REGIONE VALLE D’AOSTA .LEGGE REGIONALE 26 maggio 2009, n. 9 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dei servizi di informazione, accoglienza ed assistenza turistica ed istituzione dell’Office regionali del turismo.)

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 42 del 31-10-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d’Aosta
n. 24 del 16 giugno 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita’ ed oggetto
1. Al fine di razionalizzare e rendere organici i servizi di
informazione, accoglienza ed assistenza turistica su tutto il
territorio regionale, uniformandone gli attuali livelli qualitativi,
e al fine di consolidare e promuovere un’immagine unitaria e
complessiva del sistema turistico Valle d’Aosta, la presente legge
detta nuove disposizioni in materia di organizzazione dei servizi di
informazione, accoglienza ed assistenza turistica.
2. Per le finalita’ di cui al comma 1, i servizi di informazione,
accoglienza ed assistenza turistica sono svolti dall’Office regional
du tourisme – Ufficio regionale del turismo, per il tramite degli
uffici territoriali offices du tourisme – Uffici del turismo. I
predetti servizi sono svolti ed organizzati nel rispetto degli
standard minimi di qualita’ stabiliti con deliberazione della Giunta
regionale.

Art. 2
Istituzione dell’Office regional du tourisme – Ufficio regionale del
turismo
1. A far data dal 1° luglio 2009, e’ istituito l’Office regional
du tourisme – Ufficio regionale del turismo, di seguito denominato
Office regional, ente strumentale della Regione per lo svolgimento
dei servizi di informazione, accoglienza ed assistenza turistica. A
decorrere dal 1° gennaio 2010, sono soppresse le Aziende di
informazione ed accoglienza turistica – Syndicats d’initiatives
(AIAT), istituite ai sensi dell’art. 12 della legge regionale 15
marzo 2001, n. 6 (Riforma dell’organizzazione turistica regionale.
Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e
direttive per l’esercizio dell’attivita’ commerciale) e abrogazione
delle leggi regionali 29 gennaio 1987, n. 9, 17 febbraio 1989, n. 14,
2 marzo 1992, n. 4, 24 giugno 1992, n. 33, 12 gennaio 1994, n. 1 e 28
luglio 1994, n. 35).
2. L’Office regional, ente del comparto unico regionale, e’
dotato di personalita’ giuridica di diritto pubblico, di autonomia
amministrativa, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria,
nei limiti stabiliti dalla presente legge. L’Office regional e’
sottoposto alla vigilanza della Regione, da attuarsi per il tramite
dell’assessorato regionale competente in materia di turismo, di
seguito denominato assessorato competente.
3. L’Office regional opera nel rispetto delle direttive
regionali, le quali costituiscono strumento di programmazione e di
indirizzo per la definizione degli obiettivi strategici e degli assi
di intervento prioritari nel periodo di riferimento. Le direttive
sono approvate con cadenza triennale dal Consiglio regionale, su
proposta della Giunta regionale, e possono essere aggiornate nel
corso del triennio.
4. In attuazione delle direttive approvate con le modalita’ di
cui al comma 3, la Giunta regionale approva entro il 15 novembre di
ogni anno, su proposta dell’Office regional, di concerto con
l’assessorato competente e sentito il Consiglio permanente degli enti
locali, il piano operativo annuale, il quale costituisce documento di
pianificazione analitica e puntuale per la definizione, in relazione
a ciascuno degli ambiti di intervento dell’Office regional, delle
attivita’ da svolgere nell’anno di riferimento. Il piano operativo
annuale prevede iniziative che valorizzino le specificita’ di ogni
parte del territorio regionale, comprese le localita’ a minor
vocazione turistica, tenendo conto delle proposte delle conferenze
permanenti territoriali di cui all’art. 5.

