Regolamento (CE) n. 1064/2009 della Commissione, del 4 novembre 2009, recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di importazione di orzo da birra proveniente dai paesi terzi

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

L 291/14 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.11.2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ), in particolare l’articolo 144, paragrafo
1, e l’articolo 148, in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) In virtù dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la
Comunità europea e gli Stati Uniti d’America in applicazione
dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e
dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali
e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica
di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca,
della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro,
della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania,
della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta,
della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia
e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo
di adesione all’Unione europea ( 2 ), approvato con decisione
2006/333/CE del Consiglio ( 3 ), nonché in base all’accordo
tra la Comunità europea e il governo del Canada
sulla conclusione dei negoziati ai sensi dell’articolo
XXIV, paragrafo 6, del GATT ( 4 ), approvato con decisione
2007/444/CE del Consiglio ( 5 ), la Comunità si è impegnata
ad aprire su base annua un contingente per l’importazione
di orzo da birra di 50 000 tonnellate.
(2) Le modalità di gestione del suddetto contingente sono
attualmente stabilite dal regolamento (CE)
n. 1215/2008 della Commissione, del 5 dicembre 2008,
relativo all’apertura e alla gestione del contingente tariffario
comunitario all’importazione di orzo da birra proveniente
dai paesi terzi e recante deroga al regolamento
(CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 6 ).
(3) L’applicazione del principio «primo arrivato, primo servito
» ha dato risultati positivi in altri settori agricoli e, a
fini di semplificazione amministrativa, è opportuno che il
contingente in questione sia gestito secondo il metodo
indicato all’articolo 144, paragrafo 2, lettera a), del regolamento
(CE) n. 1234/2007. Tali modalità di gestione
devono essere applicate conformemente agli articoli
308 bis, 308 ter e all’articolo 308 quater, paragrafo 1,
del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione,
del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione
del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio
che istituisce il codice doganale comunitario ( 7 ).
(4) Date le peculiarità inerenti al passaggio da un metodo di
gestione all’altro, è necessario che l’articolo 308 quater,
paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93, non
si applichi nel periodo contingentale compreso tra il 1 o
gennaio e il 31 dicembre 2010.
(5) Il regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice
doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) ( 8 ),
prevede, all’articolo 166, una vigilanza doganale per le
merci immesse in libera pratica che beneficiano di un
dazio all’importazione ridotto a causa del loro uso per
fini particolari. È opportuno accertarsi che l’orzo da birra
importato nell’ambito del contingente tariffario sia destinato
alla fabbricazione di birre invecchiate in fusti contenenti
legno di faggio, in conformità degli impegni internazionali
sottoscritti dalla Comunità.
(6) Occorre prevedere una cauzione di livello elevato a garanzia
della corretta gestione del contingente, valida durante
tutto il periodo in cui ha luogo la trasformazione.
(7) Tenuto conto della qualità specifica dell’orzo importato
dagli Stati Uniti nell’ambito del presente contingente, è
necessario diminuire l’importo della cauzione per le importazioni
accompagnate da un certificato di conformitÃ
concordato con il governo degli Stati Uniti in base alla
procedura di cooperazione amministrativa di cui agli articoli
63, 64 e 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93.
(8) Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n.
1215/2008 e sostituirlo con un nuovo regolamento. È
tuttavia opportuno che tale regolamento rimanga d’applicazione
per i titoli d’importazione emessi per i periodi
contingentali d’importazione precedenti a quelli previsti
dal presente regolamento.
L 291/14 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.11.2009
( 1 ) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
( 2 ) GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 15.
( 3 ) GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 13.
( 4 ) GU L 169 del 29.6.2007, pag. 55.
( 5 ) GU L 169 del 29.6.2007, pag. 53.
( 6 ) GU L 328 del 6.12.2008, pag. 20.
( 7 ) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.
( 8 ) GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1.
