DECRETO LEGISLATIVO 29/10/09,n.148 Attuazione della direttiva 2008/97/CE,che modifica la direttiva 96/22/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica,tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 254 del 31-10-2009

testo in vigore dal: 1-11-2009

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2008/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 96/22/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali; Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2008, ed in particolare l’allegato A; Visto il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2009; Preso atto che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha reso il parere nei termini previsti dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali, dello sviluppo economico e per i rapporti con le regioni; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158 1. Al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 1, comma 2, le lettere a) e c) sono sostituite dalle seguenti: «a) carni e prodotti a base di carne di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e successive modificazioni; c) medicinali veterinari di cui al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni.»; b) all’articolo 1, comma 3, la lettera e) e’ sostituita dalla seguente: «e) trattamento terapeutico: la somministrazione in conformita’ alle prescrizioni di cui all’articolo 4, ad un singolo animale da azienda di una delle sostanze autorizzate allo scopo di trattare, previo esame dell’animale da parte di un veterinario, una disfunzione della fecondita’, inclusa l’interruzione di una gravidanza indesiderata, e, per quanto riguarda le sostanze beta-agoniste, in vista dell’induzione della tocolisi nelle vacche al momento del parto nonche’ del trattamento di disfunzioni respiratorie, di malattia navicolare e di laminite e dell’induzione della tocolisi negli equidi;»; c) l’articolo 2 e’ sostituito dal seguente: «Art. 2 (Divieto di immissione sul mercato) – 1. E’ vietata l’immissione sul mercato di tireostatici, stilbeni, derivati dello stilbene, loro sali ed esteri, estradiolo-17 beta e suoi derivati sotto forma di esteri e sostanze beta-agoniste al fine della loro somministrazione a qualsiasi animale le cui carni e i cui prodotti siano destinati al consumo umano, per scopi diversi da quelli previsti all’articolo 4, comma 1, limitatamente alle lettere b) e c).»; d) all’articolo 4, comma 1, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente: «b) trembolone allilico da somministrare per via orale, ovvero le sostanze ß-agoniste a equidi, sempreche’ siano utilizzati conformemente alle indicazioni del fabbricante;»; e) all’articolo 4, comma 1, la lettera d) e’ soppressa; f) all’articolo 4 il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. La somministrazione dei medicinali veterinari di cui al comma 1, lettere a) e c), deve essere effettuata da un veterinario o, nel caso di medicinali veterinari contenenti le sostanze di cui al comma 1, lettera b), sotto la sua diretta responsabilita’.»; g) all’articolo 5, comma 1, la lettera c) e’ soppressa; h) all’articolo 6, comma 1, nell’alinea le parole: «ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119,» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193,»; i) all’articolo 6, comma 1, alla lettera a), le parole: «apportata dal regolamento (CEE) n. 2309 del 1993» sono sostituite dalle seguenti: «apportata dal regolamento (CE) n. 726/2004»; l) all’articolo 8, comma 1, le parole: «di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193,»; m) all’articolo 10, comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «carni o prodotti ottenuti da animali» sono inserite le seguenti: «destinati al consumo umano»; n) all’articolo 15, comma 3, le parole: «previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119» sono sostituite dalle seguenti: «previsto dal decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193,»; o) all’articolo 20, comma 1, le parole: «all’articolo 4, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 12, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193», e le parole: «all’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2377/1990» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 470 del 2009».

Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’
europee (GUCE).
Note alle premesse:
– L’art. 76 della Costituzione stabilisce che
l’esercizio della funzione legislativa non puo’ essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
l’allegato A della legge 7 luglio 2009, n. 88,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161,
S.O., cosi’ recita:

«Allegato A
(Articolo 1, commi 1 e 3)

