REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 3 novembre 2008, n. 50

Regolamento concernente le procedure per l’individuazione delle Zone speciali di conservazione e delle Zone di protezione speciale, per l’adozione e l’approvazione delle relative misure di conservazione e dei piani di gestione delle aree protette provinciali, nonche’ la composizione, le funzioni e il funzionamento della cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai e le disposizioni per la valutazione di incidenza (articoli 37, 38, 39, 45, 47 e 51 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 42 del 31-10-2009

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige. n. 52 del 23 dicembre 2008)
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Visti gli artt. 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.670, recante
«Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti
lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;
Visti gli articoli 37, 38, 39, 45, 47 e 51 della legge
provinciale 23 maggio 2007, n. 11, concernente «Governo del
territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree
protette»;
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2763 del 24
ottobre 2008 recante ad oggetto «Riapprovazione con modifiche del
regolamento concernente le procedure per l’individuazione delle Zone
speciali di conservazione e delle Zone di protezione speciale, per
l’adozione e l’approvazione delle relative misure di conservazione e
dei piani di gestione delle aree protette provinciali, nonche’ la
composizione, le funzioni e il funzionamento della cabina di regia
delle aree protette e dei ghiacciai e le disposizioni per la
valutazione di incidenza (articoli 37, 38, 39, 45, 47 e 51 della
legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11), a seguito delle
osservazioni mosse dalla Corte dei Conti – Sezione di Controllo»;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto e definizioni
1. In attuazione dei seguenti articoli della legge provinciale 23
maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei
corsi d’acqua e delle aree protette) questo regolamento definisce:
a) le procedure di competenza della Provincia per
l’individuazione delle zone speciali di conservazione e delle zone di
protezione speciale, nonche’ per l’adozione e l’approvazione delle
relative misure di conservazione, ai sensi degli articoli 37 e 38;
b) le procedure per l’approvazione dei piani di gestione, ai
sensi degli articoli 45 e 47;
c) la disciplina per la composizione ed il funzionamento della
cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai, ai sensi
dell’articolo 51;
d) la disciplina del procedimento di valutazione dell’incidenza
di piani e di progetti non direttamente connessi e necessari alla
gestione di siti o di zone previsti dall’articolo 39 che possano
avere incidenze significative su tali siti, singolarmente o
congiuntamente ad altri piani e progetti, tenendo conto degli
obiettivi di conservazione dei medesimi.
2. Nel prosieguo di questo regolamento:
a) la legge provinciale n. 11 del 2007 e’ indicata come «legge
provinciale»;
b) i siti di importanza comunitaria, le zone di protezione
speciale e le zone speciali di conservazione sono indicati
rispettivamente come «SIC», «ZPS» e «ZSC»;
c) i SIC, le ZPS e le ZSC, ove indistintamente considerati,
sono indicati come «siti e zone»;
d) i comuni o le loro forme associative o le comunita’
individuati dall’accordo di programma come soggetto responsabile per
la conservazione delle riserve e per la predisposizione del piano di
gestione, ai sensi dell’articolo 47, comma 1, della legge provinciale
sono indicati come «soggetto responsabile»;
e) la struttura provinciale competente in materia di
conservazione della natura e’ indicata come «struttura provinciale
competente».

