Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione dell’8 settembre 2010, redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., dal giudice designato dal presidente della sezione: "FATTO: Con ricorso notificato il 24 dicembre 2009, il Comune di Tarcento ha chiesto la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Trieste n. 377/09 dell’11 maggio – 2 ottobre 2009, che ha accolto l’opposizione alla stima definitiva di Euro 15.592,31 della Commissione provinciale espropri, proposta da V.A. e V.V.P., contro l’indennità di espropriazione e di occupazione di un’area di mq. 450 di loro proprietà, in territorio comunale, costituente pertinenza di una loro villa compresa nel piano particolareggiato di ricostruzione del centro storico comunale, vigente sin dal 1999, come lotto n. Al/16, sulla quale si consentiva la ricostruzione di un edificio, con indice di copertura fondiaria del 35% e altezza massima di mt. 10, essendo destinata nel resto a "viabilità… e relative opere di parcheggio pubblico", per la cui realizzazione era avvenuto- l’espropriazione.
Le indennità sono state liquidate complessivamente in Euro 151.340,17, con condanna dell’ente locale al deposito di quanto ancora dovuto e alle spese di causa.
La sentenza, per quanto qui interessa, ha rilevato che l’area era in zona B2 alla data del decreto di espropriazione (20 ottobre 2006) e quindi edificabile, anche se in parte rientrava in zona S, destinata a servizi e attrezzature collettive, accertando l’indennità di esproprio nel valore venale dell’area e aderendo, per determinare la stessa, alle conclusioni del c.t.u. nominato in sede istruttoria; la Corte ha ritenuto inutilizzabili i titoli prodotti dalle parti per la comparazione, affermando che l’ausiliare, dopo una prima relazione dell’aprile 2008, aveva in un secondo elaborato del maggio successivo, fissato il valore di mercato del terreno nella media dei prezzi rilevati dall’Osservatorio immobiliare dell’Agenzia del territorio di Udine per il comune di Tarcento, e di quelli fiscali dell’ICI, in Euro 274,54 al mq., liquidando in complessive Euro 123.543,00, l’indennità d’espropriazione, aumentata del 10% per essere stata l’offerta inferiore agli 8/10 della somma ( L. n. 244 del 2007), e fissandola in Euro 135.897,30, cui ha aggiunto Euro 15.442,87 per indennità di occupazione dal 19 aprile 2005 al 20 ottobre 2006 (giorni 549), escludendo ogni riduzione di valore del residuo terreno e non comprendendo nell’indennità il corrispettivo di una piattaforma già esistente sullo stesso.
La sentenza è stata impugnata per cassazione dal Comune di Tarcento con un unico motivo di ricorso, che denuncia omessa motivazione sull’errore materiale e di calcolo commesso dal c.t.u., nella sua prima relazione dell’aprile 2008, non corretta, nonostante le sollecitazioni dei c.t. di parte e sostituita invece da una nuova relazione del maggio successivo, in cui era indicato lo stesso valore unitario poi adottato nel merito.
Secondo il ricorrente, la prima relazione per un errore di calcolo matematico era pervenuta ad un valore doppio di quello effettivo, e il c.t.u. aveva elaborato, con un nuovo metodo di determinazione, lo stesso erroneo risultato, per il quale il comune afferma in ricorso di avere già proposto azione di revocazione presso la Corte d’appello di Trieste.
DIRITTO – Il ricorso è inammissibile, chiedendo la rilevazione d’un errore di fatto emendabile o con la procedura di correzione degli errori materiali di cui all’art. 287 c.p.c. o con l’azione di revocazione, già iniziata dal comune dinanzi al giudice del merito (Cass. n. 11333/2009); la censura non coglie la motivazione della sentenza impugnata, perchè è relativa ad un errore contenuto in una relazione del c.t.u. dell’aprile 2008 che sarebbe stata diversa da quella del maggio successivo fatta propria dalla pronuncia oggetto di ricorso, che, anche per tale profilo, è da ritenere precluso.
In conclusione, opina il relatore che il ricorso è inammissibile;
chiede che il presidente della sezione voglia fissare l’adunanza in camera di consiglio per la decisione, ai sensi dell’art. 375 c.p.c.".
Motivi della decisione
1. Il collegio, esaminato il ricorso, la relazione e gli scritti difensivi in atti, in particolare la memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., del ricorrente e preso atto che l’azione di revocazione della sentenza impugnata in questa sede è stata dichiarata inammissibile, non essendovi un "mero errore aritmetico e di calcolo", ma la "adozione di un criterio valutativo che ha costituito un punto controverso della decisione", ha condiviso gli argomenti svolti dal relatore e la soluzione da lui proposta.
In sostanza il ricorso, pur facendo riferimento ad un errore di calcolo anche ai fini della omessa motivazione della sentenza impugnata in questa sede, non precisa le ragioni per cui i motivi della decisione ampliamente riportati alle pagine da 10 a 12 della sentenza di cui si chiede la cassazione dovrebbero ritenersi inficiati da errore, solo per avere applicato un indice di edificabilità territoriale ricavato dalle aree limitrofe e avere computato il valore dei terreni nella media tra quelli rilevati dall’Osservatorio immobiliare dell’Agenzia del Territorio di Udine in rapporto al Comune di Tarcento comparati con i valori desumibili dalle dichiarazioni I.C.I., nessun rilievo dando ad una prima relazione del c.t.u. stesso che indicava valori diversi.
In sostanza accertata la esistenza di una valutazione, data dalla Corte di merito e riaffermata anche in sede di revocazione, dei valori venali delle aree espropriate, in concreto desunti da dati specificamente riportati in sentenza, non risultano dal ricorso le ragioni per le quali la motivazione a base dei valori accertati è omessa o inidonea a giustificare la decisione, neppure emergendo prezzi o circostanze non considerate dai giudici e prospettate in ricorso, che quindi non può che qualificarsi inammissibile.
2. Il ricorso quindi deve essere dichiarato inammissibile e le spese del giudizio di cassazione devono porsi a carico del ricorrente, che dovrà rimborsarle ai controricorrenti nella misura che si liquida in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Comune ricorrente a pagare ai controricorrenti in solido le spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 4,200,00, dei quali Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e accessorie come per legge.
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