Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-10-2010) 28-01-2011, n. 3122

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 13 ottobre 2009 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha disposto l’archiviazione del procedimento relativo alle indagini avviate a seguito della querela proposta da L.M.A. ed altri, nei confronti dei soggetti succedutisi nella carica di liquidatore della cooperativa "Anni Verdi Onlus". La decisione è stata assunta in esito all’udienza camerale tenutasi a seguito dell’opposizione all’archiviazione.

Ha proposto ricorso per cassazione la L., affidandolo a un solo motivo. Con esso denuncia violazione del contraddittorio, per essersi omesso di notificare l’avviso di fissazione dell’udienza camerale al difensore della persona offesa.

Agli atti vi è una memoria difensiva dell’interesse del querelato M.P. con la quale si eccepisce l’inammissibilità del ricorso, in quanto tardivamente proposto, nonchè la sua infondatezza.

Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo.

A norma dell’art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a), il termine per impugnare i provvedimenti emessi a seguito di procedimento in camera di consiglio è di quindici giorni; la decorrenza di esso prende data dalla notificazione dell’avviso di deposito. Nel caso di specie la notifica dell’avviso di deposito è stata effettuata alla L. presso il difensore, domiciliatario ex art. 33 Disp. Att. c.p.p., in data 27 ottobre 2009, per cui il deposito del ricorso per cassazione andava effettuato entro il giorno 11 novembre 2009. E’, conseguentemente, fuori termine l’impugnazione proposta il 14 dicembre 2009.

Non è prospettabile una mancata decorrenza del termine per essere stata omessa la notifica al difensore in quanto tale. Ed invero, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema, a seguito di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione sono destinatari dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale soltanto i soggetti indicati nell’art. 409 c.p.p., comma 2, ossia il pubblico ministero, la persona sottoposta ad indagini e la persona offesa: dunque con esclusione del difensore della persona offesa, non essendo applicabile in proposito, per la natura specifica e prevalente della disciplina dell’art. 409 c.p.p., l’art. 127 c.p.p., comma 2; vedansi in tal senso Cass. 21 ottobre 2006 n. 3191/97 e la successiva conforme Cass. 10 gennaio 2003 n. 3441; nonchè Cass. 11 aprile 2003 n. 24087, la cui difformità è soltanto apparente, avendo in quel caso la persona offesa espressamente delegato il difensore a sostituirla in camera di consiglio: tant’e che nella motivazione è riaffermato il principio di carattere generale secondo cui "in ragione della specifica e prelevante disciplina dettata dall’art. 409 c.p.p., rispetto a quella di cui all’art. 127 c.p.p., destinatari dell’avviso dell’udienza in camera di consiglio fissata ex art. 410, comma 3, sono soltanto i soggetti indicati nel comma 2 del primo articolo".

E di tutta evidenza che, se al difensore non era dovuto l’avviso di fissazione dell’udienza in camera di consiglio, neppure gli era dovuto l’avviso di deposito del provvedimento dopo l’emissione di questo. Conseguentemente il dies a quo del termine per impugnare non può che essere individuato nella data della notifica alla parte, con le conseguenze già viste.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguendo le statuizioni di cui all’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento della spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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