Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 02-03-2011, n. 5100 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Cattanissetta aveva accolto parzialmente la domanda proposta da N.M.G., riconoscendo l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con orario pari a 40 ore settimanali e con qualifica di impiegata di 4^ livello dal 1.3.1995 al 15.12.1998, ed aveva condannato F.P. al pagamento, in favore della predetta, della somma complessiva di Euro 21.371,65 per differenze retributive, mentre aveva rigettato la domanda per il periodo anteriore al 1.3.1995, nonchè la domanda di pagamento della 14 mensilità.

La Corte di Appello Di Caltanissetta, con sentenza del 23.6.2008, rigettava l’appello principale del F., ritenendo che le dichiarazioni dei testi C.M. e D.E. avessero provato sia l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti – peraltro mai fatto oggetto di contestazione prima della discussione in appello – con l’orario dedotto, sia la correttezza dell’inquadramento riconosciuto, avendo la N. svolto mansioni d’ordine di segretaria. Accoglieva, invece, parzialmente l’appello incidentale della lavoratrice, riconoscendo alla predetta ulteriori differenze retributive per il periodo 1.1.1994 – 1.3.1995, correlando le dichiarazioni della teste D. con quanto dichiarato dalla stessa ricorrente in sede di libero interrogatorio, nonchè la 14 mensilità individuata come premio ferie nel CCNL, all’art. 89, e le differenze di TFR in conseguenza. del suddetto riconoscimento.

Propone ricorso per cassazione il F., affidando l’impugnazione a cinque motivi. Resiste con controricorso a N..

Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2697 c.c. con riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c. ( art. 360 c.p.c., n. 3).

Assume che era onere della lavoratrice fornire la prova rigorosa dell’assoggettamento al potere direttivo, disciplinare ed organizzativo del datore di lavoro, specie riguardo a periodo, quale quello riconosciuto in sede di accoglimento dell’ appello incidentale, antecedente alla sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time.

Rileva che la deposizione della teste D. – riportata nel suo contenuto estesamente – non era stata esaustiva ai fini voluti in relazione al periodo dal 1.1.1994 al 1.3.1995 e che in sentenza non era stato esplicitato in alcun modo l’iter logico procedimentale seguito al fine di ritenere dovute alla N. le ulteriori differenze retributive per il periodo in oggetto. Ove avesse applicato correttamente i principi di cui all’art. 2094 c.c., sulla base degli elementi acquisiti, la Corte territoriale sarebbe pervenuta a diversa decisione, secondo la prospettazione del F.. Formula, a conclusione della parte argomentativa del motivo di ricorso, quesito di diritto.

Con il secondo motivar lamenta l’omessa, insufficiente motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio ( art. 360 c.p.c., n. 5).

Riporta nuovamente il contenuto della deposizione della teste D. per sostenere la illogicità, contraddittorietà ed incongruità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza, nel periodo de quo, della subordinazione.

Con il terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2697 c.c., con riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c. ( art. 360 c.p.c., n. 3).

Osserva che anche per il periodo 1.3.1995 – 15.2.1998, ritenuto full- time, la decisione era da ritenere erronea. Riporta le deposizioni rese dalle teste C. e D. e rileva che dalle stesse non si evincerebbe la prestazione di un orario pieno di lavoro.

Con il quarto, lamenta l’omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio(art. 360 c.p.c., n. 5), richiamando nuovamente le deposizioni D. e C..

Infine, con il quinto motivo, censura la sentenza per assunta violazione dell’art. 36 Cost., dell’art. 416 c.p.c. e dell’art. 2099 c.c. ( art. 360 c.p.c., n. 3).

Rileva che la 14 mensilità vada esclusa dalle voci retributive riconosciute per il periodo 1.1.1994 al 1.3.1995, ossia in relazione al periodo in cui il rapporto non era formalizzato, in quanto voce tipicamente contrattuale.

Il ricorso è infondato in relazione a tutti i motivi prospettati.

Quanto al primo, deve rilevarsi che l’assunto secondo cui nella sentenza non era stato evidenziato l’iter motivazionale seguito per individuare anche in relazione a periodo dal 1.1.1994-1.3.1995 un rapporto di lavoro subordinato negli stessi termini e con le stesse modalità accertati per il periodo successivo e non era stata valutata nella sua portata esaustiva la deposizione della teste D. è inidoneo ad evidenziare in maniera puntuale la dedotta violazione delle norme di legge richiamate. Da quanto esposto emerge, piuttosto, che la ricorrente, attraverso i passaggi argomentativi della censura, avanza sostanzialmente una richiesta – inammissibile in questa sede di legittimità – di rivalutazione del materiale probatorio acquisito nel processo, assumendo che il lavoratore non aveva fornito la prova dell’assoggettamento al potere direttivo, disciplinare ed organizzativo del datore di lavoro, nonchè delle pretese mansioni e di un orario di lavoro.

