Cons. Stato Sez. V, Sent., 26-01-2011, n. 538 Controversie in materia elettorale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso al T.A.R. Firenze n. 1281 del 2009 il sig. J.B. ha chiesto l’annullamento del complesso delle operazioni elettorali comunali nel Comune di Firenze tenutasi in data 6 e 7.6.2009, del verbale dell’Ufficio Centrale Elettorale del 24.6.2009, di proclamazione degli eletti, e della deliberazione n. 537/2009 del Consiglio Comunale di Firenze con la quale è stata convalidata l’elezione dei consiglieri relativa alla consultazione elettorale del 6 e 7 giugno 2009;

Con il ricorso a detto T.A.R. n. 1305 del 2009, il sig. Sarra Riccardo ha chiesto l’annullamento delle operazioni elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale per il Comune di Firenze tenutasi il 67 giugno 2009 (I° turno) ed il 2122 giugno2009 (II° turno), relativamente alla formazione della graduatoria dei candidati della lista n. 13, avente il contrassegno "Il Popolo delle Libertà", così come risultante dalla proclamazione degli eletti effettuata dall’Ufficio Centrale in data 24 giugno 2009 e, in particolare, ma non solo, del prospetto dei voti di preferenza dell’Ufficio Centrale riportante la graduatoria dei candidati della lista n. 13 e dell’estratto del verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale, per la parte relativa alla certificazione dei risultati della votazione e dello scrutinio, il tutto sempre relativamente alla graduatoria dei candidati della lista n. 13. Inoltre ha chiesto l’annullamento di ogni altro atto, presupposto, connesso e conseguente, nella parte in cui gli stessi contrastasse con le tabelle di scrutinio e/o con le schede di votazione, e la conseguente correzione e modifica sia del numero complessivo dei voti di preferenza e della cifra individuale attribuiti al ricorrente nel verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale, sia della proclamazione degli eletti; ha infine chiesto la proclamazione del sig. R.S. quale eletto al Consiglio Comunale del Comune di Firenze, e comunque, la modifica della graduatoria dei candidati alla carica di consigliere comunale della lista n. 13 avente il contrassegno "Il Popolo della Libertà".

Con sentenza n. 679 del 2010 il T.A.R. Toscana, Sezione II, ha riunito detti ricorsi n. 1281 del 2009 e n. 1305 del 2009 accogliendoli in parte, correggendo il risultato elettorale nei sensi di cui in motivazione e dichiarando i signori R.S., J.B. e G.B. rispettivamente primo, secondo e terzo dei non eletti nella lista n. 13; ha confermato per il resto il risultato elettorale relativamente alla lista medesima.

Con il ricorso in appello in esame il sig. G.B., controinteressato nel giudizio di primo grado, ha chiesto che, in riforma della impugnata sentenza, sia confermato l’atto di proclamazione degli eletti al Consiglio comunale di Firenze quale risultante all’esito delle originarie operazioni elettorali tenutesi il 6/7 giugno 2009. In subordine, previa rinnovazione delle operazioni di scrutinio elettorale tramite il riconteggio delle schede di tutte le sezioni a favore di tutti i candidati, ovvero, in ulteriore subordine, previa applicazione dei risultati ottenuti a seguito della rinnovazione delle operazioni elettorali effettuata in primo grado a favore di tutti i candidati, ha chiesto che sia annullato l’atto di proclamazione degli eletti al Consiglio comunale suddetto e dunque il complesso delle operazioni elettorali. Inoltre ha chiesto l’attribuzione, previo nuovo controllo delle schede e dei risultati di ogni Sezione, dei voti illegittimamente non assegnati alla lista n. 13 "Il Popolo delle Libertà" ed in particolare al candidato G.B., con riconteggio dei voti e nuova determinazione dei risultati.

A sostegno del gravame ha dedotto i seguenti motivi:

1.- Inammissibilità del ricorso di primo grado n. 1281 del 2009.

