Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 20-12-2010) 31-01-2011, n. 3405 Applicazione della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 16 dicembre 2009, il Tribunale di Lamezia Terme applicava a C.S., sull’accordo delle parti, la pena di mesi quattro e giorni dieci di reclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e di guida in stato di ebbrezza.

2. Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro, articolando un unico motivo di gravame, con il quale denuncia la omessa applicazione all’imputato della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

L’art. 222 nuovo C.d.S., ha riconosciuto espressamente alla sospensione della patente di guida il carattere di sanzione amministrativa accessoria. Pertanto, con la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p., per il reato rubricato andava disposta la sospensione della patente di guida, che prescinde dall’accordo tra le parti e consegue di diritto alla sollecitata pronuncia (Sez. U, n. 08488 del 27/05/1998, dep. 21/07/1998, Bosio, Rv. 210982; Sez. U, n. 00011 del 08/05/1996, dep. 04/06/1996, Da Leo, Rv. 204826; cfr. anche C. Cost., 18/06/1997, n. 184; 05/02/1999, n. 25, nelle quali la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 445 c.p.p., nella parte in cui non prevede che, in caso di accoglimento della richiesta di patteggiamento, sia preclusa l’applicazione della misura della sospensione della patente di guida).

2. Poichè l’applicazione in concreto della misura comporta l’uso dei poteri discrezionali riservati al giudice di merito, in accoglimento del ricorso proposto dal pubblico ministero, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio nella parte in cui non dispone l’applicazione della predetta sanzione amministrativa accessoria.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione della patente di guida e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Lamezia Terme.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *