DECRETO LEGISLATIVO 28 giugno 2012, n. 106 Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 170 del 23-7-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche’ misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro, ed in particolare l’articolo 2, comma 1, che delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute; Vista la legge 24 febbraio 2012, n. 14, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, ed, in particolare l’articolo 1, comma 2 che ha differito al 30 giugno 2012 il termine per l’esercizio della delega di cui al predetto articolo 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, limitatamente agli enti, istituti e societa’ vigilati dal Ministero della salute; Visto l’articolo 121 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita’ economica; Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, recante disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente; Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell’articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e successive modificazioni recante il riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante il riordino degli enti di ricerca in attuazione dell’articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165, ed in particolare l’articolo 5, comma 4; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70 e successive modificazioni, recante regolamento di organizzazione dell’Istituto superiore di sanita’, a norma dell’articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, e successive modificazioni, recante il riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto del Ministro della sanita’ 16 febbraio 1994, n. 190, concernente regolamento recante norme per il riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali, in attuazione dell’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270; Visto l’articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, con cui l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e’ stata ridenominata «Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali», e qualificata quale organo tecnico scientifico del Servizio sanitario nazionale che svolge attivita’ di ricerca e di supporto nei confronti del Ministero della salute, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; Visto il decreto del Ministro della sanita’, in data 31 maggio 2001, e successive modificazioni, recante approvazione del regolamento dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 12 luglio 2001; Visto il decreto del Ministro della salute 16 gennaio 2006, recante modifiche dello statuto della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT), pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2006; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 2012; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 21 giugno 2012; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2012; Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell’economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dello sviluppo economico, dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e per gli affari regionali, il turismo e lo sport; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Programmazione delle attivita’ 1. L’Istituto superiore di sanita’, di seguito denominato «Istituto», adotta un piano triennale di attivita’, aggiornato annualmente, in conformita’ alle finalita’ ed obiettivi ad esso demandati, ed in coerenza anche con le linee di indirizzo e di programmazione relative al Centro nazionale per i trapianti di cui alla legge 1° aprile 1999, n. 91 e al Centro nazionale sangue di cui alla legge 21 ottobre 2005, n. 219, definite dal Ministro della salute, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. 2. Il piano di cui al comma 1 stabilisce gli indirizzi generali, determina obiettivi, priorita’ e risorse per l’intero periodo, definisce i risultati scientifici e socio-economici attesi, nonche’ le correlate risorse di personale, strumentali e finanziarie previste per ciascuno dei programmi e progetti in cui e’ articolato. Il piano comprende la programmazione triennale del fabbisogno delle risorse umane, alla quale si applica l’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, con l’approvazione da parte del Ministero della salute, previo parere favorevole del Ministero dell’economia e delle finanze e del dipartimento della funzione pubblica. 3. Il piano, predisposto dal presidente dell’Istituto, e’ reso pubblico per almeno trenta giorni, al fine della formulazione da parte del personale dell’Istituto di eventuali osservazioni. Il piano e’ deliberato dal Consiglio di amministrazione previo parere del Comitato scientifico, ed e’ approvato dal Ministro della salute, anche ai fini della identificazione e dello sviluppo degli obiettivi generali di sistema, del coordinamento con il programma di ricerca individuato dal Piano sanitario nazionale. 4. Il Ministro della salute presenta, ogni tre anni, al Parlamento una relazione sull’attivita’ svolta dall’Istituto e sul programma per il triennio successivo.

