DECRETO-LEGGE 4 novembre 2009, n. 152 Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche’ delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 257 del 4-11-2009

testo in vigore dal: 4-11-2009

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Vista la legge 3 agosto 2009, n. 108, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali; Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche’ la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa, dell’interno, della giustizia e dell’economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione 1. Il termine indicato all’articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 108, relativo agli interventi di cooperazione allo sviluppo in Afghanistan, Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia e agli interventi di sminamento umanitario anche in altre aree e territori, e’ prorogato al 31 dicembre 2009. Per le finalita’ di cui al presente comma e’ autorizzata, fino al 31 dicembre 2009, la spesa ulteriore di euro 6.800.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, e la spesa ulteriore di euro 500.000 per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58. 2. E’ prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto dall’articolo 1, comma 11, della legge n. 108 del 2009, relativo alla erogazione del contributo italiano al Tribunale speciale delle Nazioni Unite per il Libano. Per le finalita’ di cui al presente comma e’ autorizzata, fino al 31 dicembre 2009, la spesa ulteriore di euro 300.000. 3. E’ prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto dall’articolo 1, comma 12, della legge n. 108 del 2009, relativo alla partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO in favore dell’Afghanistan. Per le finalita’ di cui al presente comma e’ autorizzata, fino al 31 dicembre 2009, la spesa ulteriore di euro 1.000.000. 4. E’ prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto dall’articolo 1, comma 13, della legge n. 108 del 2009, relativo alla partecipazione dell’Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). Per le finalita’ di cui al presente comma e’ autorizzata la spesa ulteriore di euro 160.000. 5. E’ prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto dall’articolo 1, comma 14, della legge n. 108 del 2009, relativo agli interventi di ricostruzione, di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini italiani nei territori bellici e al regime del trattamento economico per il personale inviato in missione. Per le finalita’ di cui al presente comma e’ autorizzata la spesa ulteriore di euro 2.927.905. 6. E’ prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto dall’articolo 1, comma 16, della legge n. 108 del 2009, relativo alla partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD, gli Uffici dei rappresentanti speciali dell’Unione europea, nonche’ le Ambasciate italiane a Kabul e a Baghdad, e alla disciplina del relativo trattamento economico. Per le finalita’ di cui al presente comma e’ autorizzata la spesa ulteriore di euro 47.200. 7. E’ prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto dall’articolo 1, comma 18, della legge n. 108 del 2009, relativo alla partecipazione italiana ai processi di pace nell’Africa subsahariana. Per le finalita’ di cui al presente comma e’ autorizzata la spesa ulteriore di euro 1.300.000. 8. E’ prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto dall’articolo 1, comma 20, della legge n. 108 del 2009, relativo alla partecipazione dell’Italia ad una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Pakistan e Afghanistan. Alle attivita’ di cui al presente comma si applica l’art. 1, commi da 21 a 27, della legge n. 108 del 2009. 9. E’ prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto dall’articolo 1, commi 15 e 19, della legge n. 108 del 2009. 10. Per quanto non diversamente previsto alle attivita’, alle iniziative e ai programmi di cui al presente articolo si applica l’articolo 1, commi da 1 a 10, della legge n. 108 del 2009. Per quanto non diversamente previsto alle attivita’ e alle iniziative di cui al comma 8 si applica l’articolo 1, commi da 21 a 27, della legge n. 108 del 2009. 11. Per le finalita’ e nei limiti temporali di cui ai commi 1, 5, 6 e 8, il Ministero degli affari esteri puo’ conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonche’ a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalita’ e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 9, 56 e 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all’articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche’ in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Gli incarichi sono affidati, nel rispetto del principio di pari opportunita’ tra uomo e donna, a persone di nazionalita’ locale, ovvero di nazionalita’ italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalita’ richieste. 12. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 1.244.991 per la proroga della partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attivita’ di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene.

Art. 2.

Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia

1. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 84.481.907 per la proroga della
partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan,
denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL
AFGHANISTAN, di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 3 agosto
2009, n. 108.
2. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 40.529.448 per la proroga della
partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle
Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in
Lebanon (UNIFIL), compreso l’impiego di unita’ navali nella UNIFIL
Maritime Task Force, di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n.
108 del 2009.
3. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 1.804.039 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo
denominata Active Endeavour, di cui all’articolo 2, comma 3, della
legge n. 108 del 2009.
4. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 26.833.717 per la proroga della
partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di
cui all’articolo 2, comma 4, della legge n. 108 del 2009, di seguito
elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of
Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in
Kosovo;
b) Joint Enterprise.
5. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 5.156.192 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione dell’Unione
europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera
la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui
all’articolo 2, comma 5, della legge n. 108 del 2009.
6. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 169.596 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione denominata
Temporary International Presence in Hebron (TIPH2), di cui
all’articolo 2, comma 6, della legge n. 108 del 2009.
7. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 131.382 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione dell’Unione
europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah,
denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM
Rafah), di cui all’articolo 2, comma 7, della legge n. 108 del 2009.
8. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 36.522 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni
Unite e dell’Unione Africana nel Darfur in Sudan, denominata United
Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID), di cui all’articolo
2, comma 8, della legge n. 108 del 2009.
9. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 84.068 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione dell’Unione
europea nella Repubblica democratica del Congo denominata EUPOL RD
CONGO, di cui all’articolo 2, comma 9, della legge n. 108 del 2009.
10. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 41.348 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni
Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro
(UNFICYP), di cui all’articolo 2, comma 10, della legge n. 108 del
2009.
11. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 84.304 per la prosecuzione delle
attivita’ di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui
all’articolo 2, comma 11, della legge n. 108 del 2009.
12. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 219.607 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza
dell’Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui
all’articolo 2, comma 12, della legge n. 108 del 2009.
13. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 33.324 per la proroga della
partecipazione di personale militare all’operazione militare
dell’Unione europea denominata Atalanta e la spesa di euro 4.707.722
per la partecipazione all’operazione della NATO per il contrasto
della pirateria, di cui all’articolo 2, comma 13, della legge n. 108
del 2009.
14. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 4.310.077 per l’impiego di personale
militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze
connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq, di cui
all’articolo 2, comma 14, della legge n. 108 del 2009.
15. E’ autorizzata, per l’anno 2009, la spesa di euro 23.788 per la
cessione e posa in opera, a titolo gratuito, a cura del Ministero
della difesa, di materiali di addestramento a favore delle Forze
armate della ex Repubblica jugoslava di Macedonia.
16. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 1.250.963 per la prosecuzione dei
programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania
e nei Paesi dell’area balcanica, di cui all’articolo 2, comma 16,
della legge n. 108 del 2009.
17. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 427.060 per la proroga della
partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione
denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX
Kosovo) e di euro 16.170 per la proroga della partecipazione di
personale della Polizia di Stato alla missione denominata United
Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all’articolo 2, comma 17,
della legge n. 108 del 2009.
18. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 35.020 per la proroga della
partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in
Palestina, denominata European Union Police Mission for the
Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all’articolo 2, comma
19, della legge n. 108 del 2009.
19. E’ autorizzata, a decorrere dal l° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 283.410 per la proroga della
partecipazione di personale dell’Arma dei carabinieri e della Polizia
di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European
Union Police Mission (EUPM), di cui all’articolo 2, comma 20, della
legge n. 108 del 2009.
20. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 1.246.246 per la proroga della
partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla
missione in Libia, di cui all’articolo 2, comma 21, della legge n.
108 del 2009, e per garantire la manutenzione ordinaria e
l’efficienza delle unita’ navali cedute dal Governo italiano al
Governo libico, in esecuzione degli accordi di cooperazione
sottoscritti tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba
libica popolare socialista per fronteggiare il fenomeno
dell’immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani.
21. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 422.455 e di euro 158.856 per la
proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di
finanza alle missioni in Afghanistan, denominate International
Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL Afghanistan, di cui
all’articolo 2, comma 22, della legge n. 108 del 2009.
22. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 195.382 per la proroga della
partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla
missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo
(EULEX Kosovo), di cui all’articolo 2, comma 23, della legge n. 108
del 2009.
23. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 42.597 per la proroga della
partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla
missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il
valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission
in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all’articolo 2, comma 24, della legge
n. 108 del 2009.
24. E’ autorizzata, a decorrere dal l° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 70.301 per la proroga della
partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle
unita’ di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal
Operational Units (JMOUs) costituite in Afghanistan e negli Emirati
Arabi Uniti, di cui all’articolo 2, comma 25, della legge n. 108 del
2009.
25. E’ autorizzata, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 99.339 per la proroga della
partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale del
Corpo della polizia penitenziaria e personale amministrativo del
Ministero della giustizia alla missione denominata European Union
Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all’articolo 2,
comma 26, della legge n. 108 del 2009.
26. Sono autorizzate, a decorrere dal 1° novembre 2009 e fino al 31
dicembre 2009, la spesa di euro 122.522 per la proroga della
partecipazione di personale appartenente alla Croce Rossa Italiana
ausiliario delle Forze armate alla missione ISAF in Afghanistan e la
spesa di euro 10.025 per la proroga della partecipazione di personale
appartenente al corpo militare dell’Associazione dei cavalieri
italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta alla missione Joint
Enterprise nei Balcani, di cui all’articolo 2, comma 28, della legge
n. 108 del 2009.

