Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-01-2011) 28-01-2011, n. 3139 Amministrazione pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 7 ottobre 2010. Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, investito del giudizio nei confronti di F.A., imputato, in concorso con altre persone, del delitto di turbata libertà degli incanti ( art. 353 c.p.), ha ritenuto, in accoglimento della tempestiva eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal difensore, che, in assenza di indicazioni precise sul luogo in cui si era perfezionato l’accordo diretto ad influire sul normale svolgimento delle offerte con alterazione della gara, dovessero trovare applicazione le regole suppletive di cui all’art. 9 c.p.p., e, in particolare, considerati i diversi luoghi di residenza, dimora e domicilio dei concorrenti nel contestato reato, dovesse applicarsi il criterio previsto dal terzo comma del medesimo art. 9, che rimanda al giudice del luogo della prima iscrizione della notizia di reato, da individuare, nella fattispecie, nel Tribunale di Lecce.

2. Con precedente sentenza del 14 – 16 aprile 2008 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lecce si era, però, spogliato della competenza, ritenendo che essa spettasse al predetto Tribunale di Lamezia Terme, sulla base della considerazione che il F. non era chiamato a rispondere del più grave delitto, contestato ad altri imputati nel medesimo procedimento, di associazione per delinquere finalizzata a promuovere la predeterminazione di accordi sui ribassi da attribuire alle offerte economiche da presentare alle gare, in modo da favorirne l’aggiudicazione ad alcune imprese prestabilite, ma solo di uno dei numerosi reati scopo, oggetto di contestazione, con riguardo agli specifici accordi raggiunti per turbare le singole gare indette, cosicchè, non applicandosi la regola della competenza per connessione, a norma dell’ art. 12 c.p.p., comma 1, lett. b), e art. 16 c.p.p., comma 1, a favore del giudice del luogo, Lecce, dove era stato commesso il più grave delitto associativo, doveva ritenersi competente per gli imputati dei soli reati fine il giudice del luogo in cui avevano sede le rispettive società di appartenenza, in rappresentanza delle quali, erano stati concordati e presentati i ribassi fraudolenti.

3. Il Tribunale di Lamezia Terme ha, dunque, rilevato un conflitto negativo di competenza, a norma dell’art. 28 c.p.p., comma 1, lett. b), e ha disposto la rimessione degli atti a questa Corte per la sua risoluzione.
Motivi della decisione

4. Va premesso, in accordo col giudice remittente, che il disposto dell’art. 28 c.p.p., comma 2, seconda parte, in base al quale, qualora il contrasto si profili tra il giudice dell’udienza preliminare e il giudice del dibattimento prevale la decisione di quest’ultimo, non opera quando l’uno e l’altro di detti giudici, appartenenti a diversi uffici, siano stati chiamati, mediante esercizio dell’azione penale da parte dei rispettivi organi del pubblico ministero, a prendere cognizione dello stesso fatto; dandosi luogo in tale ipotesi, non ad un "caso analogo", ma ad un conflitto vero e proprio, inquadrabile nel precedente comma 1, lett. b), del medesimo art. 28 del codice di rito, per il quale non vi sono regole in forza delle quali la decisione di uno dei giudici debba prevalere su quella dell’altro, in ragione del ruolo e della funzione esercitati.

Ciò anche in applicazione del principio in base al quale la regola dettata dall’art. 28, comma 2, si configura come derogatoria rispetto alla regola generale dettata dalla sua prima parte e, pertanto, va interpretata restrittivamente (conforme: Sez. 5^, n. 1209 del 6 aprile 2009, dep. il 27 maggio 1999, Gentile, Rv. 214851, con riguardo al conflitto tra giudice del dibattimento e giudice dell’udienza preliminare in tema di connessione di procedimenti per i delitti di omicidio e di favoreggiamento; in senso analogo, più recentemente, la sentenza di questa stessa Sez. 1^, n. 15194 del 24/03/2009, dep. 08/04/2009, Confl., comp. in proc. Starace, Rv.