Art. 2

Statuto

1. L’Istituto disciplina le proprie funzioni attraverso lo statuto,
nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 9 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 e dei principi contenuti
nell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20
gennaio 2001, n. 70, nonche’ dell’autonomia di ricerca nel rispetto
delle direttive del piano sanitario nazionale, sulla base del
criterio di separazione tra compiti di programmazione ed indirizzo
strategico, competenze e responsabilita’ gestionali, nonche’ tra
attivita’ valutative e di controllo, in attuazione dei principi di
efficacia, efficienza ed economicita’ dell’azione amministrativa.
2. In particolare, lo statuto:
a) specifica ed articola le funzioni dell’Istituto, tenuto conto
del relativo modello strutturale di organizzazione, determina le
modalita’ di funzionamento degli organi di direzione,
amministrazione, consulenza e controllo, nonche’ l’adozione di forme
e modelli organizzativi che assicurino la trasparenza e l’efficienza
della gestione, anche attraverso strutture di missione temporanee,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per la
realizzazione di progetti;
b) specifica ed articola le attribuzioni degli organi di cui
all’articolo 4 e ne determina le modalita’ di funzionamento
adeguandole alle funzioni del Ministero della salute ed ai compiti di
vigilanza spettanti al medesimo;
c) determina le modalita’ dell’organizzazione dell’Istituto in
aree operative rispettando le norme istitutive e valorizzando
l’autonomia funzionale del Centro nazionale sangue e del Centro
nazionale trapianti, in quanto strutture specializzate;
d) disciplina l’istituzione e le modalita’ di funzionamento
dell’Organismo indipendente di valutazione della performance di cui
all’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e
successive modificazioni;
e) prevede che in caso di mancata costituzione degli organi o in
caso di loro impossibilita’ di funzionamento, il Ministro della
salute nomini, con proprio decreto, un commissario straordinario, per
un periodo massimo di dodici mesi, che assume i poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione. Lo statuto prevede altresi’ che entro
tale periodo dovranno essere nominati gli organi di amministrazione,
secondo le modalita’ previste dal presente decreto legislativo.
3. Lo statuto e’ deliberato dal Consiglio di amministrazione,
sentito il Comitato scientifico, a maggioranza assoluta dei
componenti, ed approvato con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo
controllo di legittimita’ e di merito.
4. In sede di prima attuazione, lo statuto e’ deliberato, a
maggioranza assoluta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo, previo parere del Comitato
scientifico e sentite le organizzazioni sindacali, dal Consiglio di
amministrazione di cui all’articolo 4, nominato nelle forme e nei
modi di cui all’articolo 7, integrato, esclusivamente a tal fine, da
quattro esperti nominati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, dal Ministro della salute, dotati di specifiche competenze
in relazione alle finalita’ dell’Istituto ed al particolare compito
conferito. Agli esperti non e’ riconosciuto alcun compenso o
indennita’.
5. Decorso il termine per l’approvazione, il Ministro della salute,
d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, provvede in
via sostitutiva.
6. Lo statuto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Art. 3 Regolamenti 1. I regolamenti dell’Istituto sono deliberati dal Consiglio di amministrazione e adottati dal Presidente. I regolamenti relativi alla costituzione delle strutture organizzative tecnico-scientifiche dell’Istituto sono adottati su parere del Comitato scientifico. 2. I regolamenti relativi al personale sono approvati dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. I regolamenti di amministrazione, finanza e contabilita’ sono approvati dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Gli altri regolamenti sono approvati dal Ministro della salute. 3. L’ordinamento del personale e la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile, si conformano ai principi e alle vigenti disposizioni sull’amministrazione e contabilita’ pubblica e sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed ai principi e disposizioni del codice civile per quanto compatibili, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, economicita’ ed efficacia della gestione. 4. I regolamenti relativi al personale, sulla base della programmazione triennale di cui all’articolo 1: a) individuano gli uffici di livello dirigenziale generale e gli uffici di livello dirigenziale in misura pari o inferiore a quelli determinati in applicazione dell’articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, eliminando ogni duplicazione organizzativa, assicurando la gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica, la riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo, nonche’ la razionalizzazione delle strutture organizzative con compiti di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione; b) determinano la dotazione organica in conformita’ alla normativa vigente sulla dirigenza pubblica e in particolare all’articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, tenendo conto delle esigenze delle strutture di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c) in modo che il personale utilizzato per funzioni di gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorato e contabilita’ non ecceda comunque, a regime, il quindici per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate dall’Istituto; c) determinano, nell’ambito della dotazione organica complessiva dell’Istituto e nel rispetto di quanto previsto al comma 5, lettere b) e c), l’organico funzionale del Centro nazionale per i trapianti e del Centro nazionale sangue di cui all’articolo 1, comma 1. 5. I regolamenti di amministrazione, finanza e contabilita’: a) prevedono la razionalizzazione e l’ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa e mediante adeguamento dell’organizzazione e della struttura amministrativa nei sensi di cui al comma 4; b) disciplinano le modalita’ attraverso le quali, al fine di razionalizzare i costi e ottimizzare l’impiego dei fondi di funzionamento, nonche’ di organizzare le risorse umane e logistiche necessarie al conseguimento degli obiettivi di sanita’ pubblica loro attribuiti dalla legge, i Centri di cui al comma 4, lettera c), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, stipulano accordi di collaborazione e convenzioni con amministrazioni pubbliche, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, comunitarie o internazionali, ovvero stipulano, nei limiti del finanziamento costituito dai fondi istituzionali e da quelli provenienti da programmi di ricerca o di collaborazione nazionali ed internazionali, contratti di lavoro nell’ambito dell’organico funzionale, secondo le modalita’ previste dalle norme vigenti nella pubblica amministrazione, ivi compresa quella di cui all’articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in quanto compatibile; c) disciplinano le modalita’ attraverso le quali detti Centri utilizzano le risorse strumentali e di supporto dell’Istituto anche al fine di soddisfare le loro esigenze tecniche e logistiche. 6. I regolamenti recano anche disposizioni di raccordo con la disciplina prevista dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni vigenti per gli enti di ricerca. 7. I regolamenti di cui al presente articolo non possono contenere disposizioni in contrasto o in deroga a quanto stabilito nello statuto.