Art. 2 Procedura per l’individuazione delle ZPS 1. Previa consultazione del comune e della comunita’ territorialmente interessata, la struttura provinciale competente trasmette l’elenco delle ZPS e la relativa documentazione tecnico-scientifica, corredata da cartografia e da un documento di specificazione degli obiettivi di tutela naturalistico-ambientale, ai comuni ed alle comunita’ territorialmente interessati, alle amministrazioni separate dei beni di uso civico, ai proprietari forestali di almeno 100 ettari all’interno di ogni singola zona nonche’, ove l’elenco contenga delle ZPS ricadenti all’interno del territori dei parchi naturali provinciali, agli enti di gestione dei medesimi; i predetti enti e soggetti esprimono il proprio parere entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione. 2. I comuni e le comunita’ territorialmente interessati pubblicano l’avviso di ricevimento della documentazione relativa all’individuazione delle ZPS al rispettivo albo per trenta giorni consecutivi. Nel medesimo periodo chiunque puo’ prendere visione della documentazione e presentare osservazioni scritte nel pubblico interesse ai comuni ed alle comunita’ medesime. 3. La Giunta provinciale, tenuto conto delle osservazioni e dei pareri pervenuti dai comuni e dalle comunita’ ai sensi dei commi 1 e 2 nonche’ dei pareri degli enti di gestione dei parchi, individua le ZPS, sentito il comitato scientifico delle aree protette che si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta, secondo quanto disposto dall’articolo 52, comma 1, lettera c), della legge provinciale. 4. I provvedimenti previsti dal comma 3 e la relativa documentazione sono inviati al Ministero competente in materia ambientale ai fini del perfezionamento delle procedure previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 3 Adozione e approvazione delle misure di conservazione generali e specifiche delle ZPS 1. Ai sensi dell’articolo 38, comma 2, della legge provinciale, la struttura provinciale competente trasmette il documento contenente le misure di conservazione generali delle ZPS ai comuni, alle comunita’, agli enti di gestione dei parchi naturali provinciali, alle amministrazioni separate dei beni di uso civico, ai comitati agricoli territoriali di sviluppo rurale territorialmente interessati nonche’ ai proprietari forestali di almeno 100 ettari ricadenti all’interno di ogni singola zona; i predetti enti e soggetti esprimono il proprio parere entro quaranta giorni dal ricevimento della documentazione. 2. I comuni e le comunita’ territorialmente interessati pubblicano l’avviso di ricevimento della documentazione relativa alle misure di conservazione generali delle ZPS al rispettivo albo per trenta giorni consecutivi. In tale periodo chiunque puo’ prendere visione della documentazione e presentare osservazioni nel pubblico interesse ai comuni ed alle comunita’ medesime. 3. La Giunta provinciale, tenuto conto dei pareri e delle osservazioni pervenuti dai comuni e dalle comunita’ ai sensi dei commi 1 e 2 nonche’ dei pareri degli enti di gestione dei parchi previsti dal comma 1, approva le misure di conservazione generali sentito il Consiglio delle autonomie locali. 4. Per l’adozione e l’approvazione delle misure di conservazione specifiche delle ZPS, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, lettera c), della legge provinciale, trova applicazione la procedura prevista dai commi 1, 2 e 3 di questo articolo, con l’esclusione della trasmissione agli enti di gestione dei parchi naturali provinciali. 5. Qualora i siti e zone siano gestiti attraverso i piani di gestione, previsti dall’articolo 38, comma 5, della legge provinciale, le misure di conservazione specifiche sono definite nell’ambito dei piani stessi e approvati dalla Giunta provinciale, secondo la procedura definita dalla Giunta medesima ai sensi dell’articolo 41, comma 4, della legge provinciale. 6. Per la modifica delle misure di conservazione generali e specifiche si applica la procedura prevista dai commi 1 e 3; per le misure di conservazione specifiche non si procede alla loro trasmissione agli enti di gestione dei parchi naturali provinciali. 7. I provvedimenti di approvazione delle misure di conservazione sono inviati al Ministero competente in materia ambientale.

Art. 4
Adozione e approvazione delle misure di conservazione specifiche per
le ZPS ricadenti all’interno dei parchi naturali provinciali
1. Ai sensi degli articoli 38, comma 3, lettera a), e 43, comma
2, lettera f), della legge provinciale, le misure di conservazione
specifiche delle ZPS ricadenti all’interno dei parchi naturali
provinciali sono predisposte ed approvate dagli enti di gestione dei
parchi naturali provinciali nell’ambito della procedura di adozione
del piano di parco, disciplinata dal regolamento previsto
dall’articolo 43, comma 8, della legge provinciale, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 38, commi 1 e 6, della legge
provinciale medesima.