Art. 3
Funzioni dell’Office regional
1. L’Office regional:
a) istituisce e gestisce gli Offices du tourisme – Uffici del
turismo, di seguito denominati Offices du tourisme, che ne
costituiscono le articolazioni territoriali, e assicura per il loro
tramite i servizi di informazione, accoglienza ed assistenza
turistica, attuando a tale scopo tutte le iniziative comunque
funzionali al soddisfacimento delle esigenze della clientela
turistica;
b) assicura, ai fini della proposta del piano operativo annuale
di cui all’art. 2, comma 4, per il tramite degli Offices du tourisme,
la raccolta ed il coordinamento delle istanze dei soggetti
istituzionali ed economici operanti nel settore turistico a livello
locale, organizzati nelle conferenze permanenti territoriali di cui
all’art. 5;
c) organizza, anche in collaborazione con la Regione, i comuni,
le comunita’ montane, le pro loco, i consorzi di operatori turistici
ed ogni altro soggetto interessato, pubblico o privato,
manifestazioni, spettacoli, convegni ed eventi di interesse
turistico, sulla base di una programmazione annuale, definita nel
piano operativo dell’anno di riferimento;
d) realizza e diffonde materiale illustrativo ed informativo
atto a favorire la conoscenza delle risorse turistiche della Valle
d’Aosta e dei diversi ambiti territoriali di riferimento degli
Offices du tourisme;
e) assicura, per il tramite degli Offices du tourisme, la
rilevazione e la trasmissione all’assessorato competente dei dati
statistici relativi al movimento turistico, secondo le modalita’
stabilite dai competenti organi statali e regionali, operando
adeguati controlli sulla correttezza e tempestivita’ dei dati forniti
dagli operatori;
f) gestisce, in collaborazione con l’assessorato competente, il
Portale turistico regionale, garantendo, per il tramite degli Offices
du tourisme, l’inserimento e l’aggiornamento dei contenuti
informativi;
g) stipula, nei limiti e alle condizioni stabiliti nelle
direttive di cui all’art. 2, comma 3, convenzioni per la gestione e
l’erogazione di servizi per conto di terzi a favore della clientela
turistica e/o per la messa a disposizione in favore di terzi di spazi
nell’ambito degli Offices du tourisme;
h) collabora, su richiesta dell’assessorato competente, per
l’attuazione di iniziative di promozione turistica;
i) promuove ed attua iniziative di formazione volte ad elevare
la professionalita’ degli addetti ai servizi di informazione,
accoglienza ed assistenza turistica, al fine di uniformarne ed
incrementarne la qualita’ e l’efficienza.

Art. 4
Offices du tourisme
1. Gli Offices du tourisme svolgono attivita’ di informazione,
accoglienza ed assistenza turistica, assicurando i seguenti servizi
minimi:
a) informazioni sulle attrattive di interesse turistico
dell’ambito territoriale di riferimento, degli ambiti limitrofi e, in
generale, dell’intero territorio regionale e distribuzione del
relativo materiale illustrativo;
b) informazioni sulla disponibilita’ delle strutture di
interesse turistico e sull’offerta di servizi turistici, di itinerari
di visita e di escursioni personalizzate;
c) informazioni sulle strutture ricettive e sulla relativa
disponibilita’, oltre che sugli appartamenti ammobiliati resi
disponibili per la locazione turistica dai relativi proprietari.
2. Gli Offices du tourisme adottano il medesimo segno distintivo,
le cui caratteristiche sono stabilite con deliberazione della Giunta
regionale.

Art. 5 Conferenze permanenti territoriali 1. Presso gli Offices du tourisme possono costituirsi in conferenza permanente, su iniziativa e tramite il coordinamento del comune o dei comuni territorialmente interessati, le imprese, gli enti, le associazioni e ogni altro soggetto, pubblico o privato, aventi interesse in ambito turistico, con sede o comunque operanti nell’ambito territoriale di riferimento del relativo Office. 2. Nell’ambito delle conferenze istituite ai sensi del comma 1, i soggetti partecipanti rappresentano esigenze e problematiche di interesse turistico relative all’ambito territoriale di riferimento, elaborando proposte e osservazioni che inoltrano, per il tramite dell’Office du tourisme di appartenenza, all’Office regional per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 3, comma 1, lettera b). 3. I rappresentanti delle conferenze permanenti territoriali sono convocati dal direttore generale dell’Office regional entro il mese di settembre di ciascun anno, al fine della predisposizione del piano operativo annuale di cui all’art. 2, comma 4, nonche’ al termine delle stagioni invernale e estiva, per l’analisi e la valutazione delle attivita’ di animazione locale svolte e dei servizi turistici resi nell’ambito territoriale di riferimento.

Art. 6
Organi dell’Office regional
1. Sono organi dell’Office regional:
a) il direttore generale;
b) l’organo di controllo.

