T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 25-01-2011, n. 189 Avvocato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

1. Il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata, emessa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità.

2. Il ricorso è infondato per le seguenti considerazioni.

2.1. Quanto al primo motivo di censura, con il quale la ricorrente denuncia il fatto che la Commissione d’esame sarebbe risultata illegittimamente composta (alternativamente, o da quattro avvocati ed un magistrato ovvero da tre avvocati, un docente ed un magistrato), è sufficiente ricordare la pacifica giurisprudenza alla cui stregua, dal tenore letterale dell’art. 22 r.d. 27 novembre 1933 n. 1578, secondo cui "i supplenti intervengono nella commissione e nelle sottocommissioni in sostituzione di qualsiasi membro effettivo", si desume che i componenti delle commissione di esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato non intervengono in qualità di rappresentanti di interessi settoriali; ne deriva che, in caso di assenza o di impedimento, possono essere legittimamente sostituiti dai membri supplenti indipendentemente dalla qualifica professionale posseduta dagli uni e dagli altri (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 5.8.2004 n. 4165; T.A.R. Trentino Alto Adige Trento, sez. I, 24 settembre 2009 n. 243; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 19 gennaio 2009 n. 40); quanto stabilito dall’articolo 22 del decreto del 1933 non può essere interpretato nel senso indicato in ricorso, dato che la proposizione normativa citata ha l’univoco significato di stabilire un principio di completa fungibilità tra i membri effettivi e quelli supplenti; se il legislatore avesse voluto stabilire che la commissione e le sottocommissioni debbano costantemente operare in una composizione che garantisca la proporzione stabilita in generale di due avvocati, due magistrati e un docente universitario la disposizione in questione avrebbe avuto una formulazione diversa. In sostanza, la normativa prevede esplicitamente la fungibilità trovando essa ragionevole giustificazione nell’essenza stessa dell’istituto della supplenza, che è quella di assicurare l’effettività dello svolgimento delle funzioni della commissione, stante il rilevante interesse pubblico a che le sessioni di esami di abilitazione si esauriscano sollecitamente nel rispetto dei principi fissati dall’art. 97 della Costituzione.

2.2. Anche il secondo motivo di censura, secondo cui la ricorrente avrebbe riportato esito negativo nella prova orale, senza che fossero espresse le ragioni di tale esito, non può essere accolto. Non occorre affrontare qui la nota questione concernente se l’onere di motivazione della valutazione forense sia o meno sufficientemente adempiuto con l’attribuzione di un punteggio numerico (configurandosi quest’ultimo, secondo l’orientamento maggioritario, come formula sintetica che vale ad esternare adeguatamente il giudizio tecnico delle commissioni giudicatrici). Difatti, nella specie, è sufficiente osservare come il giudizio espresso della Commissione, unitamente al voto numerico, sia chiaro ed inequivocabile: nonostante la sufficienza in diritto penale e processuale penale, la ricorrente ha mostrato lacune nelle ulteriori materie (diritto comunitario, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico), unitamente ad un linguaggio nel complesso inidoneo all’esercizio della professione forense". Si tratta, con tutta evidenza, di motivazione la cui sintesi, rispondente ad un evidente principio di economicità dell’attività amministrativa di valutazione, assicura comunque la necessaria chiarezza sulle valutazioni di merito compiute dalla commissione e sul potere amministrativo da quest’ultima espletato (è, per contro, sovrabbondante la pretesa di un giudizio sintetico su ciascuna singola risposta, tanto più che sussiste una griglia di valutazioni espresse in forma numerica per ciascuna delle materie d’esame). In definitiva, il giudizio risulta sufficientemente motivato allorché il verbale riporti le domande rivolte al candidato nelle singole materie e la relativa votazione numerica trovi riscontro in un giudizio finale adeguatamente articolato.

2.3. Con riguardo all’ultimo motivo, si osserva che il verbale contiene esplicita menzione della previa breve illustrazione delle prove scritte. In disparte ogni considerazione sulla correttezza della tesi secondo cui l’eventuale omessa preventiva discussione delle prove scritte ridonderebbe in vizio di illegittimità delle prove d’esami orale (come ritenuto dal ricorrente; per contro secondo Consiglio Stato, sez. IV, 10 novembre 2006 n. 6641, ai sensi dell’art. 17 bis comma 3, r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, in sede di esame per l’abilitazione alla professione di avvocato la preliminare illustrazione dell’esito delle prove scritte non è indispensabile per l’espletamento della prova orale, rappresentando detta succinta illustrazione una fase preliminare e di introduzione allo svolgimento della prova orale, ma non oggetto di valutazione), giova ricordare che, per quanto riguarda l’estrinseco, i verbali della Commissione sono atti pubblici aventi fede privilegiata le cui risultanze di fatto possono essere poste in discussione solo a seguito di eventuale querela di falso.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

RIGETTA il ricorso;

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente che si liquida in Euro 600,00, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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