Cass. civ. Sez. III, Sent., 01-03-2011, n. 5025 Restituzione della cosa locata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Livorno con sentenza del 30 marzo 2007 accoglieva la domanda proposta dalla Andreini & C. s.n.c, tendente ad ottenere la condanna della Blue Falcon s.r.l al pagamento di Euro 84.334,83 a titolo di risarcimento dei danni (oltre rivalutazione ed interessi), reclamati perchè l’immobile di sua proprietà, concesso in locazione alla società convenuta, sarebbe stato riconsegnato in cattivo stato di manutenzione, tale da doverne sostenere i costi indicati per il ripristino.

Contro questa decisione proponeva gravame la Blue Falcon e la Corte di appello di Firenze con sentenza depositata il 24 settembre 2008 riduceva la condanna al pagamento, compensando tra le parti per due terzi le spese di entrambi i gradi del giudizio.

Avverso siffatta decisione propone ricorso la Andreini, ora Andreini s.r.l., affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso la Blue Falcon. La ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo – deducendo la violazione e la falsa applicazione dell’art. 416 c.p.c., comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – la società ricorrente lamenta che erroneamente il giudice dell’appello, in presenza di una contestazione generica espressa dalla società Blue Falcon, aveva ritenuto assolto l’obbligo specifico di contestazione imposto dalla suddetta norma, dalla cui corretta applicazione avrebbe, invece, dovuto considerare come ammessi i fatti dedotti in quanto non specificamente contrastati.

Il motivo non merita accoglimento.

Secondo le risultanze della sentenza impugnata (p. 12), che riporta la esplicita conclusione della Blue Falcon ("questa difesa non da niente per ammesso e controparte dovrà dare piena prova dei propri assunti") nonchè delle stesse conclusioni in essa del contenuto della comparsa di costituzione in primo grado (p.4-10 controricorso), il giudice del merito ha congruamente giustificato la sussistenza della specifica contestazione dei fatti dedotti dalla società istante a sostegno della sua pretesa, all’uopo indicando i documenti e gli altri mezzi di prova, dei quali intendeva avvalersi proprio allo scopo di contestare specificamente le circostanze tutte affermate dalla società attrice.

Ciò posto, il giudice dell’appello, con argomentazione appagante sotto il profilo logico e giuridico, ha anche ritenuto che la conduttrice aveva vinto la presunzione di cui all’art. 1590 c.c., circa la consegna della res locata in buono stato di manutenzione, con la fornita dimostrazione di avere effettuato le riparazioni occorrenti una volta cessato il rapporto di locazione e prima del rilascio definitivo dell’immobile, almeno con riferimento a quella parte dei lavori precisamente elencati nel capitolo 18 della prova testimoniale.

2. Da qui consegue il rigetto anche del secondo motivo, con il quale, in estrema sintesi, la società ricorrente si duole che il conduttore non avrebbe superato la prova liberatoria, imposta dall’art. 1590 c.c., in virtù del quale il conduttore deve restituire al locatore la cosa nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta, in conformità della destinazione che ne sia stata fatta dalle parti.

Detta presunzione, invero, deve ritenersi vinta sia quando il conduttore provi di aver restituito il bene in buono stato locativo;

sia quando il deterioramento sia avvenuto per causa a lui non imputabile.

Al riguardo, la motivazione del giudice del merito, sostanzialmente basata sull’entità delle spese sostenute dalla Blue Falcon (per il ripristino completo della pavimentazione, per la copertura dei buchi, per l’imbiancatura) nonchè sulla mancata prova di altri danni, non merita censura, giacchè neppure i relativi capitoli indicavano quanti e quali danni e quali relativi costi avrebbe dovuto sostenere la società ora ricorrente per riportare l’immobile al suo pristino stato.

Nè a conforto della domanda è stata ritenuta idonea la testimonianza del dipendente della società Andreini & C. s.n.c, che è stato ritenuto inattendibile sotto vari aspetti con valutazione solo apoditticamente censurata.

Infine, va sottolineato che, con analitico esame, il giudice dell’appello valorizza come significative le ulteriori circostanze della mancanza di contestazione ad opera della locatrice alla data della riconsegna delle chiavi e dell’accordo intercoso tra le parti circa le riparazioni da effettuare da parte della conduttrice.

Si tratta di elementi di fatto ragionevolmente idonei da soli non solo a confortare l’assunto dell’attuale resistente, ma a rendere assolutamente inesistente il vizio denunciato, dato che la doglianza, più che denunciare un vizio dell’iter logico della motivazione, sollecita piuttosto in questa sede un inammissibile apprezzamento diverso delle fonti di prova.

In conclusione, il ricorso va respinto e le spese, che seguono la soccombenza, vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente a pagare le spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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