Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 01-03-2011, n. 5020 Conciliazione in sede sindacale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 22.11.2007 (depositata in data 17.7.2008) la Corte di Appello di Roma ha respinto l’appello proposto da M. A. avverso la sentenza con cui il Tribunale di Roma aveva ritenuto fondata e aveva accolto l’opposizione proposta dalla Banca di Roma spa all’esecuzione iniziata dal M. in forza di precetto del 15.1.1998.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il M. affidandosi a cinque motivi cui resiste con controricorso la Unicredito Italiano spa (già Capitalia spa e prima Banca di Roma spa).

La Unicredit Corporate Banking spa e la Unicredit Banca di Roma spa non hanno svolto attività difensiva.

Successivamente il ricorrente ha depositato copia autentica del verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti in data 30.11.2010 ed ha chiesto dichiararsi l’intervenuta cessazione della materia del contendere.
Motivi della decisione

1.- L’intervenuta transazione di tutte le controversie insorte tra le parti a seguito della conciliazione di cui al verbale indicato nelle premesse (riguardante anche la presente controversia) determina la cessazione della materia del contendere e l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione (così come costantemente ritenuto in questi casi dalla giurisprudenza della S.C.; cfr. ex multis Cass. 16341/2009, Cass. 20860/2005, Cass. 1205/2003).

2.- Le spese del processo, regolamentate in sede conciliativa, vanno dichiarate interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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