REGIONE VALLE D’AOSTA LEGGE REGIONALE 26 maggio 2009, n. 11 (Incentivi regionali, per l’anno 2009, per il rinnovo tecnologico del parco auto e moto circolante in Valle d’Aosta.)

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 42 del 31-10-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d’Aosta
n. 24 del 16 giugno 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto e finalita’
1. La presente legge, nel quadro della politica comunitaria,
statale e regionale tesa allo sviluppo di una mobilita’ sostenibile e
al miglioramento della qualita’ dell’aria e dell’ambiente attraverso
la riduzione delle emissioni inquinanti, in conformita’ alle
previsioni del Piano regionale per il risanamento, il miglioramento
ed il mantenimento della qualita’ dell’aria per gli anni 2007/2015,
approvato ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge regionale 30
gennaio 2007, n. 2 (Disposizioni in materia di tutela
dall’inquinamento atmosferico ed approvazione del Piano regionale per
il risanamento, il miglioramento ed il mantenimento della qualita’
dell’aria per gli anni 2007/2015), promuove, per l’anno 2009, il
rinnovo tecnologico del parco auto e moto circolante in Valle d’Aosta
mediante la concessione di incentivi per l’acquisto, a seguito di
demolizione di quelli tecnologica-mente piu’ obsoleti, di nuovi
veicoli a minor impatto ambientale.
2. Al fine di rafforzare ulteriormente le misure tendenti alla
riduzione dei gas-serra, la presente legge incentiva inoltre
l’acquisto di veicoli ecologici ad alimentazione ibrida, elettrica o
con carburanti alternativi meno inquinanti.

Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) autovettura, un veicolo destinato al trasporto di persone,
avente al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
b) autocarro, un veicolo destinato al trasporto di cose e delle
persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse;
c) motocarro, un veicolo a tre ruote destinato al trasporto di
cose;
d) motoveicolo per trasporti specifici, un veicolo a tre ruote
destinato al trasporto di determinate cose o di persone in
particolari condizioni e caratterizzato dall’essere munito
permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
e) ciclomotore, un veicolo a motore a due o tre ruote avente le
seguenti caratteristiche:
1) motore di cilindrata non superiore a 50 cm3, se termico;
2) capacita’ di sviluppare su strada orizzontale una
velocita’ fino a 45 km/h;
f) quadriciclo leggero, un veicolo a quattro ruote la cui massa
a vuoto, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e’
inferiore o pari a 350 chilogrammi, la cui velocita’ massima per
costruzione e’ inferiore o uguale a 45 km/h e avente una delle
seguenti caratteristiche:
l) cilindrata del motore inferiore o pari a 50 cm3 per i
motori ad accensione comandata;
2) potenza massima netta inferiore o uguale a 4 kW per gli
altri motori a combustione interna;
3) potenza nominale continua massima inferiore o uguale a 4
kW per i motori elettrici;
g) quadriciclo pesante, un veicolo a quattro ruote diverso da
quello di cui alla lettera f), la cui massa a vuoto, esclusa la massa
delle batterie per i veicoli elettrici, e’ inferiore o pari a 400
chilogrammi, 550 chilogrammi per i veicoli destinati al trasporto di
merci, e la cui potenza massima netta del motore e’ inferiore a 15
kW;
h) motociclo, un veicolo a due ruote destinato al trasporto di
persone in numero non superiore a due, compreso il conducente.

Art. 3
Demolizione e acquisto di nuove autovetture
1. La Regione concede un contributo di euro 1.300 per l’acquisto
di autovetture nuove di fabbrica immatricolate come Euro 4 o Euro 5,
che emettono non oltre 140 grammi di CO2 per chilometro, a fronte
della sostituzione, mediante demolizione, di altra autovettura
immatricolata come Euro 0, Euro 1 o Euro 2.
2. Se le autovetture di nuova immatricolazione sono dotate di
filtro antiparticolato (FAP o DPF), il contributo e’ di euro 1.500.
3. Qualora il beneficiario del contributo sia un soggetto
handicappato in situazione di gravita’, portatore di gravi
difficolta’ motorie certificate ai sensi degli articoli 3 e 4 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate),
ovvero un soggetto grande invalido del lavoro, portatore di gravi
difficolta’ motorie, i’ contributi di cui al presente articolo sono
concessi a prescindere dal requisito relativo al livello massimo di
emissioni di CO2 per chilometro di cui al comma 1.

Art. 4
Demolizione e acquisto di nuove autovetture con alimentazione a gas
metano, GPL, elettrica e ad idrogeno
1. La Regione concede un contributo di euro 1.500 per l’acquisto
di autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore per la
circolazione con alimentazione del motore, esclusiva o doppia, con
gas metano o GPL o con alimentazione del motore elettrica o ad
idrogeno, a fronte della sostituzione, mediante demolizione, di altra
autovettura immatricolata come Euro 0, Euro 1 o Euro 2.
2. Il contributo di cui al presente articolo non e’ cumulabile
con quello di cui all’art. 3.