2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
settembre 2007, che modifica la direttiva 90/385/CEE del
Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili
attivi, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i
dispositivi medici, e la direttiva 98/8/CE relativa
all’immissione sul mercato di biocidi.
2007/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 novembre 2007, che modifica le direttive 78/855/CEE e
82/891/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’obbligo di
far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in
occasione di una fusione o di una scissione di societa’ per
azioni.
2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008,
relativa all’istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE
del Consiglio, di un sistema di identificazione e
tracciabilita’ degli esplosivi per uso civile.
2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008,
recante deroghe per l’ammissione di ecotipi e varieta’
agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e
regionali e minacciate di erosione genetica, nonche’ per la
commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a
semina di tali ecotipi e varieta’.
2008/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, che modifica la direttiva 96/22/CE del
Consiglio concernente il divieto d’utilizzazione di talune
sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze
ß-agoniste nelle produzioni animali.».
– Il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2006, n. 98.
La direttiva 2003/74/CE e’ pubblicata nella G.U.C.E. 14
ottobre 2003, n. L 262.
– L’art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997,
n. 202, cosi’ recita:
«3. La Conferenza Stato-regioni e’ obbligatoriamente
sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di
decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle
materie di competenza delle regioni o delle province
autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro
venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti
attuazione di direttive comunitarie sono emanati anche in
mancanza di detto parere. Resta fermo quanto previsto in
ordine alle procedure di approvazione delle norme di
attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.».
Nota all’art. 1:
– Il testo dell’art. 1 del citato decreto legislativo 16
marzo 2006, n. 158, come modificato dal presente decreto,
cosi’ recita:
«Art. 1 (Campo d’applicazione e definizioni). – 1. Il
presente decreto riguarda il divieto di utilizzazione di
talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle
sostanze (ß)-agoniste nelle produzioni animali, nonche’ le
misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui
negli animali vivi e nei loro prodotti.
2. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni
di:
a) carni e prodotti a base di carne di cui al
regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, e successive modificazioni;
b) prodotti dell’acquacoltura di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, e successive
modificazioni;
c) medicinali veterinari di cui al decreto legislativo
6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni;
3. Si intende, inoltre per:
a) azienda: qualsiasi luogo, anche all’aria aperta, in
cui gli animali sono allevati, o detenuti, anche
transitoriamente;
b) animali da azienda: gli animali domestici delle
specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina, nonche’ i
volatili da cortile e i conigli domestici, gli animali
selvatici di dette specie e i ruminanti selvatici allevati
in un’azienda;
c) animale: tutti gli animali delle specie disciplinate
dai provvedimenti di cui agli allegati al decreto
legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive
modificazioni, e di cui al decreto legislativo 12 novembre
1996, n. 633;
d) partita di animali: un gruppo di animali della
stessa specie e della stessa fascia di eta’, allevati, in
una medesima azienda nello stesso tempo, in condizioni
uniformi di allevamento;
e) trattamento terapeutico: la somministrazione in
conformita’ alle prescrizioni di cui all’art. 4, ad un
singolo animale da azienda di una delle sostanze
autorizzate allo scopo di trattare, previo esame
dell’animale da parte di un veterinario, una disfunzione
della fecondita’, inclusa l’interruzione di una gravidanza
indesiderata, e, per quanto riguarda le sostanze
beta-agoniste, in vista dell’induzione della tocolisi nella
vacche al momento del parto nonche’ del trattamento di
disfunzioni respiratorie, di malattia navicolare e di
laminite e dell’induzione della tocolisi negli equidi;
f) trattamento zootecnico: la somministrazione di una
delle sostanze autorizzate in conformita’ alle prescrizioni
di cui all’art. 5:
1) ad un singolo animale da azienda, ai fini della
sincronizzazione del ciclo estrale e della preparazione
delle donatrici e delle ricettrici per l’impianto di
embrioni, previo esame dell’animale in oggetto da parte di
un medico veterinario;
2) agli animali d’acquacoltura, destinati alla
riproduzione a scopo di inversione sessuale, su
prescrizione di un veterinario e sotto la sua
responsabilita’;
g) trattamento illecito: l’utilizzazione di sostanze o
