Cass. civ. Sez. III, Sent., 28-02-2011, n. 4897 Opposizione all’esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

D.C.C., C.M.D. e C.C. proposero appello principale dinanzi alla Corte d’Appello di Roma avverso la sentenza del Tribunale di Roma, con la quale era stata accolta l’opposizione all’esecuzione proposta da D.C.C. nei confronti della Deutsche Bank S.p.A. (già Banca d’America e d’Italia S.p.A.) ed era stata dichiarata la nullità dell’esecuzione intrapresa dall’istituto di credito nei confronti dell’opponente, ma, in accoglimento della domanda riconvenzionale della Deutsche Bank S.p.A., D.C.C. era stato condannato, in solido con C. M.D., al pagamento delle somme ancora dovute all’istituto di credito a titolo di indebito arricchimento, con gli interessi legali dalla domanda. Col primo motivo di impugnazione gli appellanti dedussero che il tribunale aveva errato nell’accogliere la domanda di indebito arricchimento proposta in via riconvenzionale dalla Deutsche Bank S.p.A., per le seguenti ragioni: a) la banca opposta, nel costituirsi dinanzi al giudice dell’esecuzione, non aveva spiegato alcuna domanda riconvenzionale, nè tanto meno una domanda di indebito arricchimento; b) nella comparsa di risposta dinanzi al tribunale aveva avanzato una domanda riconvenzionale, fondata peraltro soltanto sul rapporto causale, ma non aveva riproposto la domanda nelle conclusioni rassegnate nella medesima comparsa; c) solo in comparsa conclusionale era stata proposta una domanda di indebito arricchimento. I medesimi appellanti con un secondo motivo dedussero che non si erano arricchiti indebitamente poichè la mobilia, per il cui acquisto avevano richiesto il finanziamento della Banca d’America e d’Italia, non era stata mai loro consegnata dal venditore Mobil In s.r.l.. Quest’ultima propose appello incidentale per la mancata condanna al pagamento delle spese processuali di C.D. M.; C.C., a sua volta, propose un terzo motivo di appello principale concernente la mancata condanna della Mobil In (che ne aveva chiesto ed ottenuto la chiamata in giudizio quale erede di C.N.) al pagamento delle spese processuali in suo favore.

La Corte d’Appello di Roma, oltre ad avere rigettato tale ultimo motivo d’appello e l’appello incidentale, ha rigettato i primi due motivi dell’appello principale. In particolare, per quel che rileva con riguardo al ricorso per Cassazione proposto esclusivamente da D. C.C., il giudice di secondo grado, relativamente al primo motivo d’appello, dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità in merito alle modalità di introduzione della domanda ed all’eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale, ha rilevato che la banca, già nella fase dinanzi al pretore, giudice dell’esecuzione, nell’eccepirne l’incompetenza per valore, aveva manifestato la volontà di ottenere in via riconvenzionale dall’opponente "il credito nascente dal rapporto sostanziale" e, quindi, dopo la riassunzione dinanzi al giudice competente, aveva precisato in comparsa di risposta tale volontà, facendo riferimento al "diritto di agire contro l’attore per la refusione di tutte le somme di cui il medesimo si è arricchito ingiustamente a suo danno";

la domanda di ingiustificato arricchimento è stata ritenuta perciò tempestivamente e ritualmente proposta.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma propone ricorso per cassazione il solo D.C.C., a mezzo di due motivi. Si difende con controricorso la Deutsche Bank S.p.A..
Motivi della decisione

1. Col primo motivo del ricorso è dedotto error in procedendo per violazione del combinato disposto dell’art. 189 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c., sotto due profili: inammissibilità della domanda riconvenzionale enunciata nella narrativa di una comparsa di risposta ma non riproposta nelle conclusioni rassegnate con la medesima comparsa; abbandono o rinuncia della domanda riconvenzionale per la mancata riproposizione di questa in sede di precisazione delle conclusioni.

Il quesito di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 366 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis) è stato formulato dal ricorrente nei seguenti termini: "vero o meno che domande enunciate nella narrativa di una comparsa di risposta non precisate poi nelle conclusioni dello stesso atto sono da considerarsi inammissibili".

Manca del tutto il quesito di diritto con riguardo al secondo dei due profili del primo motivo sopra enunciati; la censura cui è riferito detto profilo è quindi inammissibile e non può formare oggetto della presente decisione (cfr. Cass. S.U. 9 marzo 2009 n. 5624).

1.1 Il primo motivo, quale risulta dal quesito di diritto sopra riportato e dalla prospettazione contenuta, in ricorso, è infondato.

Assume il ricorrente che il tribunale, prima, e la corte d’appello, poi, avrebbero erroneamente ritenuto proposta nei termini una domanda riconvenzionale, non avanzata invece con il primo atto utile della parte opposta, vale a dire con la comparsa di costituzione dinanzi al giudice dichiaratosi incompetente e/o dinanzi al giudice dinanzi al quale il giudizio è stato riassunto. Sebbene la censura sia stata avanzata come error in procedendo, essa involge l’attività interpretativa del giudice del merito con riguardo alle domande contenute nelle citate comparse.

Sotto questo profilo, non può che ribadirsi che l’interpretazione della domanda giudiziale costituisce operazione riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, non è censurabile in sede di legittimità quando sia motivato in maniera congrua ed adeguata avuto riguardo all’intero contesto dell’atto e senza che ne risulti alterato il senso letterale, tenuto conto, in tale operazione, della formulazione testuale dell’atto nonchè del contenuto sostanziale della pretesa in relazione alle finalità che la parte intende perseguire, elemento rispetto al quale non assume valore condizionante la formula adottata dalla parte medesima (così Cass. 9 settembre 2008 n. 22893 e molte altre).

