INTERPELLO N. 76/2009 (violazioni in materia di riposo giornaliero e settimanale e applicabilità del cumulo giuridico di cui all’art. 8, comma 1, L. n. 689/1981)

Servizio legale offerto dal dott. Domenico CIRASOLE

Roma, 19 ottobre 2009
Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali
Alla Confindustria
V.le dell’Astronomia 30
00144 Roma
DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITÀ ISPETTIVA
Prot. 25/I/0015553
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – violazioni in materia di riposo giornaliero e settimanale
e applicabilità del cumulo giuridico di cui all’art. 8, comma 1, L. n. 689/1981.
La Confindustria ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione
in merito alla possibilità di applicare alle violazioni riguardanti la disciplina del riposo giornaliero e
settimanale contenuta nel D.Lgs. n. 66/2003, le disposizioni dell’art. 8, comma 1, L. n. 689/1981.
Precisa l’interpellante che la disciplina del cumulo giuridico delle sanzioni di cui all’art. 8
citato, potrebbe essere applicata tutte le volte in cui la violazione delle predette disposizioni sia
conseguenza di una unica azione od omissione quale, ad esempio, un ordine di servizio proveniente
dal datore di lavoro che abbia richiesto a più lavoratori, per uno stesso giorno, un prolungamento
della prestazione lavorativa tale da violare il loro diritto al riposo giornaliero.
Aggiunge l’interpellante che, aderendo a tale impostazione, si potrebbe concretizzare la
fattispecie, indicata da questo Ministero con circ. n. 8/2005 al punto 15 in base alla quale “(…) in
tali ipotesi, vadano applicate tante sanzioni quanti sono i lavoratori interessati ed i riposi
giornalieri o settimanali non fruiti, fermo restando quanto stabilito dall’art. 8, comma 1, L. n. 689
del 1981”.
Al riguardo si rappresenta quanto segue.
La disciplina del riposo giornaliero e settimanale, contenuta nel D.Lgs. n. 66/2003 (come
modificato dal D.L. n. 112/2008, conv. da L. n. 133/2008), artt. 7 e 9, è formulata in modo tale da
fare riferimento al singolo lavoratore. Egualmente l’apparato sanzionatorio previsto nell’art. 18 bis
del Decreto citato, si riferisce alle violazioni degli artt. 7 e 9 commesse nei confronti dei singoli
lavoratori e per ogni periodo a cui la violazione si riferisce.
Questo Ministero, nel chiarire la portata delle disposizioni normative citate già con la circ. n.
8/2005, si è basato sul presupposto che il riposo giornaliero e/o settimanale è un diritto che spetta a
ciascun lavoratore e, pertanto, ha previsto che l’illecita condotta del datore di lavoro contraria alle
disposizioni degli artt. 7 e 9 del D.Lgs. n. 66/2003 si configuri ogni volta in cui il lavoratore non
fruisca dei riposi in questione. Ai fini della quantificazione di tali condotte illecite, sanzionate ai
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sensi dell’art. 18 bis, commi 3 e 4, questo Ministero ha quindi chiarito che l’importo da contestare
al datore di lavoro, in misura ridotta ai sensi dell’art. 16, L. n. 689/1981, consiste nel prodotto
derivante dalla somma edittale moltiplicata per il numero dei riposi non fruiti da ciascun lavoratore.
I medesimi principi sono stati ribaditi nella risposta ad interpello n. 22/2009 in tema di riposi
giornalieri e lo stesso meccanismo di quantificazione delle sanzioni può essere desunto da quanto
specificato nella risposta ad interpello n. 56/2009 in base alla quale nelle ipotesi in cui il D.Lgs. n.
66/2003 espressamente riferisce gli importi sanzionatori al numero dei lavoratori, la relativa
sanzione non può essere applicata che tante volte quante sono i lavoratori interessati.
Ciò posto, occorre ora chiarire se, sulla scorta della precisazione contenuta nella circ. n.
8/2005 al punto 15 di questo Ministero, ovvero “fermo restando quanto stabilito dall’art. 8, comma
1, L. n. 689 del 1981”, nel caso di violazione degli artt. 7 e/o 9 del D.Lgs. n. 66/2003 come
conseguenza di una unica azione o omissione da parte del datore di lavoro, sia possibile considerare
tale condotta nel termine di concorso formale (omogeneo o eterogeneo) di illeciti amministrativi e,
quindi, applicare la sanzione quantificabile secondo il criterio del cumulo giuridico disciplinata dal
citato art. 8 della L. n. 689/1981.
A tal proposito, questo Ministero è intervenuto con la circ. n. 81/1987 precisando che
l’applicazione del cumulo giuridico di sanzioni deve ritenersi preclusa all’ispettore del lavoro
poiché “essa richiede delicate ed ampie potestà discrezionali che possono essere esercitate solo”
dall’Autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell’art. 17, L. n. 689/1981.
Pertanto nella fase procedimentale di contestazione/notificazione dell’illecito amministrativo
di cui all’art. 14 Legge citata, gli organi ispettivi possono esclusivamente quantificare la sanzione ai
sensi dell’art. 16, L. n. 689/1981 “in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione
prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della
sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo”.
Da ciò consegue che l’inciso della circ. n. 8/2005 non va interpretato nel senso di consentire
l’applicazione dell’art. 8, comma 1, L. n. 689/1981 – e quindi del cumulo giuridico – in sede di
accertamento/contestazione degli illeciti di cui agli artt. 7 e 9 del D.Lgs n. 66/2003, ma nel senso di
ammettere, mediante il successivo provvedimento di ordinanza ingiunzione, la rideterminazione
dell’importo sanzionatorio, già quantificato ai sensi dell’art. 16, L. n. 689/1981, a condizione che
dagli atti istruttori emergano elementi atti a configurare l’unicità della condotta illecita a fronte della
pluralità di violazioni. A tale riguardo – con riferimento alla fase ispettiva – si richiama il dovere,
per gli ispettori, di fornire al Direttore gli elementi utili per evidenziare tale unicità d’azione.
IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)
CC/FF

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