prodotti non autorizzati, ovvero di sostanze o prodotti
autorizzati, a fini o a condizioni diversi da quelli
previsti dalle disposizioni vigenti;
h) sostanze o prodotti non autorizzati: sostanze o
prodotti, compresi i medicinali, la cui somministrazione ad
un animale e’ vietata;
i) sostanze o prodotti autorizzati: sostanze o
prodotti, compresi i medicinali, la cui somministrazione ad
un animale non e’ vietata;
l) residuo: residuo di sostanze ad azione
farmacologica, di loro prodotti di trasformazione, nonche’
di altre sostanze che si trasmettono ai prodotti animali e
che possono essere nocivi per la salute umana;
m) autorita’ competente: gli organi individuati nelle
singole disposizioni secondo il riparto di funzioni e
compiti stabilito dal titolo IV, capo I, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
n) campione ufficiale: campione prelevato
dall’autorita’ competente e che, ai fini dell’analisi dei
residui o delle sostanze di cui all’allegato I, deve essere
accompagnato dall’indicazione della specie, della natura e
della quantita’ e del metodo di prelievo, nonche’
dall’indicazione del sesso e dell’origine dell’animale o
del prodotto animale;
o) laboratorio autorizzato: l’Istituto zooprofilattico
sperimentale o altro laboratorio pubblico individuato dal
Ministero della salute per l’esecuzione delle analisi di un
campione ufficiale per la ricerca di residui;
p) laboratorio nazionale di riferimento per i residui:
l’Istituto superiore di sanita’ o altro laboratorio
pubblico individuato dal Ministero della salute per
categorie o gruppi di sostanze o residui;
q) sostanza (ß)-agonista: una sostanza agonista della
stimolazione dei (ß)-adrenorecettori.».
– Il testo dell’art. 4 del citato decreto legislativo 16
marzo 2006, n. 158, come modificato dal presente decreto,
cosi’ recita:
«Art. 4 (Somministrazione agli animali d’azienda di
medicinali veterinari). – 1. In deroga ai divieti di cui
all’art. 3, e’ consentito somministrare ad animali
d’azienda, a scopo terapeutico, medicinali veterinari
contenenti:
a) testosterone, progesterone o derivati che si
trasformano facilmente nel composto iniziale per idrolisi,
dopo assorbimento nel luogo d’applicazione; la
somministrazione deve essere effettuata solo da un
veterinario mediante iniezione o, per il trattamento di una
disfunzione ovarica, mediante spirali vaginali e non
mediante impianti, su animali di azienda chiaramente
identificati;
b) trembolone allilico da somministrare per via orale,
ovvero le sostanze (β)-agoniste a equidi, sempreche’ siano
utilizzati conformemente alle indicazioni del fabbricante;
c) sostanze (ß)-agoniste, alle vacche al momento del
parto, sotto forma di un’iniezione per l’induzione della
tocolisi;
d) (soppressa).
2. La somministrazione dei medicinali veterinari di cui
al comma1, lettere a) e c), deve essere effettuata da un
veterinario o, nel caso di medicinali veterinari contenenti
le sostanze di cui al comma 1, lettera b), sotto la sua
diretta responsabilita’.
3. I trattamenti di cui al comma 1 devono essere
registrati dal veterinario che ha in cura gli animali su un
registro vidimato dal servizio veterinario della azienda
unita’ sanitaria locale competente per territorio; in esso
sono annotate le seguenti informazioni:
a) numero progressivo della ricetta di riferimento;
b) natura del trattamento;
c) denominazione del medicinale veterinario;
d) data di inizio e fine trattamento;
e) identificazione degli animali trattati;
f) data prima della quale gli animali trattati non
possono essere inviati allo stabilimento di macellazione.
4. Il registro di cui al comma 3 deve essere conservato
nell’azienda a cura del titolare, unitamente a copia delle
ricette rilasciate dal veterinario, per almeno cinque anni
e messo a disposizione dell’autorita’ competente.
5. Gli animali assoggettati ai trattamenti di cui al
comma 1 non possono essere macellati prima che sia
trascorso il tempo di sospensione previsto per il
medicinale veterinario utilizzato.
6. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera c),
il trattamento terapeutico e’ vietato negli animali da
produzione, nonche’ in quelli da riproduzione a fine
carriera.».
– Il testo dell’art. 5 del citato decreto legislativo 16
marzo 2006, n. 158, come modificato dal presente decreto,
cosi’ recita:
«Art. 5 (Deroghe al divieto di somministrazione). – 1.
In deroga al divieto di cui all’art. 3, comma 1, lettera
a), e fatto salvo il divieto dell’art. 2, sono consentiti:
a) la somministrazione per fini di trattamento
zootecnico di medicinali veterinari che contengono sostanze
ad azione estrogena diverse dall’estradiolo-17 beta e dai
suoi derivati sotto forma di esteri, androgena o gestagena;
la somministrazione deve essere effettuata da un
veterinario ad animali chiaramente identificati;
b) il trattamento di avannotti d’acquacoltura a scopo
di inversione sessuale durante i primi tre mesi di vita con
medicinali veterinari contenenti sostanze ad azione
androgena;
c) (soppressa).
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il veterinario
compila una ricetta in triplice copia non ripetibile, in
cui sia precisato il trattamento zootecnico previsto e la
quantita’ di prodotto necessario, procedendo alla
