REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 3 giugno 2009, n. 19

Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 24 dicembre 2008, n. 43 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria. Legge finanziaria 2009) e altre disposizioni di natura finanziaria.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 42 del 31-10-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 9 del 3
giugno 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
Sostituzione dell’art. 1 della legge regionale n. 24 dicembre 2008,
n. 43 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione Liguria. Legge finanziaria 2009)
1. L’art. 1 della legge regionale n. 43/2008 e’ sostituito dal
seguente:
«Art. 1. (Indebitamento). – 1. Il livello massimo di
indebitamento da autorizzarsi con legge di bilancio, ai sensi
dell’art. 56 della legge regionale n. 26 marzo 2002, n. 15
(Ordinamento contabile della Regione Liguria) e’ fissato per l’anno
2009 in euro 183.000.000,00.».

Art. 2
Modifica dell’art. 15 della legge regionale n. 43/2008
1. Il comma 2 dell’art. 15 della legge regionale n. 43/2008 e’
sostituito dal seguente:
«2. Nel triennio 2009-2011 sono finanziate opere di edilizia
sanitaria per l’importo complessivo di euro 43.150.000,00 con la
seguente modulazione: anno 2010 euro 19.150.000,00 e anno 2011 euro
24.000.000,00.».

Art. 3
Inserimento degli articoli 15-bis, 15-ter, 15-quater,
15-quinquies e 15-sexies nella legge regionale n. 43/2008
1. Dopo l’art. 15 della legge regionale n. 43/2008 sono inseriti
i seguenti:
«Art. 15-bis. (Programma di investimenti a favore delle Province
per programmi a regia provinciale). – 1. Per l’anno 2009 il Programma
di investimenti a favore delle Province per programmi a regia
provinciale e’ finanziato in euro 20.000.000,00.
2. Sono finanziati gli interventi infrastrutturali localizzati
nel territorio ligure:
a) per un importo di euro 10.000.000,00 per interventi di
adeguamento della rete viaria trasferita ai sensi della legge
regionale n. 22 gennaio 1999, n. 3 (Conferimento agli enti locali di
funzioni e compiti amministrativi della Regione in edilizia
residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazioni, viabilita’,
trasporti e aree naturali protette) e successive modifiche ed
integrazioni;
b) per un importo di euro 5.500.000,00 per il finanziamento del
Fondo regionale per l’attuazione del Piano degli Interventi di cui
all’art. 7 della legge regionale n. 5 aprile 1994, n. 18 (Norme sulle
procedure di programmazione) e successive modifiche ed integrazioni;
c) per un importo di euro 4.500.000,00 per interventi di cui
alla legge regionale n. 17 febbraio 2000, n. 9 (Adeguamento della
disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni
amministrative in materia di protezione civile ed antincendio) e
successive modifiche ed integrazioni.
3. Una quota pari ad euro 1.000.000,00 dell’importo di cui al
comma 2, lettera a) e’ anticipata alla Provincia di Savona, per i
lavori urgenti di messa in sicurezza del versante franato nel mese di
marzo 2009 in localita’ Capo Noli.
Art. 15-ter. (Fondo regionale per l’attuazione del Piano degli
Interventi). – 1. Il Fondo regionale per l’attuazione del Piano degli
Interventi 2009, di cui all’art. 15-bis, comma 2, lettera b), e’
ripartito nelle seguenti quote provinciali: 31 per cento per la
Provincia di Genova, 23 per cento rispettivamente per la Provincia di
Imperia, per la Provincia di Savona e per la Provincia di La Spezia.
2. Il Piano degli Interventi, di cui all’art. 7 della 1.r. n.
18/1994 per l’anno 2009 e’ disciplinato in via transitoria dal
Protocollo di intesa Regione-Province, approvato con deliberazione
della Giunta regionale n. 730 del 1° luglio 2005, e successive
modificazioni e integrazioni, nelle more dell’attuazione dell’art. 46
della legge regionale n. 4 luglio 2008, n. 24 (Disciplina di riordino
delle Comunita’ montane, disposizioni per lo sviluppo della
cooperazione intercomunale e norme a favore dei piccoli Comuni).
3. Le domande di finanziamento sono presentate alle Province dai
soggetti beneficiari individuati nell’art. 5 del Protocollo d’intesa,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
4. Le Province, avvalendosi della Commissione mista, curano
l’istruttoria delle domande di finanziamento e adottano, entro i
sessanta giorni successivi, gli atti relativi all’individuazione dei
progetti ammessi al finanziamento, ai fini della formulazione della
proposta al Consiglio regionale -Assemblea legislativa della Liguria.
Art. 15-quater. (Programma di investimenti a favore dei Comuni).
– 1. Per l’anno 2009 e’ finanziato un Programma di interventi
infrastrutturali a favore dei Comuni con una dotazione di curo
9.000.000,00.
2. Sono finanziati gli interventi infrastrutturali articolati
sulle seguenti aree:
a) Viabilita’, urbanistica e opere di difesa a mare per un
importo di euro 4.700.000,00;
b) Edilizia pubblica e scolastica, riqualificazione urbana per
un importo di curo 1.300.000,00;
c) Tutela ambiente e parchi per un importo di euro
1.400.000,00;
d) Beni culturali e infrastrutture sportive per un importo di
euro 1.600.000,00.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge la Giunta regionale determina i criteri e le modalita’
di selezione degli interventi da finanziare e fissa la quota da
destinare ai piccoli Comuni ai sensi dell’art. 46 della 1.r. n.
24/2008.
4. Fermo restando l’importo massimo di cui al comma 1, sono
consentite compensazioni tra gli importi previsti per area nel limite
del 10 per cento della dotazione stabilita.
Art. 15-quinquies.(Finanziamento straordinario per l’integrazione
modale e tariffaria). – 1. Per l’anno 2009 e’ stanziato l’importo di
euro 1.000.000,00 a favore del Comune di Genova per l’integrazione
tariffaria tra i servizi di trasporto pubblico operanti sul
territorio comunale e per l’avvio e la sperimentazione di un servizio
di collegamento tra l’aeroporto internazionale Cristoforo Colombo e
le stazioni ferroviarie di Genova Brignole e Genova Piazza Principe.
Art. 15-sexies. (Finanziamento straordinario per l’integrazione
modale). – 1. Per l’anno 2009 e’ stanziato l’importo di euro
280.000.00 a favore della Provincia di Savona per garantire agli
utenti del terminal crociere di Savona i collegamenti intermodali e
consentire un agevole utilizzo del servizio ferroviario.».

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-31&task=dettaglio&numgu=42&redaz=009R0582&tmstp=1257585499799

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