Il ricorso proposto dal sig. Sarra in primo grado era inammissibile per genericità, per mancata alligazione di apprezzabili principi di prova delle affermazioni contenute nelle varie censure e per insussistenza dell’interesse a ricorrere.

Erroneamente il T.A.R. ha proceduto al rinnovo delle operazioni elettorali sulla base delle affermazioni di un soggetto asseritamente presente alle operazioni di gara, senza la proposizione di precise censure circa le operazioni di voto nelle sezioni indicate in ricorso e in assenza di specifiche contestazioni emergenti dai verbali, nonché di indicazione del numero dettagliato dei voti in contestazione e delle ragioni delle dedotte discrepanze.

2.- Eccesso di potere per illegittimità manifesta.

La ripetizione delle operazioni di scrutinio è stata "abnorme" perché il nuovo parziale conteggio è stato effettuato sulla base di tabelle di scrutinio che potevano recare errori in quanto compilate in concomitanza delle operazioni di spoglio.

Sarebbe discutibile la decisione del Giudice di primo grado di ricreare una nuova graduatoria sulla base di tabelle relative solo ad alcune sezioni elettorali, senza considerare che dai verbali di sezione risultavano errori a detrimento di tutti i candidati, che, per ciò stesso si compensavano.

La ripetizione delle operazioni elettorali non avrebbe comunque dovuto essere parziale, o a campione, ma globale e riguardare tutti i candidati e tutte le sezioni in cui ciascun candidato avesse rilevato irregolarità.

Anche relativamente all’appellante risulterebbero numerose difformità in varie sezioni e, se ad esso fossero confermate le 466 preferenze già attribuite, supererebbe comunque il candidato Sarra.

3.- L’affermazione contenuta in sentenza che al sig. B. non potrebbero essere riconosciuti eventuali voti di preferenza in più, anche se la loro sussistenza fosse emersa dalle tabelle di scrutinio, per omessa proposizione in primo grado di ricorso incidentale, non sarebbe condivisibile, dovendo derivare l’attribuzione degli esatti voti di preferenza all’appellante dalla applicazione di corretti criteri di calcolo all’atto del rinnovo del conteggio.

Con controricorso e ricorso incidentale condizionato notificato e depositato il 18.6.2010 il sig. R.S. ha dedotto i seguenti motivi:

1.- Inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 36 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054.

Il deposito dell’atto di appello nella segreteria della Sezione è avvenuto in data 14.6.2010, oltre il termine dimezzato di quindici giorni decorrente la notifica dello stesso in data 25.5.2010.

2.- Infondatezza del primo motivo di appello per incondivisibilità dell’assunto che il ricorso di primo grado sarebbe stato inammissibile per genericità, stante la evidenziazione di errori specifici ed esattamente individuati da parte del sig. Sarra e la rilevabilità "ictu oculi" degli errori che avrebbero dovuto indurre l’ufficio Centrale elettorale ad effettuare il riscontro tra i dati dei verbali di sezione e le tabelle di scrutinio.

3.- Correttamente non è stato disposto il riesame di tutta la attività svoltasi durante le operazioni elettorali, non potendosi ampliare l’oggetto del giudizio, e ai dati emergenti dalle tabelle di scrutinio deve essere riconosciuta prevalenza.

Non poteva far valere il sig. B., nella qualità di controinteressato, violazioni dedotte da un ricorrente in assenza di ricorso autonomo o incidentale.

4.- Nella ipotesi che siano accolte le doglianze espresse nel secondo motivo dell’appello è stato proposto ricorso in appello incidentale condizionato per la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui dovessero essere conteggiati per la definizione della graduatoria anche i voti risultanti dalla istruttoria che ha interessato il ricorso n. 1281 del 2009, o quelli risultanti da più ampia istruttoria eventualmente disposta in appello.