Art. 3.

Disposizioni in materia di personale

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui
al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all’articolo
3, commi da 1 a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108.
2. Al fine di agevolare le prime operazioni di soccorso medico,
relativamente all’impiego in missioni internazionali o in altre
situazioni di potenziale esposizione a pericolo, la tessera di
riconoscimento del personale militare, rilasciata in formato
elettronico ai sensi dell’articolo 66, comma 8, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, contiene, previo consenso
dell’interessato e sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, i dati sanitari di emergenza, quali lo stato vaccinale, le
terapie in atto, le allergie, le intolleranze, gli impianti, le
trasfusioni. La medesima tessera di riconoscimento puo’ contenere
anche il consenso del militare per la donazione degli organi.
3. All’articolo 2, comma 78, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dopo le parole: «ai figli superstiti» sono inserite le seguenti: «,
ai genitori,».
4. Le somme iscritte in bilancio per l’esercizio finanziario 2009
ai sensi dell’articolo 2, comma 78, della legge n. 244 del 2007 e
dell’articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.
14, non impegnate al 31 dicembre 2009, sono mantenute in bilancio nel
conto residui, per essere utilizzate nell’esercizio finanziario 2010.
5. L’articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, si
interpreta nel senso che le disposizioni dell’articolo 82, comma 4,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ivi richiamato, concernenti i
requisiti dei familiari delle vittime di atti di terrorismo per
l’accesso ai benefici di legge, ricomprendono le pensioni di
reversibilita’ o indirette.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l’articolo 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15,
si applica anche al personale del Corpo della guardia di finanza
impiegato nelle missioni internazionali di cui al presente decreto,
che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni
banditi dal medesimo Corpo.
7. Il mandato dei componenti in carica del Consiglio centrale
interforze della rappresentanza militare, nonche’ dei consigli
centrali, intermedi e di base dell’Esercito, della Marina,
dell’Aeronautica, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia
di finanza, eletti nelle categorie del personale militare in servizio
permanente e volontario, e’ prorogato fino al 30 luglio 2011.

Art. 4.
Disposizioni in materia penale

1. Alle missioni internazionali di cui al presente decreto si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-11-04&task=dettaglio&numgu=257&redaz=009G0168&tmstp=1257584864844

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *