Cass. civ. Sez. III, Sent., 28-02-2011, n. 4907 Opposizione del terzo ,Contratto preliminare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 29 settembre 2005 la Corte di appello di Roma ha riformato la decisione del Tribunale di questa città del 14 maggio 2002 ed ha accolto l’opposizione di terzo proposta da C. O. avverso il pignoramento immobiliare trascritto il (OMISSIS) ed eseguito dalla Banca di Credito cooperativo di Palestrina – già Cassa rurale ed artigiana di Palestrina – sul terreno sito in (OMISSIS) di proprietà dell’opponente.

Il giudice dell’appello ha dichiarato la inesistenza del diritto della Banca a procedere all’esecuzione forzata sul bene in oggetto e ha condannato la stessa al risarcimento del danno in favore del C. da liquidarsi in separato giudizio.

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione la Banca affidandosi a quattro motivi.

Resiste con controricorso il C..

Le parti hanno depositato rispettive memorie.

Con ordinanza del 20 settembre 2010 il Collegio, ritenutane la opportunità, rinviò la causa a nuovo ruolo per acquisire il fascicolo di ufficio del Tribunale di Roma relativo all’esecuzione forzata.

L’incombente risulta espletato.
Motivi della decisione

1.- Va premesso che il ricorso non necessita dei quesiti di diritto, trattandosi di sentenza emessa in data anteriore al 2 marzo 2006. 2.-Passando all’esame del ricorso ritiene il Collegio che vada esaminato, in via preliminare, il quarto motivo del ricorso, con il quale si propone una censura di natura processuale.

In estrema sintesi, la Banca ricorrente lamenta che la sentenza di secondo grado e l’intero processo sarebbero nulli, perchè non sarebbero stati coinvolti nel giudizio di opposizione altri creditori, pur destinatari degli effetti della sentenza che accoglierà o respingerà le ragioni del terzo opponente.

Il motivo si mostra generico, come puntualmente fa rilevare il resistente, con riferimento a giurisprudenza di questa Corte, che richiama (v. p. 18-19 controricorso).

Di vero, anche se contrariamente a quanto controdeduce il resistente, e come fa rilevare la Banca nella memoria (con richiami puntuali a giurisprudenza di questa Corte), la questione è rilevabile di ufficio nondimeno la ricorrente era tenuta ad indicare nominativamente le persone che devono partecipare al giudizio, provare la loro esistenza e i presupposti di fatto e di diritto che giustifichino l’integrazione del contraddittorio (Cass. n. 11415/03 richiamata dal resistente, ma già S.U. 4 dicembre 2001 n. 15289, che consacra un principio già enunciato in Cass. n. 4696/87).

Infatti, non sono indicati i creditori eventualmente interessati che siano stati pretermessi, nè la data dei relativi interventi, dispiegati al fine di verificare se siano anteriori o meno all’esecuzione.

Da ciò discende, che pur andando ad esaminare il fascicolo di ufficio trasmesso dal Tribunale di Roma, la Corte non è messa in condizione di individuare gli altri eventuali creditori pretermessi, che avrebbero compiuto singoli atti del procedimento idonei a legittimarne l’ulteriore corso.

2.- Esaminata questa censura e passando all’esame degli altri motivi, con il primo motivo (violazione o falsa applicazione dell’art. 2643 c.c., n. 14, artt. 2644 e 2932 c.c., nonchè dell’art. 1415 c.c., comma 1, artt. 1445 e 1452 c.c. in una con omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5) la Banca ricorrente si duole che il giudice dell’appello abbia dichiarato la inesistenza del diritto della Banca a procedere ad esecuzione forzata su di un bene che all’atto della trascrizione del pignoramento risultava di essere di proprietà del debitore esecutato, eludendo, in tal modo, i fondamentali principi in materia di continuità della trascrizione e di inefficacia relativa degli atti non trascritti.

