REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 5 giugno 2009, n. 22 (Attuazione degli articoli 159, comma 1, 148 e 146, comma 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modifiche e integrazioni)

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 42 del 31-10-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 10 del
17 giugno 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
Ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
Finalita’
1. In attesa dell’emanazione della disciplina regionale di
riordino della materia, la presente legge da’ attuazione alle
disposizioni di cui agli articoli 159, comma 1, 148 e 146, comma 6,
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio
2002, n.137) e successive modifiche e integrazioni, di seguito
denominato Codice, mediante l’adeguamento della vigente legislazione
regionale.

Art. 2
Commissioni locali per il paesaggio
1. Entro il termine stabilito dall’art. 159, comma 1 del Codice,
i comuni e le province istituiscono, ai sensi dell’art. 148 del
Codice, singolarmente o preferibilmente in forma associata,
Commissioni locali per il paesaggio costituenti organi di supporto
tecnico-scientifico per la gestione delle funzioni subdelegate in
materia di paesaggio e idonee a garantire il requisito di
differenziazione tra attivita’ di tutela paesaggistica ed esercizio
di funzioni in materia urbanistico-edilizia, a norma dell’art. 146,
comma 6, del Codice.
2. Le Commissioni esprimono pareri obbligatori in relazione ai
procedimenti:
a) di rilascio di autorizzazioni paesaggistiche per ogni
tipologia di intervento di natura pubblica o privata;
b) di rilascio di pareri su istanze di condono edilizio o di
accertamento di compatibilita’ paesaggistica ai sensi degli articoli
167 e 181 del Codice;
c) di rilascio di pareri nell’ambito dell’iter di formazione di
strumenti urbanistici attuativi o progetti urbanistici operativi in
ambiti o su immobili soggetti a vincoli paesaggistici;
d) di assunzione dei provvedimenti cautelari di cui all’art.
150 del Codice;
e) di irrogazione dei provvedimenti sanzionatori di cui
all’art. 167 del Codice.
3. Le Commissioni locali per il paesaggio sono composte da almeno
tre e non piu’ di cinque membri scelti dal comune e dalla provincia
tra gli iscritti all’Albo regionale degli esperti in materia di
bellezze naturali, istituito ai sensi dell’art. 3 della legge
regionale n. 21 agosto 1991, n. 20 (Riordino delle competenze per
l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze
naturali) e successive modifiche e integrazioni, ovvero tra soggetti
dotati di documentata, qualificata professionalita’ o
specializzazione nella materia del paesaggio. Il responsabile del
procedimento comunale e provinciale partecipa ai lavori della
Commissione senza diritto di voto e svolge funzioni di relatore.
4. La Commissione locale per il paesaggio dura in carica cinque
anni. I componenti possono essere rinominati per una sola volta.
5. Le sedute della Commissione del paesaggio sono valide con la
presenza della meta’ piu’ uno dei componenti. Nella prima seduta la
Commissione elegge il Presidente fra i suoi componenti. Le
deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di
parita’ prevale il voto del Presidente.
6. I comuni e le province possono, con proprio regolamento,
stabilire ulteriori disposizioni di dettaglio per il funzionamento
delle Commissioni.
7. I comuni e le province sono tenuti a trasmettere alla Regione
copia del provvedimento istitutivo della Commissione locale per il
paesaggio contenente il nominativo dei singoli componenti. Ogni
variazione alla composizione della Commissione e’ comunicata alla
Regione.

Art. 3 Differenziazione tra i responsabili dei procedimenti in materia paesaggistica ed i responsabili dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia 1. In attuazione dell’art. 146, comma 6, del Codice, i comuni e le province, entro il termine di cui all’art. 2, comma 1, individuano un responsabile tecnico dei procedimenti in materia paesaggistica distinto dal responsabile dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia, anche facendo ricorso a forme associative con i comuni contermini od altri enti pubblici, ai sensi delle disposizioni del Capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e successive modifiche e integrazioni. 2. I comuni e le province sono tenuti a trasmettere tempestivamente alla Regione copia degli atti da cui risulti l’assolvimento del requisito di differenziazione a norma del comma 1 e a comunicare ogni variazione successiva alla Regione.

