T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 25-01-2011, n. 731 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale l’Unità Dublino ha disposto il suo trasferimento in Germania per la disamina della sua domanda di protezione.

Avverso detto provvedimento il ricorrente ha dedotto censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.

Con ordinanza n. 3429/08, il Tribunale ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, ritenendo applicabile al caso di specie la previsione recata dall’art. 16 comma 3 del Reg. CE n. 343/03, con conseguente competenza dello Stato italiano ad esaminare la nuova domanda di protezione presentata dal ricorrente (II° motivo di ricorso).

All’udienza pubblica del 21 dicembre 2010, il difensore del ricorrente ha dichiarato che nelle more del giudizio è venuto meno l’interesse al ricorso, in quanto lo Stato italiano – in sede di riesame – ha riconosciuto la propria competenza, ed ha esaminato la domanda di protezione internazionale presentata dal ricorrente accogliendola.

Ha chiesto, quindi, la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.

Il Tribunale, preso atto di quanto sopra, dichiara il ricorso improcedibile.

Quanto alle spese di lite, sussistono giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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