Ha in conclusione chiesto il sig. Sarra la reiezione dell’appello e, in subordine, nel caso in cui si ritenesse di dover esaminare le doglianze espresse nell’appello principale nel motivo rubricato come "Eccesso di potere per illegittimità manifesta", la riforma della sentenza di cui trattasi con riferimento al punto in cui statuisce che "non possono essere prese in considerazione sezioni elettorali diverse da quelle indicate nel ricorso e diverse censure di attribuzione di voti al sig. Sarra, in assenza di motivi aggiunti ritualmente notificati al ricorrente". Inoltre ha chiesto che siano considerate anche le sezioni elettorali oggetto di istruttoria nel ricorso riunito n. R.G. 1281 del 2009, l’attribuzione al sig. Sarra dei voti in esse riscontrati e che sia corretto il risultato elettorale dichiarando il suddetto eletto al Consiglio comunale di Firenze.

Con memoria depositata il 14.7.2010 il sig. R.S. ha ribadito tesi e richieste.

Alla pubblica udienza del 5.11.2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio.
Motivi della decisione

1.- Con il ricorso in appello in esame il sig. G.B., controinteressato nel giudizio di primo grado, ha chiesto che, in riforma della sentenza n. 679 del 2010 del T.A.R. Toscana, Sezione II (con la quale sono stati riuniti i ricorsi n. 1281 del 2009 e n. 1305 del 2009 accogliendoli in parte, correggendo il risultato elettorale nei sensi di cui in motivazione e dichiarando i signori R.S., J.B. e G.B. rispettivamente primo, secondo e terzo dei non eletti nella lista n. 13; confermando per il resto il risultato elettorale relativamente alla lista medesima), sia confermato l’atto di proclamazione degli eletti al Consiglio comunale di Firenze quale risultante all’esito delle originarie operazioni elettorali tenutesi il 6/7 giugno 2009. In subordine, previa rinnovazione delle operazioni di scrutinio elettorale tramite il riconteggio delle schede di tutte le sezioni a favore di tutti i candidati, ovvero, in ulteriore subordine, previa applicazione dei risultati ottenuti a seguito della rinnovazione delle operazioni elettorali effettuata in primo grado a favore di tutti i candidati, ha chiesto che sia annullato l’atto di proclamazione degli eletti al Consiglio comunale suddetto e dunque il complesso delle operazioni elettorali. Inoltre ha chiesto l’attribuzione, previo nuovo controllo delle schede e dei risultati di ogni Sezione, dei voti illegittimamente non assegnati alla lista n. 13 "Il Popolo delle Libertà" ed in particolare al candidato G.B. con riconteggio dei voti e nuova determinazione dei risultati.

2.- Innanzi tutto la Sezione deve verificare la ricevibilità del ricorso in appello, che, come anche eccepito dal resistente sig. R.S., risulta essere stato depositato oltre il termine dimidiato dall’ultima notifica fissato dall’art. 29 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034.

Va in primo luogo premesso che il termine legislativamente fissato per il deposito del ricorso presso la Segreteria del Giudice adito ha carattere perentorio in quanto, essendo espressione di un principio di ordine pubblico processuale, è sottratto alla disponibilità non solo delle parti, ma anche del Giudice, il quale non può disattenderlo o prorogarlo per sopperire all’inerzia dell’interessato (Consiglio Stato, sez. V, 28 marzo 2008, n. 1331).

In secondo luogo va rilevato che in materia elettorale l’appello, sulla base del combinato disposto dell’art. 36, penultimo comma, del R.D. 26 giugno 1924 n. 1054 e dell’art. 29 II comma, della L. 6 dicembre 1971 n. 1034, vigenti all’epoca di proposizione dell’appello de quo, deve essere depositato, a pena di improcedibilità, nel termine, abbreviato rispetto a quello stabilito nel rito ordinario, di quindici giorni dall’ultima notificazione (Consiglio Stato, sez. V, 31 gennaio 1991, n. 102).

Nel caso che sia prevista una pluralità di notifiche dell’appello per la determinazione del "dies a quo" del decorso del termine fissato per il deposito del ricorso in appello deve aversi riguardo, secondo il Collegio, all’ultima consegna avvenuta utilmente nel termine per appellare (Consiglio Stato, sez. VI, 09 febbraio 2006, n. 527) e il termine per il deposito di un ricorso deve essere computato dalla data in cui detta ultima notificazione si è perfezionata e non dalla precedente data in cui la parte ha consegnato l’atto all’ufficiale giudiziario (Consiglio Stato, sez. V, 11 dicembre 2007, n. 6363).