registrazione dei medicinali prescritti in conformita’ a
quanto previsto all’art. 4, comma 3.
3. Il trattamento zootecnico e’ comunque vietato per gli
animali da produzione, nonche’ per gli animali da
riproduzione a fine carriera durante il periodo di
ingrasso.
4. I trattamenti di cui al comma 1 e all’art. 4, comma
1, devono essere comunicati entro tre giorni, dal
veterinario che li effettua direttamente al servizio
veterinario dell’azienda unita’ sanitaria locale competente
per territorio, con l’indicazione dell’ubicazione
dell’azienda, del detentore degli animali, del numero
identificativo degli animali sottoposti a trattamento, del
medicinale veterinario impiegato e del relativo tempo di
sospensione, della data e del tipo di intervento eseguito.
5. Gli animali assoggettati ai trattamenti di cui al
comma 1 non possono essere macellati prima che sia
trascorso il tempo di sospensione previsto per il
medicinale veterinario utilizzato.
6. In caso di macellazione d’urgenza e qualora non sia
trascorso il prescritto tempo di sospensione, l’autorita’
competente ordina che gli animali sottoposti ai trattamenti
di cui al comma 1 e all’art. 4, comma 1, vengano avviati a
stabilimenti di trasformazione di cui al regolamento (CE)
n. 1774 del 2002.».
– Il testo dell’art. 6 del citato decreto legislativo 16
marzo 2006, n. 158, come modificato dal presente decreto,
cosi’ recita:
«Art. 6 (Divieto di autorizzazione all’immissione in
commercio). – 1. Non possono essere autorizzati ai sensi
dell’art. 5 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e
successive modificazioni, medicinali veterinari destinati
ad animali d’azienda contenenti:
a) sostanze ormonali che agiscono mediante un effetto
deposito oppure il cui tempo di sospensione e’ superiore a
quindici giorni dopo la fine del trattamento, nonche’ i
prodotti autorizzati in base a norme antecedenti alla
modifica apportata dal regolamento (CE) n. 726 del 2004, le
cui condizioni d’uso non sono note e per i quali non
esistono reagenti, ne’ esiste il materiale necessario per i
metodi d’analisi per l’individuazione dei residui eccedenti
i limiti consentiti;
b) sostanze (ß)-agoniste, il cui tempo di sospensione
e’ superiore a ventotto giorni dopo la fine del
trattamento.».
– Il testo dell’art. 8 del citato decreto legislativo 16
marzo 2006, n. 158, come modificato dal presente decreto,
cosi’ recita:
«Art. 8 (Registro). – 1. Fatte salve le prescrizioni di
cui al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e
successive modificazioni, la detenzione delle sostanze di
cui agli articoli 2 e 3 e’ riservata alle imprese che le
producono, acquistano, commercializzano ai fini della loro
importazione, fabbricazione, detenzione e magazzinaggio,
distribuzione, vendita ed utilizzazione. Esse devono
conservare un registro su cui annotare, in ordine
cronologico, le quantita’ prodotte o acquistate e quelle
cedute o utilizzate per la produzione di medicinali e
coloro ai quali le hanno cedute e dai quali sono state
acquistate.
2. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere
fornite, su richiesta, alla competente autorita’, su
stampa, se la registrazione e’ effettuata con sistema
computerizzato.».
– Il testo dell’art. 10 del citato decreto legislativo
16 marzo 2006, n. 158, come modificato dal presente
decreto, cosi’ recita:
«Art. 10 (Divieti all’importazione). – 1. E’ vietato
importare, anche da Paesi terzi inseriti negli elenchi
comunitari da cui e’ autorizzata l’importazione:
a) animali da azienda o d’acquacoltura cui siano stati
somministrati:
1) per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari
contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti
contenenti tali sostanze o loro derivati;
2) sostanze o prodotti contenenti sostanze
beta-agoniste, estrogene, ivi compreso l’estradiolo-17 beta
ed i suoi esteri, gestagene ed androgene, nonche’ qualsiasi
altra sostanza ad effetto anabolizzante, salvo che tale
somministrazione sia stata effettuata nel rispetto delle
disposizioni previste dagli articoli 4, 5 e 7 e nel
rispetto dei tempi di sospensione previsti dalla normativa
vigente;
b) carni o prodotti ottenuti da animali destinati al
consumo umano la cui importazione e’ vietata ai sensi della
lettera a).».
– Il testo dell’art. 15 del citato decreto legislativo
16 marzo 2006, n. 158, come modificato dal presente
decreto, cosi’ recita:
«Art. 15 (Registrazioni da effettuare a cura dei
veterinari). – 1. Il veterinario che cura gli animali
annota, su un registro tenuto nell’azienda diverso da
quello di cui all’art. 4, comma 3, la data, la natura dei
trattamenti terapeutici prescritti o eseguiti,
l’identificazione degli animali trattati ed i tempi di
sospensione corrispondenti.
2. L’allevatore annota sul registro di cui al comma 1 la
data e la natura dei trattamenti eseguiti entro le 24 ore
dall’inizio e dalla fine del trattamento.
3. Il registro di cui al comma 1, che puo’ essere quello
previsto dal decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e
successive modificazioni, e’ detenuto in azienda e
conservato, a cura del titolare dell’azienda, con le
relative ricette almeno per cinque anni.
