Cassazione penale , sez. VI , 26 giugno 2009 , n. 35149 Avvocati, errore, ignoranza norme, responsabilità civile (2009-10-23)

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE ROBERTO Giovanni – Presidente –

Dott. SERPICO Francesco – Consigliere –

Dott. IPPOLITO Francesco – Consigliere –

Dott. CONTI Giovanni – Consigliere –

Dott. CITTERIO Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.A., n. a (OMISSIS);

avverso la sentenza in data 27 novembre 2006 della Corte di appello

di Genova;

Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott.

Giovanni Conti;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SELVAGGI Eugenio, che ha concluso per l’annullamento

con rinvio.

Fatto

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Genova dichiarava inammissibile, in quanto non corredato da motivi, l’appello proposto personalmente da A.A. avverso la sentenza in data 1 febbraio 2000 del Tribunale di Genova con la quale egli era stato condannato alla pena di anni tre di reclusione perchè responsabile del reato continuato di cui all’art. 572 c.p. (capo A: maltrattamenti in danno della figlia minore An. e della moglie E. F.; in (OMISSIS)), artt. 582 e 585 c.p. e art. 577 c.p., comma 2 (capo B: lesioni personali volontariamente cagionate alla moglie; in (OMISSIS)), artt. 582 e 585 c.p., art. 577 c.p., comma 1, n. 1 (capo C:

lesioni personali volontariamente cagionate alla figlia minore; in (OMISSIS)).

Osservava la Corte di appello che la prospettazione da parte della difesa di una situazione di caso fortuito o di forza maggiore che aveva impedito la presentazione dei motivi di impugnazione non era confortata da alcuna prova.

Ricorre personalmente per cassazione l’imputato, che denuncia l’erroneo mancato riconoscimento di una situazione di caso fortuito o di forza maggiore in relazione alla richiesta di rimessione in termini per la presentazione dei motivi di appello ex art. 175 c.p.p., deducendo che tale omissione era dovuta al comportamento negligente del precedente difensore di fiducia, che, contrariamente a ogni sua aspettativa, non si era attivato; situazione di mancata difesa, questa, che era stata puntualmente documentata nella richiesta di rimessione in termini e che avrebbe dovuto condurre all’accoglimento della richiesta stessa, alla luce dei novellati art. 111 Cost. e art. 175 c.p.p. e della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

Diritto

Ad avviso della Corte il ricorso è fondato.

E’ documentato in atti che l’ A., detenuto, presentò all’Ufficio Matricola della Casa Circondariale ove era ristretto, in due riprese, dichiarazione di appello riservando i motivi al difensore di fiducia avv. Vittorio …, che l’aveva assistito in primo grado.

Più precisamente, una prima dichiarazione di appello, con riserva dei motivi al predetto difensore, venne proposta dall’imputato in data 4 novembre 1999, ritenendo egli, non comparso, che il giudizio di primo grado fosse stato in sua assenza definito in quella udienza;

e, successivamente, in data 7 febbraio 2000, dopo la udienza conclusiva del 1 febbraio, altra dichiarazione di appello, con analoga riserva dei motivi, venne proposta dallo stesso, che anche in questa occasione aveva rinunciato a comparire.

Il ricorrente sostiene che i motivi non vennero presentati per mancata attivazione del predetto difensore, presente anche nel giudizio di appello, che, da lui interpellato, aveva comunicato di ritenere che non fossero decorsi i termini di impugnazione, non essendo stato notificato l’avviso di deposito della sentenza;

adempimento che però all’evidenza non doveva essere espletato, ai sensi dell’art. 585 c.p.p., comma 2, lett. c), dato che la sentenza venne depositata nei termini previsti dalla legge: infatti la sentenza, pronunciata il 1 febbraio 2000, venne depositata il 10 febbraio successivo, sicchè dal quindicesimo giorno dalla data della pronuncia (v. art. 544 c.p.p., comma 2) decorreva il termine di impugnazione, senza necessità di alcuna formalità di avviso di deposito.

Nella sentenza impugnata la Corte di appello, senza prendere posizione circa la configurabilità di una situazione di caso fortuito o di forza maggiore, osserva che

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