3.- Con il secondo motivo la ricorrente Banca lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 2643 c.c., comma 1, n. 14, artt. 2652 e 2655 c.c. – omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5. 4.-Con il terzo motivo (violazione o falsa applicazione degli artt. 2915 e 2668 c.c. vizio di motivazione in relazione alla ritenuta inapplicabilità di tali norme) la Banca ricorrente è dell’avviso che il giudice dell’appello avrebbe "immotivatamente escluso la estrema rilevanza nel caso in esame dell’art. 2915 c.c. sia sotto il profilo dell’affidamento dei terzi, sia sotto l’aspetto della estensione di tale tutela al creditore pignorante sia con riguardo alla inopponibilità nei confronti di costui degli effetti sostanziali di atti non preventivamente trascritti". 5.-Le tre censure che possono essere trattate congiuntamente perchè riferite ad una unica questione sono viziate da un errore di fondo, in quanto, come si avrà occasione di esporre, la funzione della trascrizione della domanda giudiziale, nei casi previsti è quella di prenotazione sull’esito favorevole della controversia, (ed effetti sostanziali della domanda giudiziale).

5.1. – In punto di fatto va posto in rilievo che nel 1981 il Tribunale di Roma accolse la domanda ex art. 2932 c.c., dispiegata in via riconvenzionale da M.L. contro C. O. in relazione ad un preliminare di vendita di un terreno di proprietà del C. e promesso in vendita al M..

Il Tribunale ordinò la trascrizione della sentenza, che fu eseguita di ufficio dal cancelliere.

Su appello del C., la Corte di appello riformò la decisione di primo grado e dichiarò risolto il preliminare per fatto e colpa del M. e non dispose alcuna trascrizione.

Con sentenza n. 3100 del 1987 la Corte di cassazione respinse il ricorso del M. e, quindi, rigettò la domanda di trasferimento ex art. 2932 c.c., per cui la statuizione di appello divenne cosa giudicata.

Tra la sentenza di appello e quella di questa Corte la Cassa rurale ed artigiana di Palestrina (ora Banca ricorrente) aveva promosso pignoramento immobiliare in danno del M., trascritto il (OMISSIS).

Il C. propose opposizione al pignoramento ex art. 619 c.p.c., che, come detto, ebbe alterni esiti nelle due fasi di merito.

5.2. – Di vero, la ricorrente parte dalla premessa che la sentenza ex art. 2932 c.c., anche se non p;issata in giudicato, produrrebbe comunque effetto dell’atto traslativo sottoposto a condizione sospensiva e sostiene che l’art. 2655 c.c. dovrebbe essere interpretato nel senso di ampliare l’onere della annotazione anche al mancato avverarsi della condizione stessa.

Al riguardo, va posto in rilievo che con una decisione, approfondita alla luce degli orientamenti dottrinari non del tutto concordi sulla natura, ma soprattutto sugli effetti della sentenza emessa ex art. 2932 c.c. ed intervenendo al fine di dirimere in nuce un contrasto di giurisprudenza, determinato dalla sentenza n. 18512/07, le Sezioni Unite hanno statuito che la sentenza ex art. 2932 c.c. non può ritenersi esecutiva se non quando essa non è passata in giudicato (Cass. S.U. n. 4059/10).

Le Sezioni Unite, con questa decisione, hanno mostrato di condividere quell’orientamento nettamente maggioritario all’epoca delle fasi merito: tra le tante Cass. n. 10564/03), per cui il diritto di proprietà si trasferisce al promissario acquirente solo da quel momento.

All’enunciazione di questo principio le Sezioni Unite sono pervenute dopo avere ritenuto di dovere condividere la tesi secondo la quale nel caso di preliminare di compravendita e di pronuncia ex art. 2932 c.c. l’effetto traslativo della proprietà del bene si produce solo con l’irretroatttività della sentenza che determina l’effetto sostitutivo del contratto definitivo.

Ad avviso delle Sezioni Unite, infatti, "la sentenza di primo grado di accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. non può pertanto produrre, prima del passaggio in giudicato, proprio quegli effetti del contratto definitivo, che è destinata a surrogare: non è possibile dare esecuzione ad obblighi che sul piano sostanziale non sono ancora sorti".

L’effetto traslativo della proprietà del bene, continuano le Sezioni Unite, si produce solo con l’irretrattabilità della sentenza, per cui è da escludere che prima del passaggio in giudicato della sentenza sia configurabile un’efficacia anticipata dell’obbligo di pagare il prezzo: si verificherebbe una alterazione sinallagmatica (Cass. S.U. n. 4059/10, in motivazione).

