Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Sul ricorso personalmente proposto dal Dott. D.V.G., con studio odontoiatrico in Casetta, avverso l’ordinanza emessa dal G.I.P. di Roma, in esito all’udienza camerale fissata a seguito di opposizione, proposta da esso D.V. avverso la richiesta di archiviazione avanzata dal PM, il Procuratore generale presso questa Corte ha osservato quanto segue in punto di inammissibilità:
a) il ricorrente è persona offesa priva di legittimazione al ricorso (del resto, secondo la giurisprudenza di legittimità, è carente di legittimazione all’impugnazione persino l’avvocato il quale rivesta la posizione di persona offesa);
b) è comunque irrilevante appare verificare (verifica non agevole sulla base del fascicolo processuale trasmesso in cassazione) la tempestività del ricorso stesso;
c) è ancora irrilevante accertare la qualità di persona offesa rivestita dal D.V. (i reati in questione sono: quello previsto dall’art. 361 c.p., e quello di cui all’art. 348 c.p., rispettivamente reati contro l’amministrazione della giustizia e contro la pubblica amministrazione);
d) è da ultimo irrilevante la censura contenuta nel ricorso: il D.V. infatti non aveva nominato alcun difensore, non potendo tale essere considerata la lettera inviata all’avv. Giannone Maurizio; sicchè nessun avviso era dovuto al difensore inesistente.
Motivi della decisione
Il ricorso, a prescindere dalle notazioni di cui ai punti sub b-c-d che precedono, non è ammissibile.
Invero il ricorso per cassazione, proposto – come nella specie – personalmente dalla persona offesa, avverso il provvedimento di archiviazione, è inammissibile in quanto lo stesso deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori (Cass. pen. sez. 6^,. 7956/2010 Rv. 246140 Massime precedenti Conformi: N. 48440 del 2008 Rv.
242141).
All’inammissibilità del ricorso stesso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in Euro. 1000,00 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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