Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-12-2010) 28-01-2011, n. 3097 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Alrimo che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Milano ha emesso sentenza predibattimentale di non doversi procedere nei confronti degli imputati in epigrafe in ordine al reato di lesioni colpose gravi per mancanza di tempestiva querela.

L’imputazione trae origine dal ricovero ospedaliero di G. A.M. presso l’Ospedale (OMISSIS) ove il 6 marzo 2006 fu sottoposta ad intervento di bypass iliaco femorale sinistro.

Subito dopo l’intervento si manifestò ischemia acuta dell’arto inferiore destro che impose, il successivo 10 marzo, un nuovo intervento di rivascolarizzazione. La paziente fu dimessa il 16 marzo 2006 e successivamente venne ripetutamente ricoverata presso altra istituzione sanitaria per interventi riabilitativi.

Ai sanitari che ebbero in cura la donna in occasione del primo ricovero è stato addebitato di aver ritardato l’inquadramento diagnostico e terapeutico dell’ischemia postoperatoria all’arto destro e di non aver quindi adottato le terapie prescritte per fronteggiare gli esiti di tale complicanza, così cagionandole lesioni personali gravi.

Il giudice ha ritenuto che la donna ebbe immediata consapevolezza della connessione tra la patologia insorta nell’arto destro e l’attività dei sanitari che la ebbero in cura in occasione dell’intervento chirurgico. Al più, si può concedere che tale piena consapevolezza sia stata acquisita all’atto della dimissione dall’istituto riabilitativo dopo l’ultimo ricovero, cioè nell’agosto del 2006. Da tale momento a quello della presentazione della querela, avvenuta il giorno 11 febbraio 2007, non risulta che siano intervenute ulteriori visite, consulenze medico-legali o altri eventi che abbiano consentito di acquisire informazioni aggiuntive in ordine all’illecito ipotizzato. Di qui la valutazione di tardività della querela.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica deducendo violazione di legge. Dopo aver evocato i principi enunciati in materia dalla giurisprudenza di legittimità si rimarca che il termine per proporre la querela decorre dal momento in cui la vittima ha avuto piena consapevolezza dei tratti obiettivi e subiettivi dell’illecito, cioè , negli illeciti del genere di quello in esame, dall’epoca in cui è stata acquisita la consapevolezza che l’evento trae origine da una condotta colposa dei sanitari. Nel caso di specie la paziente ha subito preso cognizione della connessione tra la patologia insorta ed il primo intervento chirurgico, ma non disponeva in origine di elementi per ravvisare condotte colpose. Solo nel gennaio 2007, esasperata dalle incertezze in ordine alle origini del suo stato critico, si è rivolta ad un medico legale presentando tutta la documentazione clinica; e solo in tale momento ha ricevuto conferma ai suoi iniziali sospetti in ordine ad un’ipotesi di responsabilità colposa dei sanitari. Tale colpa, d’altra parte, non era ricollegabile ad errori commessi nel corso dell’atto operatorio bensì solo ad un negligente ritardo diagnostico nell’individuare le complicanze ischemiche, sicchè è comprensibile che tale consapevolezza sia stata acquisita in un momento successivo.

2.1 Gli imputati hanno presentata due memorie difensive, con le quali si evidenzia, tra l’altro, che l’indagine medico-legale del gennaio 2007 è soltanto ipotizzata, giacchè l’unica consulenza medica agli atti è quella disposta nell’anno 2007 dal pubblico ministero dopo la presentazione della querela. Neppure tale indagine medica contiene alcun riferimento, anche solo implicito, all’evocata consulenza del gennaio del 2007, nè tale indagine è menzionata nell’atto di querela. Tale documento non è stato prodotto neppure nella sede predibattimentale quando si è discusso della tempestività del gravame.

3. Il ricorso è inammissibile. La pronunzia impugnata reca una diffusa analisi dei tratti più significativi della vicenda in esame e perviene alla conclusione in fatto che dopo l’agosto 2006 la vittima non ebbe informazioni aggiuntive circa le cause della patologia e le eventuali responsabilità dei sanitari. Se ne inferisce, sul piano giuridico, che la querela è tardiva alla stregua dei principi elaborati nella materia dalla giurisprudenza di legittimità. Tale apprezzamento, fondato su definite e significative acquisizioni probatorie è immune da vizi logico-giuridici e non è sindacabile nella presente sede di legittimità.

Il ricorrente, peraltro, tenta di sindacare tale valutazione introducendo nella ricostruzione dei fatti una circostanza che assume decisiva: una visita medico-legale svoltasi nel gennaio 2007 a seguito della quale sarebbe emersa la condotta colposa dei sanitari connessa alla tardiva diagnosi dell’ischemia all’arto destro. Orbene, come correttamente argomentato dagli imputati, di tale visita medica non vi è traccia alcuna nella pronunzia impugnata che, pure, non ha mancato di esaminare tutti i tratti della vicenda. Lo stesso ricorrente prospetta per la prima volta nella presente sede di legittimità l’esistenza dell’atto ridetto senza tuttavia fornire alcun ragguaglio sulla fonte da cui l’informazione è stata tratta.

Traspare, dunque, che il gravame è privo della necessaria specificità e quindi inammissibile; non essendo stata posta questa Suprema Corte nella condizione di esprimere una valutazione sulla censura dedotta alla luce di obiettive, documentate acquisizioni probatorie.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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