Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-10-2010) 28-01-2011, n. 3124 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 14 gennaio 2009 il giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Roma ha dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio proposta dal pubblico ministero a conclusione delle indagini avviate nei confronti di G. R., G.F., G.A. e D.F. F., per essere stato tardivamente depositato il documento attestante l’esito di accertamenti su un’autovettura.

Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, denunciando la abnormità del provvedimento e osservando che l’omesso deposito di alcuni atti dell’indagine preliminare determina, secondo la giurisprudenza di legittimità, solo l’inutilizzabilità degli atti stessi, ma non la nullità della successiva richiesta di rinvio a giudizio.

Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema, con sentenza n. 25957 in data 26 marzo 2009, hanno affrontato il problema dei rapporti fra il giudice e il pubblico ministero in rapporto al fenomeno della regressione, quando ritenuta anomala, del processo ad una fase precedente.

Nella motivazione di quel deliberato l’organo supremo di nomofilachia ha rilevato non essere conforme al sistema, per le caratteristiche di assoluta atipicità e residualità del fenomeno, dilatare il concetto di abnormità fino ad utilizzarlo impropriamente per far fronte a situazioni di illegittimità considerate altrimenti non inquadrabili nè rimediabili. Ed il limite logico per evitare un eccessivo ricorso alla categoria della abnormità è rappresentato, innanzi tutto, dai cd. vizi innocui, che si riscontrano nei casi in cui vi è una irrilevanza sopravvenuta dell’anomalia, dovuta ad un successivo provvedimento o ad una situazione processuale che ne ha fatto venir meno la rilevanza: sono ipotesi in cui il giudice ha esercitato un potere che non gli spettava, ma non si è comunque realizzata alcuna stasi del processo, anche se vi sia stata indebita regressione, le cui conseguenze siano tuttavia rimediabili con attività propulsive legittime.

In tale ottica hanno considerato, ancora, le Sezioni Unite che l’abnormità funzionale, riscontrabile nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, va limitata all’ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo. Solo in siffatta ipotesi il pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo;

negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice.

Non è, dunque, caratterizzante della abnormità la regressione del procedimento, nel senso di "ritorno" dalla fase del dibattimento – o, come nel caso presente, dell’udienza preliminare – a quella delle indagini preliminari, in quanto l’esercizio legittimo dei poteri del giudice può comportare siffatta regressione. Se si consente al pubblico ministero di invocare il sindacato della Corte di Cassazione in ogni caso in cui essa è stata disposta dal giudice, si rende possibile tale sindacato avverso tutti provvedimenti di quel tipo, eludendosi così il principio di tassatività delle impugnazioni.

Conclusivamente, se l’atto del giudice è espressione di un potere riconosciutogli dall’ordinamento, sì è in presenza di un regresso "consentito" anche se i presupposti che ne legittimano l’emanazione siano stati ritenuti sussistenti in modo errato; mentre non importa che il potere sia stato male esercitato, giacchè in tal caso esso sfocia in un atto illegittimo, ma non abnorme.

In applicazione del suesposto principio osserva la Corte che, nel caso in esame, non sussiste alcun impedimento per il P.M. alla rinnovazione della richiesta di rinvio a giudizio; onde il provvedimento adottato dal giudice dell’udienza preliminare non è qualificabile sotto alcun profilo di abnormità, poichè il contenuto dell’atto non è avulso dal sistema e gli effetti di esso non sono tali da pregiudicare in concreto lo sviluppo successivo del procedimento.

Esclusa l’abnormità del provvedimento, ne deriva la non autonoma impugnabilità. Rimane, conseguentemente, travolta e assorbita ogni censura diretta a contrastare la declaratoria di nullità della richiesta di rinvio a giudizio.
P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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