Art. 5
Demolizione e acquisto di nuovi autocarri
1. La Regione concede un contributo di euro 1.300 per l’acquisto
di autocarri nuovi di fabbrica di peso complessivo non superiore a
3,5 tonnellate immatricolati come Euro 4 o Euro 5, a fronte della
sostituzione, mediante demolizione, con altro autocarro avente sin
dalla prima immatricolazione la medesima categoria e peso complessivo
non superiore a 3,5 tonnellate ed immatricolato come Euro 0, Euro 1 o
Euro 2.
2. Se gli autocarri di nuova immatricolazione sono dotati di
filtro antiparticolato (FAP o DPF), il contributo e’ di euro 1.500.

Art. 6 Demolizione e acquisto di nuovi autocarri con alimentazione a gas metano, GPL, elettrica e ad idrogeno 1. La Regione concede un contributo di euro 1.500 per l’acquisto di autocarri nuovi di fabbrica ed omologati dal costruttore per la circolazione con alimentazione del motore, esclusiva o doppia, con gas metano o GPL o con alimentazione del motore elettrica o ad idrogeno, a fronte della sostituzione, mediante demolizione, di altro autocarro immatricolato come Euro 0, Euro 1 o Euro 2. 2. Il contributo di cui al presente articolo non e’ cumulabile con quello di cui all’art. 5.

Art. 7
Riconversione
1. La Regione concede un contributo di euro 500 per la
riconversione dell’alimentazione di autovetture e di autocarri
immatricolati come Euro 0 o superiori con installazione di impianto a
gas metano o a GPL.
2. Ai fini dell’ammissibilita’ a contributo, la riconversione
deve essere certificata da un’officina autorizzata all’installazione
degli impianti e deve risultare dalla carta di circolazione.

Art. 8 Demolizione e acquisto di nuovi motocarri o di nuovi motoveicoli per trasporti specifici 1. La Regione concede un contributo di euro 500 per l’acquisto di motocarri nuovi di fabbrica immatricolati come Euro 2 o superiori, a fronte della sostituzione, mediante demolizione, di altro motocarro immatricolato come Euro 0 o Euro 1. 2. La Regione concede un contributo di euro 500 per l’acquisto di motoveicoli per trasporti specifici nuovi di fabbrica immatricolati come Euro 2 o superiori, a fronte della sostituzione, mediante demolizione, di altro motoveicolo per trasporti specifici immatricolato come Euro 0 o Euro 1.

Art. 9 Demolizione e acquisto di nuovi ciclomotori, quadricicli leggeri e pesanti o motocicli 1. La Regione concede un contributo di euro 300 per l’acquisto di ciclomotori e di quadricicli leggeri o pesanti nuovi di fabbrica immatricolati come Euro 2 o Euro 3, a fronte della sostituzione, mediante demolizione, di altro ciclomotore o quadriciclo leggero o pesante immatricolato come Euro 0 o Euro 1. Il contributo e’ di euro 500 nel caso di ciclomotori e di quadricicli leggeri o pesanti nuovi di fabbrica a propulsione elettrica. 2. La Regione concede un contributo di euro 300 per l’acquisto di motocicli nuovi di fabbrica immatricolati come Euro 3, a fronte della sostituzione, mediante demolizione, di altro motociclo immatricolato come Euro 0 o Euro 1. Il contributo e’ di euro 500 nel caso di motocicli nuovi di fabbrica a propulsione elettrica.

Art. 10
Iniziative ammissibili a contributo
1. Sono ammesse a contributo le iniziative di demolizione e nuovo
acquisto o di riconversione realizzate a decorrere dal 1° gennaio
2009 e fino al 31 dicembre 2009, con conclusione delle pratiche di
immatricolazione ed eventuale demolizione non oltre il 30 giugno
2010.
2. I contributi di cui alla presente legge sono concessi in
regime de minimis in conformita’ alla normativa comunitaria vigente
in materia, per tutte le iniziative di demolizione e acquisto o di
riconversione.

