REGIONE VALLE D’AOSTA LEGGE REGIONALE 26 maggio 2009, n. 10 (Modificazione alle leggi regionali 28 dicembre 1984, n. 76 (Ccostituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell’industria edilizia), e 28 novembre 1986, n. 56)

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 42 del 31-10-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d’Aosta n. 24 del 16 giugno 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modificazione all’art. 3 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76 1. Al comma primo dell’art. 3 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell’industria edilizia), le parole: «, alle cooperative edilizie a proprieta’ individuale, nonche’ agli Enti pubblici territoriali» sono sostituite dalle seguenti: «e alle cooperative edilizie a proprieta’ individuale».

Art. 2
Modificazioni all’art. 4 della legge regionale n. 76/1984
1. Al numero 4) del comma primo dell’art. 4 della legge regionale
n. 76/1984, le parole: «25 anni» sono sostituite dalle seguenti:
«trent’anni».
2. Il numero 9) del comma primo dell’art. 4 della legge regionale
n. 76/1984 e’ abrogato.

Art. 3
Abrogazione dell’art. 6 della legge regionale n. 76/1984
1. L’art. 6 della legge regionale n. 76/1984 e’ abrogato.

Art. 4
Modificazione all’art. 5 della legge regionale
28 novembre 1986, n. 56
1. Il comma 1 dell’art. 5 della legge regionale 28 novembre 1986,
n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore
delle cooperative edilizie), e’ sostituito dal seguente:
«1. La durata massima dei mutui e’ pari a quella stabilita per i
mutui di cui alla legge regionale n. 76/1984, ai sensi del
regolamento regionale di cui all’art. 4 della medesima legge.».

Art. 5
Abrogazioni
1. Gli articoli 6 e 19 della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9
(Assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008,
modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di
previsione per l’anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il
triennio 2008/2010), sono abrogati.

Art. 6
Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge e’ dichiarata urgente ai sensi dell’art. 31,
comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrera’
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione autonoma Valle d’Aosta.
Aosta, 26 maggio 2009.
ROLLANDIN

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-31&task=dettaglio&numgu=42&redaz=009R0542&tmstp=1257585499799

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