Ovviamente nel far riferimento all’ultima notifica, non può che tenersi conto solo delle notifiche necessarie ai fini dell’integrità del contraddittorio e non di quelle meramente facoltative o fatte dal ricorrente "ad abundantiam", perché diversamente sarebbe in potere della parte prolungare a proprio arbitrio il termine per il deposito del ricorso; infatti, una notifica non prescritta dalla legge è inidonea ad impedire la scadenza del termine per il deposito del ricorso, che decorre dall’ultima notifica utile (Consiglio Stato, sez. VI, 22 novembre 2006, n. 6835).

Ritiene infine la Sezione di dover precisare che in caso di restituzione al mittente dell’avviso di ricevimento in data successiva rispetto a quella della notificazione, non può essere condiviso l’orientamento di quella parte di giurisprudenza (Consiglio Stato, sez. V, 21 giugno 2006, n. 3705) per la quale può farsi riferimento, per la decorrenza del termine in questione, alla data della restituzione dell’avviso di ricevimento, in analogia con i principi enunciati dalla Corte Costituzionale nelle fattispecie relative alla notificazione del ricorso, in forza dei quali non viene più fatto carico al soggetto che procede alla notificazione dell’atto giudiziale dei "tempi morti" necessari all’ufficio addetto alle notifiche per consegnare l’atto stesso al destinatario.

Non può infatti concordarsi con la tesi che i "tempi morti" che non possono gravare sull’appellante in vista del deposito dell’appello siano quelli che corrono tra la data di notificazione e quella di restituzione dell’avviso di ricevimento.

Invero eventuali ritardi nella restituzione dell’atto o dell’avviso non potrebbero, ad avviso della Sezione, pregiudicare la parte che ha inviato l’atto per la notificazione, che non si vedrebbe ridurre ulteriormente e senza sua colpa il già abbreviato termine previsto per il deposito dell’appello, che deve essere depositato, di norma, in una con la prova delle avvenute notificazioni. Senza che ciò impedisca il deposito dell’atto, per motivi di celerità, anche in assenza degli avvisi di ricevimento.

La tesi appena riferita viene sostenuta, con riferimento ai termini ordinari di deposito, sulla base di un’esegesi dell’art. 21, comma 2, della L. n. 1034 del 1971, là dove impone di depositare il ricorso "con la prova delle avvenute notifiche", che individua nel momento della possibilità di quest’ultimo adempimento il giorno iniziale del termine per il deposito. La disposizione in esame, infatti, identifica in maniera espressa ed univoca il "dies a quo" del termine per il deposito del ricorso nella data dell’ultima notifica ("il ricorso…deve essere depositato…entro trenta giorni dall’ultima notifica"), con la conseguenza che, a fronte della chiarezza del dato testuale relativo all’individuazione del momento iniziale del termine in questione, resta preclusa, in ossequio al canone esegetico espresso dalla regola "in claris non fit interpretatio", ogni opzione ermeneutica che implica l’identificazione di una data di decorrenza del termine diversa da quella palesemente e puntualmente indicata dalla norma.

Dette considerazioni sono pienamente applicabili anche al rito speciale previsto per l’appello in materia elettorale dall’art. 36, penultimo comma, del R.D. 26 giugno 1924 n. 1054 e dall’art. 29 II comma, della L. 6 dicembre 1971 n. 1034, nemmeno per il quale la formale attestazione delle avvenute notifiche condiziona l’adempimento del deposito nel ridotto termine previsto, potendo il relativo onere della prova essere assolto non appena possibile (e non in necessaria coincidenza temporale con la formalità del deposito del ricorso e cioè, in caso di notifica a mezzo posta, quando viene ricevuto l’avviso di ricevimento dell’atto notificato (Consiglio Stato, sez. IV, 19 giugno 2006, n. 3662).