Art. 5
Adozione e approvazione delle misure di conservazione
specifiche per le ZPS gestite attraverso la rete di riserve
1. Ai sensi dell’articolo 38, comma 3, lettera b), della legge
provinciale, le misure di conservazione specifiche delle ZPS gestite
attraverso la rete delle riserve sono definite nell’ambito del piano
di gestione, previsto dall’articolo 47, comma 2, della legge
provinciale, approvato secondo la procedura prevista dall’articolo 11
di questo regolamento, acquisito il parere della struttura
provinciale competente.

Art. 6
Procedura per l’individuazione delle ZSC
1. Per l’individuazione delle ZSC si applica la procedura
prevista dall’articolo 2.
2. Ai fini della designazione delle ZSC, i provvedimenti di
individuazione e la relativa documentazione sono inviati al Ministero
competente in materia ambientale.

Art. 7
Adozione e approvazione delle misure
di conservazione generali e specifiche delle ZSC
1. Per l’adozione e l’approvazione delle misure di conservazione
generali e specifiche delle ZSC si applica la procedura prevista
dagli articoli 3, 4 e 5.
2. Ai fini del perfezionamento delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia, i provvedimenti di approvazione delle
misure di conservazione sono inviati al Ministero competente in
materia ambientale.

Art. 8
Approvazione dei piani di gestione delle riserve naturali provinciali
1. In relazione a quanto previsto dall’articolo 45, comma 1,
della legge provinciale, la struttura provinciale competente valuta
la necessita’ di adottare un piano di gestione.
2. Ove sia riconosciuta tale necessita’, la struttura provinciale
competente predispone il progetto di piano di gestione e lo trasmette
ai comuni, alle comunita’, alle amministrazioni dei beni di uso
civico territorialmente interessati nonche’ ai proprietari forestali
di almeno 100 ettari ricadenti all’interno del territorio della
riserva; tali enti e soggetti esprimono il proprio parere entro
sessanta giorni dal ricevimento del progetto di piano.
3. Se le riserve naturali provinciali sono adiacenti al
territorio dei parchi naturali provinciali, il progetto di piano e’
altresi’ trasmesso agli enti di gestione dei parchi, che si esprimono
sulla coerenza del progetto di piano di gestione con il piano di
parco entro sessanta giorni dal ricevimento.
4. I comuni e le comunita’ territorialmente interessati
pubblicano l’avviso di ricevimento del progetto di piano al
rispettivo albo per trenta giorni consecutivi. In tale periodo
chiunque puo’ prendere visione del progetto di piano e presentare
osservazioni ai comuni ed alle comunita’ medesimi.
5. Qualora le riserve naturali provinciali comprendano foreste
demaniali, la struttura provinciale competente attiva un tavolo di
confronto e di consultazione con l’Agenzia provinciale delle foreste
demaniali per la predisposizione del piano di gestione, ai sensi
dell’articolo 45, comma 1, della legge provinciale.
6. La Giunta provinciale, tenuto conto dei pareri e delle
osservazioni, pervenuti dai comuni e dalle comunita’ ai sensi dei
commi 2 e 4 nonche’ dei pareri degli enti di gestione dei parchi
previsti dal comma3, approva il piano di gestione, previo parere del
comitato scientifico delle aree protette, che si esprime entro
sessanta giorni dal ricevimento.

Art. 9
Approvazione dei piani di gestione delle riserve locali comunali
1. Qualora i comuni interessati intendano dotarsi di un piano di
gestione, ai sensi dell’articolo 45, comma 6, della legge
provinciale, adottano il progetto di piano, in coerenza con le
previsioni del piano regolatore generale e pubblicano l’avviso del
deposito del progetto di piano all’albo per trenta giorni
consecutivi. Intale periodo chiunque puo’ prendere visione del
progetto di piano e presentare osservazioni.
2. A decorrere dalla data di adozione del progetto di piano, i
comuni sospendono ogni determinazione sulle domande di concessione o
sulle denunce di inizio attivita’ relative agli interventi che
possono comprometterne o renderne piu’ gravosa l’attuazione,
individuati dal comune con l’atto di adozione del progetto di piano.
3. Il piano di gestione, eventualmente modificato in conseguenza
dell’accoglimento delle osservazioni previste dal comma 1, e’
definitivamente approvato dal comune o dai comuni territorialmente
interessati, previo parere del comitato scientifico delle aree
protette, che si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento; il
piano e’ tra smesso alla struttura provinciale competente.
4. Se la riserva locale comunale e’ compresa all’interno di siti
o zone, il piano di gestione deve essere coerente con il piano di
gestione e con le misure di conservazione dei suddetti siti o zone.