Da questo enunciato deriva che la censura va disattesa, ponendosi in rilevo che se l’art. 2655 c.c. si applica anche alla condizione sospensiva (v. sent. n. 13589/91, richiamata anche in sentenza – v.p. 7) tale possibilità di applicazione si verifica solo quando la condizione sospensiva non possa più verificarsi nemmeno in futuro, come quando è passata in giudicato una sentenza che abbia disposto il trasferimento del bene e il pagamento integrale del prezzo non sia avvenuto.

Ne consegue che il giudice dell’appello non ha affatto violato o fatto falsa applicazione dell’art. 2932 c.c. anche se la sentenza, emessa ex art. 2932 c.c. non passata in giudicato, risponde solo ad una esigenza di prenotazione e non ha la funzione di riconoscere efficacia ad un atto che non ha efficacia traslativa tra le parti.

In altri termini, la sentenza ex art. 2932 c.c. soggetta ad impugnazione, quando è trascritta, non determina di per sè un titolo di acquisto, per cui il giudice dell’appello non ha violato l’art. 2643 c.c., n. 14, in quanto ha riconosciuto che la sentenza andava trascritta, ma ha solo negato che fosse stato trascritto un titolo di acquisto.

Nè sussiste violazione sotto ogni profilo dell’art. 2644 c.c..

Infatti, nel caso in esame, si discute sull’effetto di un pignoramento trascritto dopo la trascrizione della sentenza ex art. 2932 c.c. non passata in giudicato e la Banca ha agito per far valere contro il M. un acquisto dal C., così come statuito in quella sentenza.

In merito all’asserita violazione dell’art. 1415 c.c., comma 1, artt. 1445 e 1452 c.c., in sostanza, la Banca ricorrente lamenta la violazione dei più elementari principi di buona fede ed affidamento dei terzi, facendo presente che il 9 febbraio 1981 veniva trascritta la sentenza di primo grado non passata in giudicato; il (OMISSIS) veniva trascritto il pignoramento immobiliare; dieci anni dopo, nel dicembre (OMISSIS), il C. aveva proposto opposizione di terzo all’espropriazione immobiliare, pur non avendo trascritto la sentenza di appello, che accoglieva il gravame da lui proposto contro quella di primo grado.

Questo profilo del primo motivo, che a dire del resistente, sarebbe nuovo, perchè di esso non si tratta nella sentenza oggi soggetta a ricorso, osserva il Collegio che non coglie nel segno perchè nel giudizio definito con la impugnata sentenza il C. ha invocato a fondamento delle sue ragioni il fatto che l’effetto della sentenza di primo grado emessa ex art. 2932 c.c. non si era mai prodotto, per cui egli era proprietario del terreno prima e dopo la stessa, opponendo alla Banca il proprio titolo di acquisto e la opponibilità alla Banca è stata affermata perchè quella trascrizione aveva solo effetto di pubblicità e la non trascrizione della sentenza di appello fu dovuta al fatto che l’originaria domanda ex art. 2932, dispiegata in via riconvenzionale dal M. a suo tempo, non era stata trascritta.

5.3.- Infatti, dopo aver affermato che la domanda di risoluzione del preliminare avanzata dal C. non poteva essere trascritta ai sensi degli artt. 2643 e 2652 c.c. e che il suo accoglimento non determinò alcun trasferimento del bene, ma eliminò gli effetti di un negozio meramente obbligatorio, il giudice dell’appello ha correttamente ritenuto improprio il richiamo all’art. 2915 c.c., effettuato dal Tribunale in riferimento alla circostanza che il C. non ha mai avanzato nei confronti del M. domande che avrebbero dovuto essere sottoposte a trascrizione in quanto destinate ad incidere sulla proprietà del bene.

Ne risulta assorbita la censura sotto il profilo della errata violazione dell’art. 2668 c.c., precisandosi ulteriormente che, nella specie, non si è opposta una sentenza di risoluzione di un contratto preliminare di vendita ma un titolo di proprietà, trascritto molto prima rispetto al pignoramento e mai posto in crisi dalle vicende giudiziarie, nemmeno dalla sentenza di primo grado che accolse la riconvenzionale del M., fu trascritta, fu impugnata e fu riformata, senza che a questa ultima decisione seguissero o la trascrizione o la annotazione.

Conclusivamente, il ricorso va respinto e le spese che seguono la soccombenza vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 3.200/00, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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