T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 26-01-2011, n. 743 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Con il ricorso in trattazione si impugna il provvedimento indicato in epigrafe, con cui la Questura di Roma ha disposto il rifiuto del permesso di soggiorno per asilo politico in base alla decisione della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che ha ritenuto di non riconoscere al ricorrente la protezione internazionale nella seduta del 18 marzo 2010.

Il medesimo ricorso, come già ripetutamente affermato dalla Sezione in precedenti analoghi (v. tra le numerose pronunce le sentenze nn. 11778 del 26 novembre 2009, 7166 e 7178 del 20 luglio 2009 e 7702 del 30 luglio 2009), è inammissibile per difetto di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo.

Come, infatti, è stato recentemente affermato dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione – ordinanza n. 19393 del 9 settembre 2009 – "la situazione giuridica dello straniero, che richieda il rilascio di permesso per ragioni umanitarie, ha consistenza di diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti umani fondamentali con la conseguenza che la garanzia apprestata dall’art. 2 cost. esclude che dette situazioni possano essere degradate a interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, al quale può essere affidata solo l’accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione umanitaria, nell’esercizio di una mera discrezionalità tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate riservate al legislatore. La giurisdizione sui diritti umani fondamentali, in mancanza di una norma espressa che disponga diversamente, spetta al giudice ordinario".

A tale conclusione la predetta Suprema Corte è pervenuta sulla base della considerazione che, nell’attuale quadro legislativo e regolamentare, la valutazione degli elementi per il riconoscimento della protezione principale, secondaria ed umanitaria sono attribuiti alla Commissione Territoriale o Nazionale – essendo, sotto tale profilo, irrilevante il procedimento seguito per il riconoscimento di tale status – il che porta ad "escludere alcun margine di discrezionalità in tale valutazione" da parte della Questura, con conseguente attribuzione della giurisdizione del giudice ordinario in ordine ai provvedimenti della medesima Questura che negano il permesso per motivi umanitari di cui all’art. 5, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Alla luce di tali considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e deve dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario (art. 11 D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104).

Le spese, in considerazione della sussistenza di giusti motivi, possono essere compensate per intero tra le parti
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la inammissibilità del ricorso in epigrafe per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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