Art. 4

Organi

1. Sono organi dell’Istituto:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Comitato scientifico;
d) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Il Presidente dell’Istituto e’ scelto tra personalita’
appartenenti alla comunita’ scientifica, dotato di alta e
riconosciuta professionalita’ documentata attraverso la presentazione
di curricula, in materia di ricerca e sperimentazione nei settori di
attivita’ dell’Istituto medesimo, ed e’ nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della
salute; se professore universitario, e’ collocato in aspettativa ai
sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, se dipendente di
pubbliche amministrazioni e’ collocato in aspettativa senza assegni,
con riconoscimento dell’anzianita’ di servizio. Il Presidente dura in
carica quattro anni e puo’ essere confermato una sola volta.
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Istituto, ne
sovrintende l’andamento, convoca e presiede il Consiglio di
amministrazione ed il Comitato scientifico e ne stabilisce l’ordine
del giorno.
4. Il Consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo in
materia amministrativa e finanziaria, di deliberazione dello statuto
e dei regolamenti, del piano triennale e degli aggiornamenti annuali
di cui all’articolo 1, dei bilanci, di riparto delle risorse
finanziarie e di verifica della compatibilita’ finanziaria dei piani
e progetti di ricerca. Il Consiglio di amministrazione determina,
altresi’, gli organici del personale sulla base del piano triennale,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
5. Il Consiglio d’amministrazione e’ nominato dal Ministro della
salute, dura in carica quattro anni, ed e’ composto da cinque membri:
il Presidente e quattro esperti di alta, e riconosciuta
professionalita’ documentata attraverso la presentazione di
curricula, professionalita’ nelle materie tecnico-scientifiche e
giuridiche che rientrano nell’ambito delle attribuzioni
dell’Istituto, cosi’ individuati:
a) un esperto designato dal Ministro della salute;
b) due esperti designati dalla Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
c) un esperto designato dal Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca.
6. Il Comitato scientifico e’ l’organo di indirizzo e di
coordinamento dell’attivita’ scientifica dell’Istituto.
7. Il Comitato scientifico e’ nominato con decreto del Ministro
della salute, dura in carica quattro anni ed e’ composto dal
Presidente e da dieci esperti di alta, riconosciuta e documentata
professionalita’ nelle materie che rientrano nell’ambito delle
attribuzioni dell’Istituto, cosi’ individuati:
a) due esperti eletti dai ricercatori dell’Istituto;
b) due esperti designati dal Ministro della salute;
c) un esperto designato dal Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca;
d) un esperto designato dal Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare;
e) un esperto designato dal Ministro dello sviluppo economico;
f) un esperto designato dal Ministro degli affari esteri;
g) due esperti designati dalla Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
8. Il Collegio dei revisori dei conti svolge i compiti previsti
dall’articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Il
collegio e’ nominato con decreto del Ministro della salute, dura in
carica tre anni ed e’ composto da tre membri effettivi di cui due
designati dal Ministro della salute e uno designato dal Ministro
dell’economia e delle finanze che designa anche il membro supplente.
I revisori, ad eccezione di quello designato dal Ministro
dell’economia e delle finanze, devono essere iscritti nel registro di
cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
9. L’indennita’ del Presidente e gli emolumenti, i gettoni di
presenza e le modalita’ di rimborso delle spese dei componenti degli
organi dell’Istituto, sono determinati, nel rispetto di quanto
previsto dall’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze.

Art. 5 Direttore generale 1. Il direttore generale e’ nominato dal Ministro della salute su proposta del Presidente, sentito il Consiglio di amministrazione ed e’ scelto tra persone munite di diploma di laurea magistrale o equivalente e di comprovata esperienza amministrativa e gestionale. Il rapporto di lavoro del direttore generale e’ regolato con contratto di diritto privato, non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta. Il direttore generale, se dipendente pubblico, e’ collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. La determinazione del trattamento economico del direttore generale e’ regolata dall’articolo 24 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni. 2. Il direttore generale ha la responsabilita’ della gestione dell’Istituto e ne adotta gli atti che non siano di competenza specifica del Presidente o dei dirigenti, partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione.

Art. 6 Incompatibilita’ 1. Il Presidente e il Direttore generale dell’Istituto non possono essere amministratori o dipendenti di societa’, ne’ ricoprire incarichi retribuiti anche di consulenza. Il Direttore generale non puo’, altresi’, svolgere attivita’ libero professionale. 2. I componenti del Consiglio di amministrazione, del Comitato scientifico e del Collegio dei revisori dei conti non possono essere amministratori o dipendenti di societa’ che partecipino a programmi di ricerca nei quali e’ presente l’Istituto.

Art. 7 Disposizioni transitorie 1. Gli organi dell’Istituto in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati sino all’insediamento di quelli di nuova istituzione. 2. La nomina del Presidente dell’Istituto, dei componenti del Consiglio di amministrazione, del Comitato scientifico e del Collegio dei revisori deve intervenire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 8 Abrogazioni 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, sono abrogati: a) la legge 7 agosto 1973, n. 519; b) il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754; c) il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, ad eccezione dell’articolo 1. 2. Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull’organizzazione dell’Istituto superiore di sanita’, nei limiti della loro compatibilita’ con le disposizioni del presente decreto legislativo.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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