La Corte d’Appello di Roma ha applicato canoni di ermeneutica processuale corretti, specificamente con riguardo all’interpretazione delle domande contenute nella comparsa di riassunzione dinanzi al giudice competente.

In primo luogo, viene in rilievo il canone, enunciato nella stessa sentenza impugnata, per il quale per l’introduzione in causa di una certa domanda non sono necessarie formule rituali, essendo indispensabile soltanto che la parte precisi il bene della vita che – tramite il ricorso al giudice – intende conseguire (cfr., oltre a Cass. 5 ottobre 1994 n. 8125 citata in sentenza, anche, di recente, Cass. 28 agosto 2009 n. 18783, nonchè Cass. 10 febbraio 2010 n. 3012). In secondo luogo, va richiamato il principio per cui l’istanza rivolta dalla parte al giudice, per essere presa in considerazione, non deve necessariamente essere riprodotta nelle conclusioni rassegnate nell’atto di parte in cui è contenuta, ma ben può essere ricavata dalla parte espositiva del medesimo atto (cfr. Cass. 19 dicembre 2002 n. 18096). In correlazione a quest’ultimo, rileva altresì il principio – generalmente affermato con riferimento all’individuazione della portata del peti timi, ma valido anche con riferimento all’individuazione di questo quando ne risulti omessa la menzione nella parte dell’atto destinata a raccogliere le conclusioni – per il quale il relativo esame va esteso dal giudice alla parte espositiva dell’atto (cfr. Cass. 19 marzo 2001 n. 3911, Cass. 1 giugno 2001 n. 7448, Cass. 7 marzo 2006 n. 4828; nello stesso senso già Cass. 7 luglio 1997 n. 6100, per cui "la domanda giudiziale deve essere interpretata, dal giudice, con riferimento alla volontà della parte, quale emergente non solo dalla formulazione letterale delle conclusioni assunte nella citazione, ma anche dall’intero complesso dell’atto che le contiene").

La Corte d’Appello ha indicato, specificamente con riguardo al contenuto della comparsa di risposta in sede di riassunzione, le ragioni per le quali ha ritenuto che in tale comparsa la domanda di ingiustificato arricchimento sia stata espressamente proposta e distinta dalla domanda di restituzione fondata sul rapporto causale.

Poichè la delibazione dell’atto di parte risulta effettuata applicando i canoni ermeneutici di cui sopra, essa va immune da censure, non essendo la valutazione del giudice di merito sindacabile in sede di legittimità. 2. Col secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3, per avere la Corte d’appello ritenuto ammissibile la domanda di indebito arricchimento malgrado sia stata proposta per la prima volta nel corso del giudizio di primo grado.

Anche tale motivo è infondato.

Effettivamente incongruo risulta il riferimento fatto dalla Corte d’Appello al contenuto della comparsa di costituzione della banca opposta nella fase del giudizio svoltasi dinanzi al giudice dell’esecuzione poichè, per come emerge dalla sentenza impugnata, in tale fase venne esplicitata soltanto una domanda fondata sul rapporto causale e, rispetto a tale esplicitazione, non può che operare il principio, richiamato dal ricorrente, per il quale l’azione di indebito arricchimento integra un’azione autonoma per diversità di petitum e di causa petendi, con la conseguenza che la specificità del suo titolo esclude che essa possa intendersi proposta per implicito in una domanda fondata su altro titolo (cfr., tra le altre, Cass. 17 novembre 2003 n. 17375; Cass. 25 marzo 2003 n. 4365). Ne segue che il giudice di merito non avrebbe potuto ritenere proposta la domanda ex art. 2041 c.c., sin dalla prima fase del giudizio di opposizione svoltasi dinanzi al giudice competente. Tuttavia, come detto, la Corte d’Appello ha ritenuto proposta la domanda, non per implicito, ma esplicitamente, nella comparsa di risposta in sede di riassunzione. Orbene, è principio da condividere quello per il quale l’atto di riassunzione conseguente a declaratoria di incompetenza può contenere una nuova domanda in aggiunta a quella originaria, valendo esso, in tal caso, come atto introduttivo di un giudizio ex novo e se tale facoltà è concessa all’attore, a maggior ragione essa può essere esercitata dal convenuto, alla stregua del principio della parità di diritti che deve essere riconosciuta alle parti, (così Cass. 18 gennaio 2006 n. 821, in un caso in cui era stata dedotta l’inammissibilità di una domanda riconvenzionale da parte dell’originario convenuto in quanto proposta solo in sede di riassunzione, in considerazione anche del fatto che la domanda stessa eccedeva la competenza per valore del giudice di pace, precedentemente adito, e l’incompetenza di quest’ultimo, anche solo con riferimento alla domanda attrice, era stata vittoriosamente sostenuta dal medesimo convenuto, che, perciò, ben poteva riservarsi, come aveva fatto, di proporre la domanda riconvenzionale nella successiva fase del giudizio e dinanzi al giudice per essa competente; nello stesso senso, cfr. già Cass. 3 ottobre 1997 n. 9671 ed altre meno recenti).

Correttamente, pertanto, il giudice di merito ha ritenuto proposta la domanda riconvenzionale non dopo l’inizio (e quindi nel corso) del giudizio di primo grado, ma tempestivamente nel termine di legge operante con riguardo al processo riassunto; data siffatta tempestività, non rileva che essa sia stata proposta come domanda "aggiunta" a quella causale, poichè la pluralità di domande, avanzate in via alternativa od in rapporto di subordinazione, ove originaria, è ammissibile, in generale (arg. ex art. 104 c.p.c.), ed anche con specifico riguardo all’azione di indebito arricchimento (arg. a contrario da Cass. 28 gennaio 2003 n. 1233 ed altre).

3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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