e " per fare ciò aveva dovuto verosimilmente allargare la propria traiettoria verso sinistra" (p. 14 ricorso); ancor prima si criticava la sentenza del tribunale, la cui motivazione dava chiaramente conto del fatto che l’auto del C. non si trovasse ferma al momento dell’impatto, bensì marciante a bassa andatura, accodata ad altra vettura.

Con il che gli stessi appellanti avevano mostrato, anche se al fine di richiedere la corresponsabilità del C. nel sinistro, di voler sottoporre al giudice dell’appello l’intera ricostruzione del fatto, sicchè sotto tale aspetto è del tutto ultroneo fare riferimento ad un preteso giudicato.

Nel resto, occorre premettere che costituisce principio del tutto pacifico nella giurisprudenza di legittimità (ex plurimis: Cass., n. 15434/2004; Cass., n. 5375/2003; Cass., n. 15809/2002; Cass., n. 8070/2002) che in tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l’accertamento e la graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico.

Ciò posto, va detto che l’esclusiva responsabilità del B. è stata ritenuta da entrambi i giudici del merito sulla base del seguente argomentare.

"Inoltre, gli stessi accertamenti dimostrano che l’automobilista non aveva potuto fare nulla per evitare il danno, anche supplendo all’altrui imprudenza, standosene fermo, in attesa di iniziare la manovra, non aveva alcun obbligo o ragione di ispezionare la strada da tergo", da dove, invece, ed ad altissima velocità, è sopraggiunto improvvisamente il motociclista impedendo, con la repentinità e imprevedibilità della sua manovra di sorpasso e di rientro nella mezzeria di sua spettanza, qualsiasi reazione dell’automobilista incolonnato prima dell’incrocio (p. 9-10 sentenza impugnata).

Il giudice dell’appello ha condiviso, in tal modo, la motivazione del tribunale, che aveva escluso un obbligo a carico del C. di prevedere ciò che poi è accaduto e che aveva negato che lo stesso avesse violato la disposizione dell’art. 154 C.d.S., comma 1, lett. a), secondo cui per ogni manovra, che implichi un cambiamento di corsia o di direzione, il conducente deve assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo od intralcio ad altri utenti della strada. Infatti, una volta esclusa l’illiceità della, condotta del C., per nulla sanzionata dai verbalizzanti la Corte di merito ha ravvisato la causa esclusiva del sinistro nella condotta del solo motociclista, il quale viaggiava a velocità assolutamente non moderata; aveva intrapreso un azzardato sorpasso in tempo di notte, all’altezza di una curva destrorsa in salita, con strada non illuminata e con segnaletica orizzontale ai linea di mezzeria continua e con segnaletica verticale di una serie di curve pericolose e di un incrocio con strada senza precedenza (quella che avrebbe dovuto imboccare il C.); aveva repentinamente tentato di rientrare nella propria corsia dopo essersi accorto del sopraggiungere in senso inverso di altro mezzo.

Trattasi di motivazione immune da vizi logici, per cui il motivo va respinto in parte qua, ogni altro profilo restando così assorbito.

6.2. – Il secondo motivo, circa la posizione di " fermo" o in movimento dell’autovettura del C., in parte è assorbito, perchè il giudice dell’appello ha escluso ogni responsabilità dell’automobilista; in parte è da rigettare, perchè con esso si propone un diverso accertamento in fatto, insindacabile in questa sede.

Restano assorbiti anche il terzo motivo (sulla presunta violazione del Codice della strada), il quarto (sulla ritenuta impossibilità per l’automobilista di adoperarsi per evitare l’impatto), il quinto (sulla disconosciuta concausa nella produzione dell’evento) ed il settimo, che si presenta, in tesi, come errore revocatorio, ma che, in effetti, è stato esaminato e ritenuto, per implicito, irrilevante dal giudice dell’appello, allorchè si è rifatto ad un dato incontrovertibile: la informativa della polizia della strada, che non ha ritenuto assolutamente sanzionabile la condotta del C. per violazione sia di norme di comportamento nella circolazione stradale, che di regole di normale prudenza.

6.3.- Pure il sesto motivo, relativo alla mancata ammissione della CTU, va respinto.

Come correttamente argomenta il giudice dell’appello, con la richiesta CTU la parte istante intendeva realizzare un accertamento avente solo finalità esplorative, posto che le tracce di scarrocciamento della motocicletta non avrebbero alcuna influenza allo scopo di una diversa valutazione della condotta sia dell’automobilita che del motociclista.

Senza dire che l’ammissione della consulenza tecnica è demandata ad un potere discrezionale, che, nella specie, risulta correttamente esercitato.

Infine, anche il fatto che al momento dell’urto con il motoveicolo l’autovetture fosse distante dall’incrocio ed incolonnata dietro altra vettura, costituisce quaestio facti, sottratta al sindacato di legittimità.

Anche questo ricorso, pertanto, deve essere respinto.

Le spese, che seguono la soccombenza, vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio per cassazione che a favore della società costituita, che liquida in Euro 7.200/00, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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