REGIONE LOMBARDIA LEGGE REGIONALE 29 giugno 2009, n. 9 ( Modifica a leggi regionali e altre disposizioni in materia di attivita’ commerciali.)

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 42 del 31-10-2009

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale
della Regione Lombardia n. 26 del 30 giugno 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Disposizioni per la valorizzazione del commercio
nei centri storici
1. I comuni possono individuare, limitatamente al centro storico
e contestualmente alla promozione di progetti ed iniziative
finalizzati alla sua valorizzazione, zone aventi valore storico e
artistico di pregio dove l’esercizio del commercio e’ sottoposto a
particolari condizioni ai fini della salvaguardia dell’ambiente
originario, quale testimonianza della cultura locale.
2. I comuni tutelano l’identita’ dei luoghi urbani di pregio
anche tramite la valorizzazione delle attivita’ commerciali
storicamente presenti nell’area. A tal fine i comuni possono
individuare, nelle zone di cui al comma 1, le attivita’ commerciali
espressione delle tipicita’ locali per valorizzarne le
caratteristiche merceologiche nel contesto storico e artistico in cui
si sono sviluppate, mediante adeguate forme di sostegno e promozione.

Art. 2 Modifiche alla legge regionale n. 22/2000 in materia di vendite straordinarie e di orari degli esercizi commerciali 1. Alla legge regionale 3 aprile 2000, n. 22 (Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali) sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo l’art. 5 e’ inserito il seguente: «Art. 5.1 (Sanzioni per le violazioni della disciplina delle vendite straordinarie). – 1. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente titolo sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.»; b) alla lettera b) del comma 5 dell’art. 5-bis le parole «dei mesi di maggio, agosto e» sono sostituite dalle parole «di uno dei mesi di maggio, agosto o»; c) alla lettera d) del comma 5 dell’art. 5bis la parola «tre» e’ sostituita con la parola «cinque»; d) al comma 8 dell’art. 5-bis le parole «e previo accordo unanime dello stesso con le organizzazioni di cui al comma 1» sono sostituite con le parole «e previo accordo dello stesso con le organizzazioni delle imprese e dei lavoratori dipendenti del comparto commerciale piu’ rappresentative a livello provinciale, sentite le associazioni dei consumatori; limitatamente alle organizzazioni delle imprese, in caso di mancato accordo a livello provinciale, con quella piu’ rappresentativa a livello regionale.»; e) dopo il comma 8 dell’art. 5-bis sono inseriti i seguenti: «8-bis. Il comune puo’ autorizzare, per gli ambiti territoriali di cui all’art. 4-bis della 1egge regionale 23 luglio 1999, n. 14 (Norme in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 – Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59), un incremento di giornate di apertura domenicale e festiva delle attivita’ commerciali ulteriore rispetto a quello di cui ai commi 5, 6, 7 e 8, concordate con le organizzazioni delle imprese e dei lavoratori dipendenti del comparto commerciale piu’ rappresentative a livello provinciale interessate dal distretto.»; «8-ter. I comuni, nel valutare le ulteriori aperture di cui ai commi 8 e 8-bis, tengono conto in particolare degli impegni assunti dalle imprese commerciali interessate per la salvaguardia e, ove possibile, la crescita del livello occupazionale.»; f) dopo il comma 9 dell’art. 5-bis e’ inserito il seguente: «9-bis. In deroga a quanto previsto dal presente articolo, nei comuni in cui si svolgono i mercati domenicali o festivi a valenza storica o di particolare pregio di cui all’art. 3 bis della legge regionale 21 marzo 2000, n. 15 (Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche), e’ consentita l’apertura al pubblico degli esercizi commerciali limitatamente alle giornate e agli orari in cui si svolgono tali mercati.»; g) alla lettera b) del comma 10 dell’art. 5-bis le parole «o turistica» sono soppresse; h) dopo il comma 11 dell’art. 5-bis e’ inserito il seguente: «11-bis. Salvo che non cadano nella giornata di sabato, nel caso di deroga ad una o piu’ delle festivita’ di cui al comma 11, le stesse sono computate tra quelle di cui al comma 5, lettera d).»; i) la lettera d) del comma 13 dell’art. 5-bis e’ sostituita dalla seguente: «d) esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante, articoli di giardinaggio, mobili, libri, materiali audiovisivi, opere d’arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, oggetti religiosi e artigianato locale;», j) dopo il comma 2 dell’art. 5-ter e’ aggiunto il seguente: «2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui all’art. 5-bis, commi 2, 3, 4 e 12 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 200 euro per gli esercizi di vicinato, da 1.000 euro a 3.000 euro per la tipologia delle medie strutture di vendita e da 3.000 euro a 10.000 euro per la tipologia delle grandi strutture di vendita.» .

Art. 3 Modifiche alla legge regionale 15/2000 in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche 1. Alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 15 (Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 4-bis dell’art. 3 le parole «all’art. 4-ter» sono sostituite con le parole «all’art. 8, comma 4-ter. »; b) il comma 6 dell’art. 7 e’ sostituito dal seguente: «6. Il subentrante per causa di morte puo’ continuare provvisoriamente l’attivita’ con l’obbligo di comunicare l’avvenuto sub-ingresso entro un anno dalla morte del titolare dell’autorizzazione.» ; c) dopo il comma 4-ter dell’art. 8 sono aggiunti i seguenti: «4-quater. L’operatore che risulta sprovvisto della carta di esercizio prevista dall’art. 2, comma 6-quater, e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro. La medesima sanzione si applica anche nel caso di mancato aggiornamento della carta di esercizio entro novanta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti.»; «4-quinquies. Le sanzioni di cui al comma 4-quater si applicano a decorrere dall’anno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (BURL) dei provvedimenti di cui all’art. 4, comma 2.»