Art. 4 Verifica degli adempimenti di cui agli articoli 2 e 3. Decadenza dall’esercizio delle funzioni subdelegate e riparto delle competenze inerenti le funzioni autorizzatorie. 1. Entro il termine di cui all’art. 159, comma 1, del Codice, la Regione provvede alla verifica dell’attuazione da parte dei comuni e delle province degli adempimenti di cui agli articoli 2 e 3, al fine di accertare la rispondenza ai requisiti stabiliti dall’art. 146, comma 6, del Codice per l’esercizio delle funzioni autorizzatorie subdelegate ed approva, con provvedimento del Direttore generale del Dipartimento Pianificazione territoriale, l’elenco degli enti locali riconosciuti idonei a proseguire l’esercizio delle funzioni autorizzatorie subdelegate e di quelli riconosciuti non idonei. 2. Tale elenco e’ notificato al Ministero per i beni e le attivita’ culturali, nonche’ ai competenti uffici periferici ed e’ pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. L’elenco e’ aggiornato con le medesime modalita’ a seguito delle variazioni intervenute relativamente ai suddetti requisiti 3. Ove i comuni e le province non provvedano ad attuare gli adempimenti previsti negli articoli 2 e 3 entro il termine di cui al comma 1, si verifica l’automatica ed immediata decadenza dell’esercizio delle funzioni subdelegate in materia di rilascio di autorizzazioni paesaggistiche di cui alle disposizioni della legge regionale n. 18 marzo 1980, n. 15 (Subdelega ai comuni delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali e norme in merito al Monte di Portofino) e della 1.r. 20/1991 e successive modifiche e integrazioni, con conseguente nuovo riparto di competenze come di seguito indicato: a) riattribuzione alla Regione delle funzioni autorizzatorie gia’ subdelegate alla provincia inadempiente; b) conferimento alla provincia, che abbia attuato gli adempimenti di cui agli articoli 2 e 3, delle funzioni autorizzatorie gia’ subdelegate ai comuni inadempienti; c) riattribuzione alla Regione delle funzioni autorizzatorie gia’ subdelegate ai comuni inadempienti nel caso di cui alla lettera b) qualora la provincia sia inadempiente.

Art. 5 Riacquisizione dell’esercizio delle funzioni autorizzatorie subdelegate 1. I comuni e le province che successivamente alla scadenza del termine di cui all’art. 159, comma 1, del Codice attuino gli adempimenti previsti negli articoli 2 e 3, riacquisiscono le funzioni autorizzatorie ad essi subdelegate in base alla vigente legislazione regionale in materia di paesaggio, a decorrere dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della modifica dell’elenco di cui all’art. 4.

Art. 6
Disposizioni transitorie
1. Le Commissioni edilizie integrate di cui all’art. 2 della 1.r.
n. 15/1980 e successive modifiche e integrazioni e le Commissioni
provinciali di lavoro di cui all’art. 6, comma 2, della legge
regionale 20/1991 e successive modifiche e integrazioni continuano ad
operare fino alla data di insediamento delle Commissioni locali per
il paesaggio di cui all’art. 2 e, comunque, fino alla scadenza del
termine di cui all’art. 159, comma 1, del Codice.

Art. 7 Abrogazione di norme e sostituzioni 1. Fermo restando quanto disposto dall’art. 6, sono abrogate le seguenti disposizioni regionali: a) l’art. 2 della legge regionale 15/1980 e successive modifiche e integrazioni; b) l’art. 4 della legge regionale 20/1991 e successive modifiche e integrazioni; c) la legge regionale n. 15 novembre 1983, n. 39 (Composizione e funzionamento delle Commissioni provinciali per la compilazione degli elenchi delle bellezze naturali di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497). 2. I riferimenti alla Commissione edilizia integrata contenuti nella vigente legislazione regionale sono da intendersi relativi alla Commissione locale per il paesaggio.

Art. 8 Dichiarazione d’urgenza 1. La presente legge regionale e’ dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 5 giugno 2009 BURLANDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-31&task=dettaglio&numgu=42&redaz=009R0585&tmstp=1257585499800

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