T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 25-01-2011, n. 195 Ricercatori universitari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente ricorso si contesta la procedura di valutazione comparativa in epigrafe indicata, deducendo quattrocinque motivi in diritto.

Con il primo motivo la ricorrente evidenzia come, per l’art. 2 comma 1 lett. h) del D.M. 28.7.2009, n. 89, fra gli elementi che le Commissioni giudicatrici dovrebbero prendere in considerazione, c’è anche la "titolarità di brevetti relativamente a quei settori scientifico – disciplinari nei quali è prevista". La Commissione non avrebbe, invece, inserito fra gli elementi da valutare la vista titolarità dei brevetti, senza neppure peraltro motivare in merito. Per contro, nell’ambito della declaratoria SSD AGR/11 relativa al concorso impugnato, si farebbe espresso riferimento alla messa a punto di strategie e metodi di controllo delle specie dannose, come ad esempio le sostanze insetticide che sono oggetto di numerosissimi brevetti.

Con il secondo motivo si deduce come, in forza del comma 4 dell’art. 3 del D.M. 28.7.2009, n. 89, nell’ambito dei settori scientifico – disciplinari in cui ne sia riconosciuto l’uso a livello internazionale, le Commissioni dovrebbero avvalersi anche degli indici ivi indicati, tra i quali il cosiddetto "impact factor". Nel verbale n. 1 la Commissione si sarebbe invece limitata ad affermare che "al fine della valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum complessivo dei candidati la Commissione potrà anche fare ricorso a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale". La Commissione non avrebbe, invece, motivato in ordine al mancato utilizzo dei parametri, attribuendo, inoltre, giudizi qualitatitivi affidati a tralatizie espressioni (buono, discreto, ecc.), che non consentirebbero di comprendere l’iter dell’apprezzamento compiuto dai commissari.

Con il terzo motivo si lamenta come la Commissione avrebbe erroneamente valutato come abstract, cioè come epitomi di interventi a congressi, alcune pubblicazioni della ricorrente, che invece avrebbero dovuto essere considerati

e come veri e propri articoli.

Con il quarto motivo la ricorrente richiama dapprima il comma 2 dell’art. 3, lett. a) del D.M. 28.7.2009, n. 89, secondo cui le Commissioni giudicatrici debbono effettuare la valutazione comparativa della pubblicazioni sulla base dei criteri ivi menzionati, tra i quali "originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica", e successivamente l’art. 11, comma 1, lett. b) del bando, secondo cui la Commissione avrebbe dovuto utilizzare come criterio di valutazione la congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico – disciplinare per il quale è stata bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate. Nel verbale numero 1 la Commissione avrebbe invece dato atto di valorizzare le sole pubblicazioni scientifiche "nell’ambito dell’entomologia agraria", con ciò indebitamente restringendo il settore dell’entomologia generale e applicata, indicato nel bando (AGR/11).

Con il quinto ed ultimo motivo ella sostiene che il Presidente della Commissione avrebbe dovuto astenersi, in quanto professore della controinteressata e alla stessa legato da stretti vincoli di collaborazione per aver svolto una considerevole serie di ricerche congiuntamente. La Commissione avrebbe, inoltre, valutato separatamente le proroghe di un periodo di lavoro che la ricorrente ha svolto quale assegnista di ricerca, da considerarsi invece in maniera unitaria.

Ciò premesso quanto al thema decidendum deve preliminarmente accogliersi l’eccezione di difetto di legittimazione attiva, sollevata dalla difesa erariale con riferimento all’evocazione in giudizio del Ministero: con il presente ricorso non si censurano, infatti, atti emanati dal Ministero, ma al contrario se ne invoca la corretta applicazione da parte della sola Università, che è pertanto l’unico soggetto resistente nell’ambito del presente giudizio.

Nel merito il ricorso è fondato in accoglimento del secondo motivo introdotto, potendosi prescindere dallo scrutinio degli altri.

Come correttamente denunciato dalla ricorrente, la Commissione si è discostata da quanto previsto dal citato art. 3, comma 4 del D.M. 28.8.2009, n. 89, secondo cui "nell’ambito dei settori scientifico – disciplinari in cui ne è riconosciuto l’uso a livello internazionale le Commissioni nel valutare le pubblicazioni si avvalgono anche dei seguenti indici:

– numero totale delle citazioni;

– numero medio di citazioni per pubblicazione;

– impact factor totale;

– impact factor medio per pubblicazione;

– combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili)".

La Commissione ha all’opposto affermato nel verbale n. 1 (pag. 3) che "potrà anche fare ricorso a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale", con ciò mostrando di ritenere detta previsione soltanto facoltativamente applicabile, il che, da una parte, viola la detta disposizione che è palesemente di obbligatoria applicazione e, dall’altra, individua un criterio di valutazione diverso da quello indicato nel citato D.M. n. 89/09, senza motivare sotto alcun profilo in ordine alle ragioni che avrebbero reso opportuna una siffatta deroga.

Lo stravolgimento del criterio prescritto dal D.M. n. 89/09 è reso manifesto anche dall’esame di quanto contenuto nella lettera b) del medesimo verbale (sempre a pag. n. 3), nel quale si richiede ai partecipanti "di essere autore o coautore di almeno due lavori realizzati nei 5 anni precedenti al bando pubblicati su riviste scientifiche ISI, o comunque a diffusione internazionale con comitato editoriale scientifico internazionale". Contrariamente a quanto pare sostenere la relazione dell’Amministrazione resistente (pag. n. 2), tale previsione non costituisce un’attuazione del criterio di valutazione di cui al citato D.M. n. 89/09, integrando piuttosto una condizione di valutabilità delle pubblicazioni ("essere autore o coautore di almeno due lavori").

La riprova della violazione dei parametri richiesti dal citato art. 4, comma 3 del D.M. n. 89/98, ai fini della valutazione effettuata dalla Commissione, emerge anche dalla lettura dei giudizi collegiali della stessa, nei quali non v’è traccia dell’impiego dei predetti criteri. Si veda ad esempio il giudizio della ricorrente, nella quale la Commissione ha valutato la sua produzione scientifica, ritenendola "eterogenea", o prendendo in esame, come anche accaduto per la controinteressata, "la rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e la loro diffusione all’interno della comunità scientifica", senza menzionare alcuno degli indici indicati nella richiamata disposizione.

Il ricorso va dunque accolto con assorbimento degli altri motivi dedotti e le spese di lite, che seguono la soccombenza, sono essere poste a carico dell’Università resistente, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)

definitivamente pronunciando, estromette dal giudizio il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e accoglie il ricorso, come in epigrafe proposto.

Condanna l’Università resistente al pagamento delle competenze e degli onorari di giudizio che liquida in Euro 2.500,00, oltre al rimborso del contributo unificato, del 12,5% delle spese fortetariamenteforfetariamente calcolate, all’I.V.A. e al C.P.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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