Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 21-01-2011) 28-01-2011, n. 3161 Esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’ordinanza in epigrafe la Corte d’appello di Firenze respingeva la richiesta di applicazione dell’indulto avanzata dal Pubblico ministero in persona del Procuratore generale presso la medesima Corte d’appello, in relazione alla pena inflitta a I. C. per il reato di cui agli artt. 56 e 609 bis c.p., art. 609 ter c.p., u.c., e art. 609 quater c.p., commesso il (OMISSIS), con sentenza della Corte d’appello in data 19 maggio 2005, irrevocabile il 31 maggio 2007, osservava che il condono concesso con la L. n. 241 del 2006 non era applicabile a causa del titolo del reato (atti sessuali con minorenne) e che l’esclusione era riferibile anche al delitto tentato.

Ricorre il Procuratore generale denunziando violazione di legge sul rilievo che il tentativo costituisce titolo autonomo, per giurisprudenza pacifica non escluso dalla legge di condono richiamata.
Motivi della decisione

Osserva il Collegio che il provvedimento impugnato è stato preso all’esito di udienza partecipata ma in relazione alla competenza assegnata al giudice dell’esecuzione dall’art. 672 c.p.p., comma 1, che prevede che si proceda a norma dell’art. 667 c.p.p., comma 4, e cioè de plano.

Ora, avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione che decide o che dovrebbe decidere a norma dell’art. 667 c.p.p., comma 4, può essere proposta soltanto opposizione davanti allo stesso giudice e non ricorso per Cassazione.

E secondo l’orientamento prevalente di questa Corte (Sez. 4, n. 15149 del 29/01/2008 e ivi citate Sez. 1, 20.2.2007, n. 26021; Sez. 1, 20.9.2007, n. 36231; Sez. 1, 9.3.2007, n. 18223; Sez. 1, 10.7.2007, n. 28045; Sez. 3, 5.12,2992, n. 8124; Sez. 3, 7.4.1995, n. 1182;

nonchè, più in generale: Sez. 1, n. 4120 del 16/01/2008; Sez. 1, n. 23606 del 05/06/2008), la regola vale anche nei casi in cui il provvedimento sia stato reso, senza necessità, all’esito della procedura camerale anzichè de plano.

Tale orientamento il Collegio condivide, giacchè esso assicura un doppio grado di merito e appare dunque di maggior favore per il ricorrente.

Il ricorso per Cassazione non è tuttavia da dichiarare inammissibile, dal momento che, in virtù del favor Impugnationis e del principio di conservazione degli atti giuridici di cui è espressione l’art. 568 c.p.p., comma 5, può essere qualificato opposizione.

Di conseguenza, qualificato il ricorso opposizione ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4, gli atti vanno trasmessi al giudice dell’esecuzione per la decisione.
P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4, dispone la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Firenze per quanto di competenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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