4. Il veterinario della azienda unita’ sanitaria locale
competente, nel corso della vigilanza veterinaria
permanente sugli allevamenti, controlla anche le condizioni
degli allevamenti e dei trattamenti previsti dal presente
decreto, annotando sui registri di cui al comma 1 e di cui
all’art. 4, comma 3, la data delle verifiche effettuate.
5. Gli allevatori ed i veterinari che hanno in cura gli
animali sono tenuti a fornire all’autorita’ competente e,
in particolare, al veterinario ufficiale dello stabilimento
di macellazione, su sua richiesta, ogni informazione
relativa al rispetto delle norme di cui al presente
decreto.
6. Gli animali introdotti negli stabilimenti di
macellazione, pubblici e privati, a scopo di macellazione
debbono essere scortati da una dichiarazione del titolare
dell’allevamento di origine, che deve essere conservata
nello stabilimento di macellazione per un periodo non
inferiore ad un anno, contenente le seguenti indicazioni:
a) numero, specie e categoria degli animali;
b) ubicazione dell’allevamento di provenienza;
c) che gli animali non sono stati trattati o alimentati
con sostanze di cui e’ vietato l’impiego;
d) eventuali trattamenti effettuati sugli animali, nei
novanta giorni precedenti l’avvio alla macellazione, con le
sostanze di cui agli articoli 4 e 5, nonche’ con alimenti
medicamentosi e specialita’ medicinali; nel caso in cui
siano stati effettuati tali trattamenti la dichiarazione
deve essere controfirmata, sul retro della stessa, al
momento della prescrizione o dell’invio degli animali allo
stabilimento di macellazione, dal medico veterinario che ha
prescritto i predetti trattamenti;
e) che sono stati osservati i previsti periodi di
sospensione per i trattamenti con i prodotti di cui alla
lettera d).».
– Il testo dell’art. 20 del citato decreto legislativo
16 marzo 2006, n. 158, come modificato dal presente
decreto, cosi’ recita:
«Art. 20 (Prelievi ufficiali). – 1. I prelievi ufficiali
di campioni devono essere eseguiti conformemente agli
allegati III e IV ed essere esaminati in laboratori
autorizzati; le modalita’ per la raccolta di campioni
ufficiali, nonche’ i metodi di routine e di riferimento per
l’analisi degli stessi sono stabiliti in sede comunitaria;
al momento di rilasciare un’autorizzazione all’immissione
in commercio per un medicinale veterinario destinato ad
essere somministrato ad una specie le cui carni o i cui
prodotti siano destinati al consumo umano, il Ministero
della salute trasmette ai laboratori comunitari di
riferimento e ai laboratori nazionali di riferimento per la
ricerca di residui, i metodi di analisi di routine previsti
all’art. 12, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 6
aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni, e all’art.
8 del regolamento (CE) n. 470 del 2009.
2. Per le sostanze di cui all’allegato I, categoria A, i
risultati positivi constatati mediante un metodo di routine
devono essere confermati con i metodi di riferimento di cui
al comma 1, eventualmente da un altro laboratorio
autorizzato.
3. In caso di contestazione dei risultati delle analisi
deve essere effettuata un’ulteriore analisi dal laboratorio
nazionale di riferimento per la sostanza o il residuo di
causa, con spese a carico dell’interessato.
4. In attesa che in sede comunitaria vengono stabiliti i
metodi di cui al comma 1, si fa riferimento ai metodi
diramati dal laboratorio nazionale di riferimento.».

Art. 2.

Clausola di cedevolezza

1. In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma,
della Costituzione, e dall’articolo 16, comma 3, della legge 4
febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto
legislativo riguardanti ambiti di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano
si applicano, nell’esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con
carattere di cedevolezza, a decorrere dalla scadenza del termine
stabilito per l’attuazione della direttiva oggetto del presente
decreto legislativo, nelle regioni e nelle province autonome nelle
quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione
regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di
entrata in vigore di quest’ultima, fermi restando i principi
fondamentali ai sensi dell’articolo 117, comma terzo, della
Costituzione.

Art. 3.

Clausola di invariata finanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri, ne’ minori entrate, a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate svolgono le attivita’ previste
dal presente decreto con le risorse umane, finanziare e strumentali
disponibili a legislazione vigente.

Art. 4. Entrata in vigore 1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi 29 ottobre 2009 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Ronchi, Ministro per le politiche europee Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Frattini, Ministro degli affari esteri Alfano, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze Zaia, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Scajola, Ministro dello sviluppo economico Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-31&task=dettaglio&numgu=254&redaz=009G0165&tmstp=1257155861946

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