Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 02-12-2010) 31-01-2011, n. 3379 Falsità ideologica in atti pubblici commessa da privato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Nei confronti di B.G. veniva chiesta dal Pubblico Ministero la emissione di un decreto penale di condanna per il reato di cui all’art. 483 c.p. perchè dichiarava falsamente in una attestazione di non avere riportato condanne penali, mentre, invece, gli era stata applicata una pena ex art. 444 c.p.p.. Il GIP presso il Tribunale di Firenze, con sentenza del 22 gennaio 2009, ritenuto che vi erano fondati ed insuperabili dubbi circa la sussistenza in capo all’imputato dell’elemento soggettivo del delitto contestato, rigettava la richiesta di emissione del decreto penale e dichiarava non doversi procedere contro il B. perchè il fatto non costituisce reato.

Proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica di Firenze e deduceva la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata.

E’ necessario premettere che le Sezioni Unite Penali (SS.UU. 30 settembre 2010, Dalla Serra + 1) hanno stabilito che avverso la sentenza di proscioglimento, emessa dal giudice per le indagini preliminari a seguito di richiesta di decreto penale di condanna, è proponibile il ricorso per Cassazione e non l’appello. Di conseguenza la impugnazione del Pubblico Ministero è ammissibile.

I motivi posti a sostegno del ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Firenze sono fondati.

In effetti la sentenza di proscioglimento è fondata sul fatto che vi erano dubbi sulla esistenza dell’elemento soggettivo, essendo probabile che l’imputato nel fare la dichiarazione avesse commesso un errore, tenuto conto del tempo trascorso dalla sentenza di patteggiamento, del fatto che la condanna era condizionalmente sospesa e che la sentenza ex art. 444 c.p.p. non viene menzionata nel casellario.

Orbene è stato affermato (vedi Cass., Sez. 5, 24 marzo 2005, n. 14981) che il giudice chiamato a valutare la richiesta di emissione del decreto penale di condanna può deliberare il proscioglimento, secondo il disposto degli artt. 459 e 129 c.p.p., solo quando risulti evidente la prova positiva della innocenza dell’imputato, o risulti evidente che non possono essere acquisite prove della sua colpevolezza, mentre l’analoga sentenza è preclusa quando l’infondatezza dell’accusa dovrebbe essere affermata mediante un esame critico degli elementi prodotti a sostegno della richiesta.

E’ stato altresì affermato che la sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. può essere pronunciata dal GIP che abbia rigettato la richiesta del pubblico ministero di emissione di decreto penale di condanna solo per una delle ipotesi tassativamente indicate nell’art. 129 c.p.p., e non anche per mancanza, insufficienza e contraddittorietà della prova ai sensi dell’art. 530 c.p.p., comma 2, il quale si riferisce alla sola sentenza conclusiva pronunciata a seguito del dibattimento nel quale si è formata la prova (così Cass., Sez. 1, 7 ottobre 2005, n. 38599).

Si tratta di indirizzi da condividere perchè fondati su una corretta interpretazione delle norme richiamate.

Ebbene la sentenza impugnata non si è uniformata a tali indirizzi perchè non ha posto in evidenza la esistenza di prove positive ed indiscutibili della innocenza dell’imputato o la impossibilità di acquisire prove della sua colpevolezza, posto che il fatto oggettivo era incontestabile perchè risultava documentalmente provato che il B. aveva reso una dichiarazione sostitutiva non veritiera affermando di non avere riportato precedenti condanne.

Le considerazioni del GIP per ritenere il dubbio sulla esistenza dell’elemento soggettivo – per il delitto di cui all’art. 483 c.p. è richiesto il dolo generico – appaiono, inoltre, apodittiche dal momento che il Giudice ha sostenuto che è facile dimenticarsi di una sentenza patteggiata condizionalmente sospesa che dai più non è considerata una vera e propria sentenza di condanna. Sembra davvero singolare che si possa dimenticare di avere chiesto una pena rilevante per un grave reato come la bancarotta ed in ogni caso davvero si tratta di congetture, come sostenuto dal Procuratore generale presso questa Corte, dal momento che nemmeno l’imputato ha articolato una difesa nei termini ritenuti dal Giudice.

Per le ragioni indicate la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Firenze, Sezione GIP, per nuovo giudizio.
P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Firenze per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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