Art. 4
Modifiche alla legge regionale n. 14/1999 in materia di commercio, in
attuazione del d.lgs. 114/1998)
1. Alla legge regionale 23 luglio 1999, n. 14 (Norme in materia,
di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114 «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a
norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59») sono
apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 1 dell’art. 3; al comma 2
dell’art. 3; ai commi 1 e 2 dell’art.o 4; ai commi 5 e 8 dell’art.
14, la parola «triennale» e’ sostituita dalla parola «pluriennale»;
b) dopo il comma 2 dell’articolo 3 e’ inserito il seguente:
«2-bis. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio
regionale la relazione sull’attuazione del programma pluriennale per
lo sviluppo del settore commerciale.»;
c) dopo l’art. 4 e’ inserito il seguente: «Art. 4-bis
(Distretti del commercio). – 1. I comuni singoli o associati, anche
su iniziativa delle associazioni imprenditoriali maggiormente
rappresentative per il settore del commercio a livello provinciale, e
comunque previo accordo con le stesse e con quelle dei lavoratori
maggiormente rappresentative per il settore del commercio a livello
provinciale, sentite le associazioni dei consumatori, possono
proporre alla Regione l’individuazione di ambiti territoriali
configurabili come distretti del commercio, intesi quali ambiti e
iniziative nelle quali i cittadini, le imprese e le formazioni
sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del commercio il
fattore di integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui
dispone il territorio, per accrescere l’attivita’, rigenerare il
tessuto urbano e sostenere la competitivita’ delle sue polarita’
commerciali. L’ambito territoriale del distretto del commercio e’
individuato sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale,
sentita la commissione consiliare competente. Al fine di valorizzare
le caratteristiche peculiari di tali ambiti, soggetti pubblici e
privati possono proporre interventi di gestione integrata per lo
sviluppo del contesto urbano di riferimento. » ;
d) dopo il comma 16-quinquies dell’art. 5 e’ aggiunto il
seguente: «16-sexies. Il comune, entro dieci giorni dal rilascio
dell’autorizzazione di cui al comma 1, procede alla pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione (BURL) di un avviso contenente gli
elementi identificativi dell’insediamento commerciale autorizzato,
nonche’ la data della seduta della conferenza di servizi che ha
deliberato l’accoglimento della domanda.»;
e) dopo l’art. 5 e’ inserito il seguente: «Art. 5-bis
(Autorizzazioni non attivate). – L’autorizzazione all’apertura di una
grande struttura di vendita e’ revocata qualora il titolare non inizi
l’attivita’ commerciale entro due anni dal rilascio.
In caso di comprovata necessita’ determinata da cause non
imputabili al titolare dell’autorizzazione e sulla base dell’istanza
presentata dal titolare medesimo, il comune puo’ prorogare
l’autorizzazione, per una sola volta, con provvedimento motivato fino
ad un massimo di due anni dalla scadenza del termine di cui al comma
1.
Entro il termine di cui al comma 2 puo’ essere richiesta, al
comune territorialmente competente, ulteriore proroga
dell’autorizzazione, previo parere positivo della conferenza di
servizi, ai sensi dell’art. 5.
La conferenza di cui al comma 3 verifica l’adeguatezza delle
condizioni di compatibilita’ e di sostenibilita’ dell’insediamento
commerciale gia’ autorizzato al contesto socio-economico, ambientale,
infrastrutturale e territoriale, procedendo ad una eventuale
riformulazione delle stesse, qualora non piu’ attuali.» .

Art. 5
Vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici
1. Per l’avvio della attivita’ di vendita di prodotti al
dettaglio di qualsiasi genere per mezzo di apparecchi automatici
resta fermo l’obbligo della dichiarazione di inizio attivita’
produttiva (DIAP), di cui all’art. 5 della legge regionale 2 febbraio
2007, n. 1 (Strumenti di competitivita’ per le imprese e per il
territorio della Lombardia); le successive attivazioni e cessazioni
di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari sono
comunicate con cadenza semestrale alla ASL territorialmente
competente per il comune nel quale hanno luogo le attivazioni e
cessazioni stesse, mediante invio di elenchi cumulativi contenenti
gli estremi della DIAP relativa all’avvio della attivita’ o di
autorizzazioni precedentemente ottenute.
2. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in
apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo e’ soggetta alle
medesime disposizioni previste per l’apertura di un esercizio di
vendita.
3. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1 relative ad
attivita’ di vendita di prodotti alimentari sono punite con le
sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 6
novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa
ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei
regolamenti comunitari nel medesimo settore); le violazioni delle
disposizioni di cui al comma 1 relative ad attivita’ di vendita di
prodotti non alimentari sono punite con la sanzione amministrativa
pecuniaria di 1.500 euro.

Art. 6 Procedure telematiche 1. Ai fini della semplificazione amministrativa e del monito-raggio delle attivita’ commerciali i comuni, entro il termine stabilito dalla Giunta regionale, adottano per l’espletamento delle procedure amministrative inerenti le attivita’ commerciali, la procedura telematica definita dalla Regione Lombardia ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 1/2007 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 7 Norma transitoria 1. I commi 3 e 4 dell’art. 5-bis della legge regionale n. 14/99, come introdotti dall’articolo 4, comma 1, lettera e), si applicano anche alle autorizzazioni per grande struttura di vendita oggetto di proroga alla data di entrata in vigore della presente legge, allo scadere della proroga medesima.

Art. 8 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda. Milano, 29 giugno 2009 FORMIGONI Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/845 del 23 giugno 2009

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-31&task=dettaglio&numgu=42&redaz=009R0587&tmstp=1257585499800

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