REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI BOLZANO) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 2008, n. 67 ( Modifica del regolamento di esecuzione relativo all’ordinamento del commercio.)

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 42 del 31-10-2009

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 4/I-II del 20 gennaio 2009) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 4288 del 17 novembre 2008 E m a n a: il seguente regolamento: Art. 1 Modifica dell’art. l del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, concernente il «Regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, concernente il ”Nuovo regolamento del commercio”». 1. Il comma 3 dell’art. 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e’ cosi’ sostituito: 3) Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende l’area destinata alla vendita, ivi compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, punti cassa, esclusa unicamente l’area destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi e spazi tra le casse e l’uscita connessi con il disbrigo e l’asporto della merce acquistata. Piu’ esercizi presenti all’interno dello stesso edificio, ferma restando la divisione con parete tra i rispettivi locali, come previsto dall’art. 8 della legge, possono usufruire di un’unica area casse, realizzata in uno spazio comune distinto dai locali destinati alla vendita al dettaglio e collocata prima della zona di uscita dall’edificio. Il consumatore puo’ accedere attraverso uno spazio comune antistante l’area casse, a tutti i singoli esercizi commerciali, effettuando infine un unico pagamento presso l’area casse per tutte le merci acquistate. Solo l’area occupata dalle casse e non l’intero spazio comune nel quale le stesse sono collocate, e’ considerata superficie di vendita da attribuire ai singoli esercizi in modo proporzionale alla loro superficie di vendita. Il titolare deve indicare su apposita pianta dell’esercizio l’esatta ubicazione delle casse e degli spazi di disbrigo ed asporto. Ogni variazione va immediatamente segnalata all’autorita’ competente in base alla tipologia dell’esercizio. La Giunta provinciale individua le tipologie di esercizio di commercio al dettaglio per le quali il comune puo’ autorizzare come superficie di vendita un’area esterna al locale di vendita. Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e di farlo osservare. Bolzano, 24 novembre 2008 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2008, registro n. 1, foglio n. 37

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-31&task=dettaglio&numgu=42&redaz=009R0109&tmstp=1257585499800

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