243659, che ha ritenuto ammissibile, quale conflitto analogo, quello tra G.i.p. e Tribunale avente ad oggetto la decisione con la quale quest’ultimo aveva annullato il decreto penale di condanna ed il conseguente decreto di giudizio immediato).

5. Nel merito, va premesso che il F. è imputato del delitto di cui agli artt. 110 e 353 c.p., per avere, nella qualità di responsabile del settore gare della COFER s.r.l., con sede in (OMISSIS), in concorso con altri otto imputati, amministratori o dipendenti di cinque diverse imprese, con sedi in (OMISSIS) e (OMISSIS)), "turbato la pubblica gara d’appalto per l’affidamento di lavori di completamento della rete fognaria nera a servizio degli insediamenti abitativi di Felline e Alliste indetta dal Comune di Alliste (bando del 28.4.2004), concordando tra loro i ribassi da attribuire alle offerte economiche da presentare alla gara, nonchè presentando offerte conformi agli accordi intercorsi, in modo da favorire rassegnazione dell’appalto alle ditte LATINO S.r.l. o SITEF S.r.l.".

(capo d) della rubrica nell’intestazione della sentenza del GUP di Lecce in data 14 – 16 aprile 2008).

6. Il reato (di pericolo) di cui all’art. 353 c.p., si consuma nel momento e nel luogo in cui, con l’uso di uno dei mezzi previsti dalla legge, si è impedita o turbata la gara senza che occorra nè la produzione di un danno, nè il conseguimento di un profitto (c.f.r., tra le molte, Sez. 6^, 24/10/1997, dep. il 22/12/1997, Todini, Rv.

209491; Sez. 2^, 26/01/2006, dep. l’8/02/2006, Piselli, Rv. 233346).

Il mero accordo tra i partecipanti ad una futura gara per determinarne l’esito in contrasto col principio della libera concorrenza non è, dunque, sufficiente per la consumazione del reato "de quo", e potrebbe tutt’al più integrare un’ipotesi di tentativo sotto il profilo della collusione diretta ad impedire o turbare la gara nei pubblici incanti.

7. Nella fattispecie, pertanto, contrariamente a quanto ritenuto da entrambi i giudici in conflitto, il delitto si è consumato nel tempo e nel luogo in cui sono state presentate le offerte concordate al fine di favorire l’aggiudicazione dell’appalto alle prestabilite imprese, e, quindi, nel Comune di Alliste, in provincia di Lecce, che bandì la gara, di cui Felline è frazione.

8. Discende, ai sensi della regola generale di cui all’art. 8 c.p.p., comma 1, senza bisogno di ricorrere alle regole suppletive di cui all’art. 9, commi 2 e 3, del codice di rito, come invece indicato, rispettivamente, dal Giudice dell’udienza preliminare di Lecce e dal Tribunale di Lamezia Terme, la competenza territoriale del Giudice dell’udienza preliminare di Lecce, cui gli atti vanno quindi trasmessi (sul potere – dovere del Giudice di legittimità, in materia di conflitti di competenza, di esaminare gli atti processuali relativi al giudizio di merito, senza essere vincolato, non operando quale giudice dell’impugnazione, alle indicazioni sulla competenza devolutele o alle argomentazioni in diritto dei giudici in conflitto, ben potendo tener conto di quanto emerge dagli atti e delle diverse ragioni esposte dalle parti: Sez. 1^, n. 43236 del 1/10/2009, dep. il 12/11/2009, Rv. 245122; Sez. 6^, n. 1972 del 17/12/1993, Rv. 197364;

Sez. 1^, n. 3569 del 31/10/1986, Rv. 174854).

9. Seguono le comunicazioni e notificazioni previste dall’art. 32 c.p.p., comma 2.
P.Q.M.

Dichiara la competenza del Giudice dell’udienza preliminare di Lecce cui dispone trasmettersi gli atti.

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