Art. 10 Approvazione dei piani di gestione delle riserve locali private 1. Per l’individuazione e l’istituzione di aree quali riserve locali private, ai sensi dell’articolo 35, comma12, della legge provinciale, le Regole di Spinale e Manez, la Magnifica comunita’ di Fiemme ed i soggetti privati, sulla base di idonei studi, che dimostrino il valore ambientale dei luoghi, e di un piano di gestione, che definisca gli obiettivi di conservazione e i relativi vincoli di tutela, possono presentare domanda al comune territorialmente interessato o concludere con lo stesso accordi, secondo quanto previsto dalla legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio). 2. L’adozione e l’approvazione del piano di gestione e delle relative varianti sono effettuate nell’ambito delle procedure di definizione e di approvazione del piano regolatore generale, di cui il piano medesimo costituisce parte integrante; per l’approvazione del piano di gestione e’ acquisito il parere del comitato scientifico delle aree protette. 3. Se la riserva locale privata e’ compresa all’interno di siti o zone, il piano di gestione deve essere coerente con il piano di gestione e con le misure di conservazione dei suddetti siti o zone.

Art. 11
Approvazione dei piani di gestione della rete di riserve
1. Secondo quanto disposto dall’articolo 47 della legge
provinciale, il progetto di piano di gestione della rete di riserve
e’ adottato dalla Giunta provinciale e dal soggetto responsabile,
individuato ai sensi del medesimo articolo 47, comma i, e depositato
a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi, decorrenti
dal giorno successivo a quello di pubblicazione all’albo del soggetto
responsabile della deliberazione di adozione del progetto di piano.
Nel periodo di deposito chiunque puo’ prendere visione del progetto
di piano e presentare osservazioni al soggetto responsabile.
2. Il soggetto responsabile trasmette, per l’acquisizione dei
rispettivi pareri, il progetto di piano all’Agenzia provinciale delle
foreste demaniali, alla Magnifica comunita’ di Fiemme, alle Regole di
Spinale e Manez, alle amministrazioni dei beni di uso civico se
territorialmente interessati, agli enti di gestione dei parchi
naturali provinciali confinanti con riserve facenti parte della rete
di riserve nonche’ ai proprietari forestali di almeno 100 ettari
all’interno della rete di riserve.
3. Gli enti e i soggetti indicati nel comma 2 esprimono il
proprio parere entro sessanta giorni dal ricevimento del progetto di
piano.
4. Dalla data di adozione del progetto di piano prevista dal
comma I, i comuni sospendono ogni determinazione sulle domande di
concessione o sulle denunce di inizio attivita’ relative agli
interventi che possono comprometterne o renderne piu’ gravosa
l’attuazione, individuati con l’atto di adozione del progetto di
piano medesimo.
5. Il soggetto responsabile adotta in via definitiva il progetto
di piano, eventualmente modificato a seguito dell’accoglimento dei
pareri e delle osservazioni pervenuti e lo trasmette alla Provincia.
6. La Giunta provinciale approva il piano di gestione adottato
entro il termine di centoventi giorni dal ricevimento, previo parere
del comitato scientifico delle aree protette; nel caso in cui il
piano di gestione riguardi siti e zone e’ acquisito inoltre il parere
del Consiglio delle autonomie locali.
7. In sede di approvazione la Giunta provinciale puo’ apportare
quelle modifiche al piano che non comportano sostanziali innovazioni.
8. Il piano di gestione entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione della deliberazione di approvazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.

