T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 26-01-2011, n. 746 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

– con l’atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente impugna il giudizio con il quale, in data 20 settembre 2010, è stato riconosciuto "non idoneo" al servizio di polizia dalla Commissione medica per la verifica dei requisiti psicofisici per l’assunzione di 185 allievi agenti ai sensi del D.P.C.M. 19 ottobre 2009, pubblicato nella G.U. 11 dicembre 2009 e D.P.C.M. 17 novembre 2009, pubblicato nella G.U. 15 febbraio 2010, "per carenza dei requisiti fisici previsti dal D.M. 30 giugno 2003, n. 198: tatuaggio su parte del corpo non coperta dall’uniforme (simboli cinesi raffiguranti il proprio nome cm. 9×2 regione laterale avambraccio dx) – Art. 3 comma 2 riferimento tabella 1 punto 2 lettera b";

– ai fini dell’annullamento, il ricorrente denuncia violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili (e, precisamente, carenza di istruttoria e di motivazione, illogicità manifesta e travisamento dei fatti);
Motivi della decisione

tali censure sono infondate, atteso che:

– come si trae anche dalla formulazione dell’atto impugnato e, comunque, già evidenziato dalla giurisprudenza in materia (cfr., tra le altre, C.d.S., n. 457 del 2007), l’attuale regolamentazione delle cause di non idoneità all’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato ( D.M. n. 198 del 2003) – superando la pregressa e più tollerante disciplina data, in materia, dall’art. 2 del D.P.R. n. 904 del 1983 (che assegnava specifica valenza al tatuaggio solo se, per sede o natura, fosse deturpante ovvero indice, per il suo contenuto, di una personalità abnorme) – ha introdotto un’ulteriore previsione ostativa all’idoneità data dalla presenza del tatuaggio "in parti del corpo non coperte dall’uniforme";

– in ragione di tale prescrizione, non impugnata e la cui logica e razionalità non è posta in discussione, la presenza di tatuaggi in parti non coperte del corpo rappresenta – contrariamente a quanto affermato nel ricorso – un’automatica causa di inidoneità e, dunque, esclusione che – in quanto tale – non impone ulteriori indagini e/o precisazioni in ordine alla personalità dell’interessato;

– nel caso di specie, della presenza di un tatuaggio su una parte non coperta del corpo non può dubitarsi; e tanto a prescindere da ogni questione relativa alla sua attitudine lesiva del decoro dell’uniforme, alla gradevolezza o sgradevolezza estetica del disegno od alla valenza dello stesso quale indice di personalità abnorme o meno;

– ciò detto, il provvedimento avversato, facendo riferimento ad un tatuaggio su parti del corpo non coperte dall’uniforme, è da ritenere sufficientemente motivato nonché correttamente applicativo – a prescindere dall’espletamento di ulteriore attività istruttoria – della disposizione di cui al punto 2 lett. b della Tabella I allegata al D.M. n. 198/2003;

Ritenuto che – sulla base di quanto illustrato – il ricorso vada respinto;

Ritenuto, peraltro, che – tenuto conto delle peculiarità del caso – sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 10438/2010, come in epigrafe proposto, lo respinge..

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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