Nel caso che occupa risulta dagli avvisi di ricevimento allegati all’atto di appello che le notifiche dell’appello alle parti che possono considerarsi vere e proprie contro interessate, cioè il Comune di Firenze, il sig. S.A. ed il sig. J.B., sono avvenute in data 25.5.2010. Risulta altresì da copia dell’avviso di ricevimento relativo alla notifica al sig. R.S., depositato in giudizio il 5.11.2010, che questi ha ricevuto l’atto de quo in data 25.5.2010.

Il ricorso in appello è stato depositato in Segreteria in data 14.6.2010, oltre il perentorio termine di quindici giorni dall’ultima notifica, sicché è da considerarsi irricevibile per tardivo deposito.

A nulla vale che l’avviso di ricevimento relativo alla notifica al suddetto sig. R.S. riporti il timbro postale relativo alla restituzione al mittente con impressa la data del 20.9.2010 e che sull’avviso di ricevimento relativo alla notifica al sig. Bianchi non risulti apposto il timbro postale attestante la data di restituzione al mittente, sia, perché per le argomentazioni in precedenza svolte, le circostanze sono irrilevanti, non ostando la mancata restituzione dell’avviso di ricevimento con la prova della avvenuta notifica al deposito dell’atto di appello in termini e considerato che esso atto è stato comunque depositato in epoca pregressa rispetto a detta data.

Non rileva neppure la circostanza che l’ulteriore notificazione, effettuata nei confronti del Sig. S.B. alla data del deposito del ricorso non risultasse ancora perfezionata, giusta la relata dell’Ufficiale Giudiziario, risultante dall’avviso di ricevimento depositato in data 5.11.2010, (che reca la indicazione che l’avviso è stato immesso nella cassetta postale ed affisso alla porta di ingresso dello stabile in indirizzo, nonché le dizioni "plico depositato presso l’ufficio" in data 25.5.2010 "plico non ritirato entro il termine di dieci giorni"), dal momento che tale parte, come pure i sigg.ri Francesco Torselli, Bianca Maria Giogoli, Marcello Masotti, Marco vedovato ed Elena Rossi (ai quali l’appello è stato notificato perché erano stati intimati in primo grado) non sono qualificabili come veri e propri controinteressati all’impugnativa, non essendo stati i loro interessi incisi dalla sentenza impugnata.

3.- Quanto al ricorso in appello incidentale condizionato presentato dal sig. R.S. esso è da ritenere improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse a seguito del declaratoria di irricevibilità dell’appello principale, perché con esso è stata chiesta la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui dovessero essere conteggiati per la definizione della graduatoria anche i voti risultanti dalla istruttoria che ha interessato il ricorso n. 1281 del 2009, o quelli risultanti da più ampia istruttoria eventualmente disposta in appello.

Comporta la mancanza di interesse all’esame dell’appello incidentale condizionato proposto in dipendenza dell’appello principale, il mancato accoglimento di questo, essendo esso appello ammesso esclusivamente per contestare l’iniziativa processuale avversaria e, pertanto, non ha più ragion d’essere quando la pretesa dell’altra parte risulta definitivamente respinta.

Al mancato accoglimento dell’appello principale non può quindi che seguire la dichiarazione di improcedibilità, per difetto di interesse, dell’appello incidentale condizionato (Consiglio Stato, sez. VI, 25 gennaio 2008, n. 203).

4.- L’appello principale deve essere conclusivamente dichiarato irricevibile, mentre l’appello incidentale condizionato deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; deve conseguentemente essere confermata la prima decisione.

La complessità delle questioni trattate, nonché la peculiarità e la novità del caso, denotano la sussistenza delle circostanze di cui all’art. 92, II c., del c.p.c., come modificato dall’art. 45, XI c., della L. n. 69 del 2009, che costituiscono ragione sufficiente per compensare fra la parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, dichiara irricevibile l’appello principale e dichiara improcedibile l’appello incidentale condizionato proposto dal sig. R.S..

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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