Art. 7
Direttore generale
1. Il direttore generale e’ nominato con deliberazione della
Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale competente in
materia di turismo, tra soggetti in possesso di diploma di laurea e
dotati di competenze professionali o gestionali adeguate alla natura
e alla specificita’ dell’incarico.
2. Il rapporto di lavoro del direttore generale e’ a tempo pieno
ed esclusivo, regolato da contratto di lavoro di diritto privato nel
quale sono disciplinati la durata, non superiore a cinque anni, i
casi di risoluzione anticipata, le modalita’ ed i criteri di
valutazione dell’attivita’ svolta, nonche’ il trattamento economico,
onnicomprensivo, determinato dalla Giunta regionale con la
deliberazione di nomina. L’incarico di direttore generale e’
incompatibile con la titolarita’ di cariche pubbliche elettive ed e’
rinnovabile alla scadenza.
3. In virtu’ dell’esclusivita’ del rapporto, l’incarico di
direttore generale e’ incompatibile con lo svolgimento di altra
attivita’ lavorativa, autonoma o dipendente. Per i lavoratori
dipendenti, l’incompatibilita’ si intende rimossa con il collocamento
in aspettativa, senza retribuzione, in conformita’ a quanto previsto
dai rispettivi contratti di lavoro.
4. Il direttore generale e’ il legale rappresentante dell’Office
regional e ne assicura il funzionamento e la gestione tecnica,
amministrativa e contabile, della quale e’ responsabile. In
particolare, il direttore generale:
a) adotta i regolamenti interni di organizzazione, di
funzionamento e di contabilita’ dell’office regional, nel rispetto
della normativa vigente ed in conformita’ a quanto stabilito dalla
presente legge;
b) propone la determinazione della dotazione organica
dell’Office regional all’approvazione della Giunta regionale per il
tramite dell’assessorato competente;
c) adotta il bilancio di previsione annuale, il conto
consuntivo e le relative relazioni illustrative, nonche’ le
successive variazioni di bilancio, trasmettendoli, per
l’approvazione, alla Giunta regionale per il tramite dell’assessorato
competente;
d) predispone, in collaborazione con l’assessorato competente,
e propone alla Giunta regionale, per il tramite del medesimo
assessorato, il piano operativo annuale di cui all’art. 2, comma 4,
entro il 15 ottobre di ogni anno;
e) cura i rapporti con la Regione e con i soggetti, pubblici e
privati, operanti in ambito turistico;
f) stipula i contratti collettivi di lavoro decentrati, previa
autorizzazione da parte della Giunta regionale alla quale trasmette,
per il tramite dell’assessorato competente, il testo concordato con
le organizzazioni sindacali.
5. In caso di assenza, impedimento, decadenza o cessazione per
qualunque causa, il direttore generale e’ sostituito, sino alla
nomina del nuovo direttore, da altro dipendente dell’Office regional
di qualifica dirigenziale ovvero, in mancanza, da un dipendente di
categoria D, secondo quanto disposto dal regolamento interno di
organizzazione e funzionamento, il quale stabilisce altresi’
l’ammontare del trattamento economico eventualmente dovuto al
sostituto.
6. L’accertamento di gravi violazioni di legge o di regolamento,
di gravi e reiterate irregolarita’ amministrative, di violazioni
delle direttive di cui all’art. 2, comma 3, o, senza giustificato
motivo, delle previsioni del piano operativo annuale di cui al comma
4 del medesimo articolo, nonche’ l’accertamento di gravi disfunzioni
o mancanze tali da compromettere il regolare funzionamento
dell’Office regional costituisce giusta causa di recesso dal
contratto di lavoro del direttore generale.

Art. 8 Organo di controllo 1. L’organo di controllo e’ nominato con deliberazione della Giunta regionale e dura in carica tre anni. 2. L’organo di controllo puo’ essere costituito in forma monocratica o collegiale. In tale ultimo caso, il collegio e’ costituito da tre membri. I revisori sono scelti tra soggetti esperti in materia di amministrazione e contabilita’ pubblica iscritti nel registro dei revisori contabili. I compensi spettanti ai componenti dell’organo di controllo sono stabiliti nella deliberazione di nomina. 3. All’organo di controllo spetta la verifica sulla regolarita’ della gestione amministrativa e contabile dell’Office regional, del cui esito riferisce alla Regione, per il tramite dell’assessorato competente, formulando eventuali rilievi e suggerimenti. 4. L’organo di controllo puo’, in qualunque momento, effettuare ispezioni e controlli ed accedere ai documenti dai quali traggono origine le spese dell’Office regional. 5. L’organo di controllo e’ tenuto a fornire alla Regione, per il tramite dell’assessorato competente, informazioni sulle ispezioni effettuate e, su richiesta, ogni altra informazione o notizia cui abbia accesso nell’esercizio delle sue funzioni.

Art. 9
Vigilanza
1. La Regione, per il tramite dell’organo di controllo e
dell’assessorato competente, esercita la vigilanza sul regolare
funzionamento dell’office regional e sulla conformita’ dell’attivita’
svolta alle direttive di cui all’art. 2, comma 3, e al piano
operativo annuale di cui al comma 4 del medesimo articolo.
2. Per l’esercizio delle funzioni di vigilanza, la Regione puo’
disporre verifiche, anche in loco, e formulare specifiche richieste
al direttore generale.

Art. 10 Finanziamento dell’Office regional 1. Le entrate dell’Office regional sono costituite: a) da un fondo annuale assegnato dalla Regione per le spese di funzionamento e per lo svolgimento delle attivita’ istituzionali; b) da redditi e proventi patrimoniali; c) da eventuali finanziamenti, contributi e rimborsi degli enti locali; d) da eventuali assegnazioni finanziarie da parte della Regione per l’attuazione di specifiche iniziative promozionali su richiesta della Regione medesima; e) dai corrispettivi percepiti da soggetti pubblici e privati per le gestioni e lo svolgimento delle attivita’ economiche di cui all’art. 3, comma 1, lettera g). 2. L’assegnazione del fondo annuale di cui al comma 1, lettera a), e’ disposta con deliberazione della Giunta regionale, entro i limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio della Regione e sulla base del bilancio preventivo e del piano operativo annuale di riferimento, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria relativa all’esercizio di competenza. Alla liquidazione delle risorse in dotazione al fondo si procede in due soluzioni, una a titolo di acconto e l’altra a saldo, in relazione alle esigenze di cassa dei due enti e alla progressiva attuazione del piano operativo annuale di cui all’art. 2, comma 4.

Art. 11 Gestione finanziaria e contabile 1. Entro il 30 novembre di ogni anno, l’Office regional propone all’assessorato competente e, per il suo tramite, alla Giunta regionale, per l’approvazione, il bilancio di previsione per l’anno successivo, redatto in termini di competenza, nel rispetto dei principi di unita’, universalita’, veridicita’, pareggio finanziario e pubblicita’. 2. Gli stanziamenti sul bilancio di previsione hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per i servizi per conto terzi. 3. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, fatte salve le eccezioni previste per legge. 4. L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno e rappresenta l’unita’ temporale della gestione; dopo il 31 dicembre non possono piu’ effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell’esercizio scaduto. 5. Le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse. 6. Tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. 7. La gestione finanziaria e’ unica e sono vietate le gestioni di entrate e di spese non iscritte in bilancio. 8. Il bilancio di previsione e’ redatto in pareggio finanziario complessivo. 9. La dimostrazione dei risultati di gestione del bilancio avviene mediante il rendiconto, che comprende il conto del bilancio, il conto del patrimonio e la relazione illustrativa dell’attivita’ svolta nell’anno ed e’ proposto all’approvazione della Giunta regionale entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio finanziario di riferimento. La relazione illustrativa deve contenere, oltre alle informazioni relative al bilancio, anche quelle relative al raggiungimento degli obiettivi fissati dalle direttive di cui all’art. 2, comma 3, e le informazioni riferite all’attuazione delle attivita’ programmate di cui al piano operativo dell’anno di riferimento. 10. Il conto del bilancio dimostra, rispetto alle previsioni, i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio e si conclude con la dimostrazione del contenuto contabile di amministrazione, in termini di avanzo, pareggio e disavanzo. 11. Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale. 12. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, gli indirizzi e le direttive tecniche concernenti ogni altro adempimento connesso alla gestione finanziaria e contabile dell’office regional.

Art. 12
Personale dell’Office regional
1. Il personale dell’Office regional appartiene al comparto unico
regionale ed il relativo rapporto di lavoro e’ regolato dai contratti
collettivi stipulati dall’Agenzia regionale per le relazioni
sindacali, ai sensi degli articoli 37 e seguenti della legge
regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell’organizzazione
dell’Amministrazione regionale della Valle d’Aosta e revisione della
disciplina del personale).

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