Art. 12 Disposizioni comuni 1. Costituiscono elementi essenziali dei piani di gestione: a) la descrizione delle caratteristiche fisiche e biologiche dell’area nonche’ dei valori culturali, paesaggistici e socio-economici riferibili alla stessa e agli ambiti territoriali circostanti; b) la cartografia di base riportante almeno i seguenti tematismi: uso del suolo, assetto vegetazionale, emergenze faunistiche e vegetali, distribuzione della proprieta’ fondiaria; c) la definizione degli obiettivi di conservazione, delle misure attive, delle priorita’ d’intervento e dei criteri di esecuzione idonei a conseguirli; d) l’armonizzazione delle eventuali proposte di valorizzazione didattico culturale con gli obiettivi di gestione; e) l’individuazione degli indicatori piu’ idonei a descrivere lo stato di conservazione e ad attuare le strategie di monitoraggio; f) la definizione delle eventuali misure di conservazione specifiche; g) la durata del piano. 2. Gli elementi essenziali dei piani di gestione previsti dal comma 1 possono essere specificati con deliberazione della Giunta provinciale. 3. I piani di gestione sono predisposti in coerenza con i piani forestali e montani, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera b), della legge provinciale. 4. Ai sensi dell’articolo 99, comma 2, della legge provinciale, qualora i piani di gestione previsti da questo capo impongano vincoli alla fruibiita’ dei diritti di uso civico esistenti, l’approvazione dei piani stessi e’ subordinata all’espletamento della procedura stabilita dall’articolo 18, commi 2 e 3, della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell’amministrazione dei beni di uso civico).

Art. 13 Funzioni e composizione della cabina di regia 1. La cabina di regia svolge le funzioni previste dall’articolo 51 della legge provinciale. 2. La cabina di regia e’ costituita dalla Giunta provinciale, nel rispetto del principio delle pari opportunita’, ed e’ composta da: a) l’assessore competente in materia di aree protette con funzioni di presidente della cabina; b) i presidenti dei parchi naturali provinciali; c) il presidente del comitato di gestione trentino del consorzio del Parco nazionale dello Stelvio; d) quattro membri, di cui uno in rappresentanza delle reti di riserve, qualora attivate, e tre scelti tra isindaci dei comuni territorialmente interessati da aree protette, designati dal Consiglio delle autonomie locali; e) due membri in rappresentanza dei proprietari forestali, la proprieta’ dei quali sia ricompresa per almeno 100 ettari all’interno di siti o zone; f) un rappresentante designato dall’associazione provinciale delle amministrazioni separate dei beni di uso civico; g) il dirigente preposto al dipartimento provinciale competente in materia di conservazione della natura; h) due membri designati congiuntamente dalle associazioni protezioniste maggiormente rappresentative a livello provinciale che costituiscono articolazioni di associazioni nazionali aventi come fine statutario la conservazione dell’ambiente naturale; i) un membro designato congiuntamente dalle organizzazioni provinciali professionali agricole; j) due membri designati dagli organismi associativi a livello provinciale degli imprenditori; k) un membro designato dall’associazione venatoria piu’ rappresentativa della provincia di Trento e un membro designato dalle associazioni piscatorie maggiormente rappresentative a livello provinciale; l) un membro designato dalla Trentino S.p.a.; m) un rappresentante designato dalla Societa’ degli alpinisti tridentini (SAT). 3. Ai fini della costituzione della cabina regia, i soggetti e organismi previsti dal comma 2 oltre al membro effettivo designano anche un membro supplente; il membro supplente partecipa alle sedute della cabina di regia in caso di assenza o impedimento del corrispondente membro effettivo. 4. L’assessore competente in materia di aree protette nomina il proprio supplente con funzioni di vicepresidente.

Art. 14 Criteri per il funzionamento 1. Il funzionamento della cabina di regia e’ disciplinato con apposito regolamento interno approvato dai due terzi dei componenti della cabina stessa, attenendosi ai seguenti criteri: a) la cabina e’ convocata dal presidente ogni volta che si renda necessario ovvero qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti; b) nell’avviso di convocazione, da inoltrarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, sono indicati il giorno, l’ora, il luogo della riunione stessa nonche’ l’ordine del giorno della discussione; c) la riunione e’ valida con la presenza della meta’ piu’ uno dei componenti; d) le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parita’ prevale il voto del presidente.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-31&task=dettaglio&numgu=42&redaz=009R0031&tmstp=1257585499800

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