Art. 11
Beneficiari
1. Possono beneficiare dei contributi di cui alla presente legge:
a) i soggetti residenti in un comune della Regione;
b) gli enti religiosi e le parrocchie aventi sede in Valle
d’Aosta;
c) le cooperative e le associazioni iscritte all’albo regionale
delle cooperative di servizi sociali o all’albo regionale degli enti
ausiliari, che gestiscono, senza fini di lucro, in convenzione con la
Regione, con un ente locale o con l’Azienda regionale sanitaria USL
della Valle d’Aosta, strutture o servizi sociali per l’assistenza, la
riabilitazione o il reinserimento sociale di soggetti in situazione
di disagio;
d) le imprese individuali o le societa’, aventi sede in Valle
d’Aosta e risultanti in attivita’ presso il registro delle imprese, e
le imprese agricole aventi sede in Valle d’Aosta, attive ma non
iscritte presso il registro delle imprese ai sensi dell’art. 2, comma
3, della legge 25 marzo 1997, n. 77 (Disposizioni in materia di
commercio e di camere di commercio);
e) i consorzi di miglioramento fondiario costituiti ai sensi
del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la
bonifica integrale);
f) le organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale (ONLUS)
di cui all’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
(Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e
delle organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale);
g) le societa’ e le associazioni sportive dilettantistiche
aventi sede in Valle d’Aosta, affiliate ad una Federazione sportiva
nazionale;
h) le associazioni iscritte nel registro regionale delle
organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione
sociale di cui all’art. 6 della legge regionale 22 luglio 2005, n. 16
(Disciplina del volontariato e dell’associazionismo di promozione
sociale. Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1994, n. 12
(Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini
invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d’Aosta), e
abrogazione delle leggi regionali 6 dicembre 1993, n. 83, e 9
febbraio 1996, n. 5).
2. I contributi di cui alla presente legge possono essere
concessi anche nel caso in cui l’acquisto sia effettuato dal coniuge,
da un parente entro il secondo grado oppure da un familiare
convivente del proprietario del veicolo demolito, a condizione che
anche questi sia residente in Valle d’Aosta.

Art. 12
Presentazione delle domande
1. I soggetti che intendono beneficiare dei contributi di cui
alla presente legge devono presentare alla struttura regionale
competente in materia di contingentamento, di seguito denominata
struttura competente, apposita domanda, corredata della seguente
documentazione:
a) nel caso di demolizione e acquisto di un nuovo veicolo,
copia del contratto di acquisto o di locazione finanziaria o del
certificato di proprieta’ rilasciato dal pubblico registro
automobilistico, oltre alla domanda di cancellazione per demolizione
o copia del certificato di rottamazione, relativi al veicolo
demolito, e alla documentazione rilasciata dal venditore attestante
la tipologia, le caratteristiche tecniche e la categoria Euro del
veicolo acquistato;
b) qualora il veicolo demolito sia intestato ad un familiare
convivente di cui all’art. 11, comma 2, certificato di stato di
famiglia;
c) nel caso di riconversione dell’alimentazione del veicolo,
copia della carta di circolazione aggiornata all’avvenuta
installazione del nuovo impianto e copia della certificazione
rilasciata dall’officina autorizzata all’installazione.
2. La documentazione di cui al comma 1, lettera a), nonche’ la
fattura di acquisto del nuovo veicolo o la ricevuta fiscale
attestante l’intervento di installazione del nuovo impianto, se non
disponibili all’atto della presentazione della domanda, devono essere
prodotte alla struttura competente entro sei mesi dalla presentazione
della medesima, pena la mancata erogazione del contributo.
3. Per il ricevimento delle domande di contributo e per lo
svolgimento delle attivita’ di comunicazione inerenti allo stato dei
relativi procedimenti amministrativi, la struttura competente puo’
avvalersi, in conformita’ alla normativa vigente, di soggetti esterni
all’amministrazione regionale.

Art. 13
Rinvio
1. La disciplina di ogni altro adempimento inerente al
procedimento preordinato alla concessione dei contributi di cui alla
presente legge e’ demandata alla Giunta regionale che vi provvede con
propria deliberazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.

Art. 14
Cumulabilita’
1. I contributi di cui alla presente legge sono cumulabili con
qualsiasi altro contributo previsto dalla normativa statale vigente
in materia di incentivi al rinnovo del parco circolante e
all’acquisto di veicoli ecologici.

Art. 15
Disposizioni finanziarie
1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge e’
determinato complessivamente in euro 1.500.000 per l’anno 2009.
2. L’onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di
previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno
finanziario 2009 e di quello pluriennale per il triennio 2009/2011
negli obiettivi programmatici 2.2.1.09 (Ambiente e sviluppo
sostenibile) e 1.3.1 (Funzionamento dei servizi regionali).
3. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1 si provvede
negli stessi bilanci, mediante l’utilizzo delle risorse iscritte
nell’obiettivo programmatico 3.1 (Fondi globali), al capitolo 69020
(Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) a
valere sugli accantonamenti previsti ai seguenti punti dell’allegato
n. 1 ai bilanci stessi:
a) B.1.3 (Interventi regionali volti ad incentivare le imprese
industriali ed artigiane) per 520.000 euro nell’anno 2009;
b) B.1.4 (Attuazione del piano energetico-ambientale) per euro
980.000 nell’anno 2009.
4. Per l’applicazione della presente legge, la Giunta regionale
e’ autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta
dell’assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze,
le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16 Dichiarazione d’urgenza 1. La presente legge e’ dichiarata urgente ai sensi dell’art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrera’ in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d’Aosta. Aosta, 26 maggio 2009. ROLLANDIN

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-31&task=dettaglio&numgu=42&redaz=009R0543&tmstp=1257585499799

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