(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi
al parere del comitato di gestione per l’organizzazione
comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Il presente regolamento apre un contingente tariffario di
importazione di 50 000 tonnellate di orzo da birra del codice
NC 1003 00 destinato alla fabbricazione di birre invecchiate in
fusti contenenti legno di faggio. Il contingente reca il numero
d’ordine 09.0076.
2. Il contingente tariffario di cui al paragrafo 1 è gestito
conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater, paragrafo
1, del regolamento (CEE) n. 2454/93. Nel periodo contingentale
compreso tra il 1 o gennaio e il 31 dicembre 2010
non si applica l’articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, del suddetto
regolamento.
3. Il contingente tariffario di cui al paragrafo 1 è aperto su
base annuale dal 1 o gennaio al 31 dicembre («periodo contingentale
d’importazione»). Il dazio all’importazione nell’ambito
del contingente tariffario è di 8 EUR/t.
Articolo 2
Ai fini dell’applicazione del presente regolamento si intende per:
a) «semi danneggiati», i semi di orzo, di altri cereali o di avena
selvatica, che presentano danni, compresi i deterioramenti
dovuti a malattia, gelo, calore, insetti, funghi, intemperie o
qualsiasi altro danno materiale;
b) «semi di orzo sano, leale e mercantile», i semi di orzo o i
pezzi di semi di orzo che non sono semi danneggiati quali
definiti alla lettera a), ad esclusione di quelli danneggiati dal
gelo o dai funghi.
Articolo 3
1. Il beneficio del contingente tariffario di cui all’articolo 1 è
concesso solo a condizione che l’orzo importato risponda ai
seguenti criteri:
a) peso specifico: 60,5 kg/hl o più;
b) semi danneggiati: 1 % o meno;
c) tenore di umidità: 13,5 % o meno;
d) semi d’orzo sano, leale e mercantile: 96 % o più.
2. I criteri di qualità indicati al paragrafo 1 sono attestati
mediante uno dei seguenti documenti:
a) un certificato di analisi rilasciato, a richiesta dell’importatore,
dall’ufficio doganale d’immissione in libera pratica; oppure
b) un certificato di conformità dell’orzo importato rilasciato da
un organismo governativo del paese d’origine e riconosciuto
dalla Commissione.
Articolo 4
1. In conformità dell’articolo 166 del regolamento (CE)
n. 450/2008, l’orzo importato nell’ambito del presente contingente
è soggetto a vigilanza doganale per garantire che:
a) sia trasformato in malto entro sei mesi dalla data di immissione
in libera pratica; e
b) il malto ottenuto sia trasformato in birre invecchiate in fusti
contenenti legno di faggio entro 150 giorni dalla data della
trasformazione dell’orzo in malto.
La trasformazione dell’orzo importato in malto si considera
eseguita quando l’orzo è stato sottoposto a macerazione.
2. Per garantire il rispetto dell’obbligo di cui al paragrafo 1,
nonché il versamento dei dazi non riscossi in caso di inadempimento
di tale obbligo, gli importatori costituiscono una cauzione
presso le autorità doganali competenti. L’importo della
cauzione è di 85 EUR/t. Qualora le spedizioni di orzo da birra
siano accompagnate da un certificato di conformità rilasciato
dal Federal Grain Inspection Service (Servizio federale di ispezione
dei cereali, in appresso «FGIS»), la cauzione è ridotta a
10 EUR/t.
3. La cauzione di cui al paragrafo 2 è immediatamente svincolata
se alle autorità doganali competenti è fornita la prova
che:
a) la qualità dell’orzo, stabilita in base al certificato di conformitÃ
o di analisi, è conforme ai criteri di cui all’articolo 3,
paragrafo 1; e
b) l’obbligo della trasformazione di cui al paragrafo 1 è stato
adempiuto entro il termine prestabilito.
7.11.2009 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 291/15
Articolo 5
I certificati rilasciati dal FGIS per l’orzo da birra destinato alla
fabbricazione di birre invecchiate in fusti contenenti legno di
faggio, il cui modello è riportato in allegato al presente regolamento,
sono ufficialmente riconosciuti dalla Commissione nell’ambito
della procedura di cooperazione amministrativa di cui
agli articoli 63, 64 e 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93. Se i
parametri analitici indicati nel certificato di conformità rilasciato
dal FGIS risultano conformi ai criteri di qualità per l’orzo da
birra indicati nell’articolo 3, sono prelevati campioni sul 3 %
almeno dell’orzo importato per ogni porto d’entrata e per
ogni campagna di commercializzazione. La riproduzione dei
timbri autorizzati dal governo degli Stati Uniti d’America è
comunicata agli Stati membri con i mezzi più idonei.
Articolo 6
Il regolamento (CE) n. 1215/2008 è abrogato. Esso continua
tuttavia ad applicarsi ai titoli d’importazione rilasciati per l’anno
2009, fino alla loro scadenza.
Articolo 7
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2009.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:291:0014:0017:IT:PDF

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