Peraltro, anche il quesito, per come proposto, mira a contestare la valutazione della prova e non l’applicazione di parametri della subordinazione non corrispondenti, e ciò è in contrasto con quanto ribadito in più occasioni da questa Corte, che ha affermato che la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro effettuata dal giudice di merito è censurabile in sede di legittimità soltanto limitatamente alla scelta dei parametri normativi di individuazione della natura subordinata o autonoma del rapporto, mentre l’accertamento degli elementi, che rivelano l’effettiva presenza del parametro stesso nel caso concreto attraverso la valutazione delle risultanze processuali e che sono idonei a ricondurre le prestazioni ad uno dei modelli, costituisce apprezzamento di fatto che, se immune da vizi giuridici e adeguatamente motivato, resta insindacabile in Cassazione (v. Cass, 16681/2007).

Anche il secondo motivo è da disattendere ove si consideri che la deposizione della teste D. viene richiamata non per censurare un eventuale vizio ravvisabile nella valutazione effettuatane dalla corte territoriale che si rifletta in modo decisivo sulle conclusioni adottate, quanto piuttosto in funzione della volontà di dimostrare che altra sarebbe dovuta essere la ricostruzione dei fatti. Questa Corte di cassazione – ribadendo un indirizzo giurisprudenziale costante – in una fattispecie riguardante l’illegittimità di un licenziamento – ha statuito che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione per vizio di motivazione qualora esso intenda far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, prospetti un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice di merito e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi del dedotto vizio. In caso contrario, infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr., da ultimo, ex plurimis, Cass. 26 marzo 1010 n. 7394).

Per il terzo e quarto motivo le censure sono prospettate in modo del tutto simmetrico, sia sotto l’aspetto della violazione delle norme di legge, che sotto il profilo dei vizi motivazionali, a quanto dedotto nei motivi sub 1) e 2), con l’unica differenza che i rilievi attengono al periodo del rapporto di lavoro immediatamente successivo, sicchè i profili di inammissibilità ed infondatezza sopra rilevati valgono senza dubbio anche in relazione agli stessi, dovendo richiamarsi i medesimi principi giurisprudenziali ritenuti idonei alla relativa confutazione.

Infine, e da ultimo, deve disattendersi il quinto motivo di ricorso che assume l’erroneità della decisione nella parte in cui aveva riconosciuto alla N. il diritto alla 14 mensilità, sul rilievo che l’esclusione della stessa da parte del primo giudice non aveva tenuto conto del fatto che l’art. 89 C.C.N.L., contemplando un premio ferie pari ad una mensilità della retribuzione globale di fatto da corrispondersi a tutti i lavoratori in coincidenza con il periodo ferie e comunque non oltre il 30.6. di ogni anno, aveva in sostanza previsto una vera e propria mensilità aggiuntiva. Non deduce, invero, il ricorrente di avere impostato in analoghi termini la propria difesa nel giudizio di gravame, ossia in funzione della applicazione solo parametrica del C.C.N.L. per il periodo del rapporto di lavoro in esame e quindi della non ricomprensibilità della stessa nel concetto di retribuzione proporzionata e sufficiente di cui all’art. 36 Cost. e dunque la questione potrebbe essere connotata dall’assoluta novità della relativa prospettazione eventualmente anche incompatibile con difforme precedente linea difensiva.

Peraltro, la comparazione dei trattamenti deve essere effettuata istituto per istituto e, a tal fine, la tredicesima e la quattordicesima mensilità devono essere considerate come appartenenti al medesimo istituto, in quanto emolumenti analoghi nella struttura e nella funzione, trattandosi di voci retributive rientranti nell’ambito delle mensilità aggiuntive, e l’unitarietà dell’istituto mensilità aggiuntive è desumibile dal fatto che si tratta di mensilità attribuite in unica soluzione nel corso dell’anno di regola in corrispondenza di ricorrenze festive e che le stesse sono dirette ad incrementare la retribuzione complessiva annuale (cfr. Cass 18.8.2004 n. 16191). Vero è che in tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell’art. 36 Cost., il giudice del merito, il quale assuma come criterio orientativo un contratto collettivo non vincolante per le parti, non può fare riferimento a tutti gli elementi e gli istituti retributivi che concorrono a formare il complessivo trattamento economico, ma deve prendere in considerazione solo quelli che costituiscono il cosiddetto minimo costituzionale, con esclusione degli istituti retributivi legati all’autonomia contrattuale, come la quattordicesima mensilità. Ma è pur vero che la considerazione nel caso concreto da parte del giudice di merito in base ad una specifica e adeguata motivazione può anche fondare una decisione di diverso contenuto che porti a ritenere indispensabile la considerazione della quattordicesima, sicchè il vizio doveva essere diversamente prospettato, sub specie di omessa indicazione degli elementi che, nella specifica vicenda, avevano indotto a ritenere necessario il computo anche della quattordicesima (cfr, Cass 15148/2008), non avendo, poi, neanche il giudice del merito specificato che il contratto, per addivenire alla soluzione accolta, fosse stato applicato in via soltanto parametrica.

Per concludere, il ricorso va rigettato e va confermata la sentenza impugnata per essere la stessa supportata da una motivazione che, oltre ad essere congrua e priva di salti logici, ha fatto corretta applicazione della normativa applicabile alla fattispecie in esame.

Le spese di lite del presente giudizio cedono, nella misura di cui in dispositivo, a carico del ricorrente, in applicazione della regola della soccombenza.
P.Q.M.

La Corte, in prosieguo della camera di consiglio del 4.2.2011, con la medesima composizione, così provvede:

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in Euro 12,00 per esborsi, Euro 2,500,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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