Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 02-03-2011, n. 5097 Indennità di anzianità e buonuscita Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Ancona, rigettando il gravame dell’Amministrazione, ha confermato la sentenza di primo grado che, in accoglimento della domanda di T.S. e degli altri attuali intimati, ora controricorrenti, già dipendenti de Ministero dei Lavori Pubblici addetti ai Servizio Escavazione Porti, trasferiti, dal 1 gennaio 1995 sino al 30 giugno 2001, quando erano stati nuovamente trasferiti alla Regione, nei ruoli del Ministero dei Trasporti, in concomitanza con l’assegnazione de Servizio a detto Ministero, in base al D.M. 15 giugno 1995, aveva condannato il Ministero dei Trasporti a corrispondere agli attori dal 1 luglio 1998 l’indennità di amministrazione nella misura prevista per i dipendenti dello stesso Ministero e non invece in quella, inferiore, attribuita ai dipendenti del Ministero dei Lavori Pubblici, da cui essi provenivano.

La Corte ha poi ritenuto fondato l’appello incidentale dichiarando la natura retribuiva dell’indennità di amministrazione e la sua computabilità ai fini contributivi.

Premesso che gli appellati erano transitati, dal 1995, in base al D.M. 15 giugno 1995, dai ruoli del Ministero dei Lavori pubblici a quelli del Ministero dei Trasporti a seguito del trasferimento a quest’ultimo del Servizio di Escavazione dei Porti ed erano stati inquadrati nel secondo ministero con la medesima qualifica posseduta in quello di provenienza, la Corte ha rilevato che in base al suddetto decreto ministeriale non vi era alcuna distinzione di ruoli tra il personale originariamente appartenente ai Ministero dei Trasporti e quello proveniente dal Ministero dei Lavori pubblici. Il decreto prevedeva infatti espressamente che tale personale fosse inquadrato nei ruoli del Ministero di desti nazione, al quale era anche stato trasmesso il fascicolo personale di ciascuno dei novi dipendenti ai fini dell’inquadramento.

La Corte d’appello ha notato, poi, che la controversia riguardava la differenziazione, in relazione ad un emolumento attribuito al personale appartenente alla stessa qualifica, tra coloro che appartenevano originariamente al Ministero dei Trasporti e quelli che vi erano pervenuti provenendo da un altro Ministero, sicchè non aveva alcun rilievo la questione delle mansioni concretamente svolte dai dipendenti non essendo in discussione la correttezza dell’inquadramento.

La Corte territoriale ha escluso inoltre che il Ministero dei Trasporti avesse dimostrato di aver parificato le due categorie, con l’attribuire somme particolari, eventualmente a titolo di "progetto finalizzato" a coloro che provenivano dal Ministero dei Lavori Pubblici, ed ha osservato che in ogni caso somme corrisposte per un titolo specifico non sarebbero state imputabili ad altre ragioni di credito. Nè. a riguardo – secondo la Corte di merito – si poteva tener conto della tardiva produzione documentale effettuata in grado d’appello.

La Corte ha ritenuto ancora che l’emolumento richiesto spettasse agli appellati in base all’art. 34, comma 2 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1995 e della tabella B ad esso allegata, nonchè del principio di parità di trattamento contrattuale contenuto nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, comma 2.

In ultimo, la Corte ha considerato che l’indennità di amministrazione aveva natura retributiva e che fosse quindi da accogliere l’appello incidentale dei dipendenti, dichiarando che delle relative somme doveva tenersi conto anche ai fini previdenziali.
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso è denunziata violazione e falsa applicazione del D.L. 18 maggio 2006, n. 181, art. 1, comma 1 convertito con L. n. 233 del 2006.

Si sostiene che, avendo il D.L. n. 181 del 2006 previsto lo scorporo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in due distinti dicasteri, rispettivamente Ministero delle Strutture e Ministero dei Trasporti, sarebbe stato annullato il processo di fusione del personale dei due ministeri avviato nella precedente legislatura e sarebbe stata riconfermata la netta distinzione fra le due strutture.

Con il secondo motivo di ricorso è denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 34, comma 2 dei contratto collettivo di lavoro 1995.

Si sostiene che il richiamo fatto dalla sentenza all’art. 34 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1995 ed alla tabella B allegata al contratto non sarebbe pertinente perchè tale disposizione, di carattere programmatico, non sarebbe di immediata applicazione.

Si sostiene poi che il principio di tendenziale omogeneità di trattamenti non comporta una continua identità di posizioni economiche e si ribadisce che i ruoli del personale originario e di quello transitato dal Ministero dei Lavori pubblici sono rimasti distinti, come distinte sono rimaste le competenze e pertanto anche le retribuzioni.

Il ricorso si conclude con la richiesta alla Corte di enunciare il seguente quesito di diritto: "Al personale dipendente del Servizio Escavazione Porti, transitato nell’anno 1995 dall’ex Ministero dei Lavori pubblici al Ministero dei trasporti non è dovuta l’indennità di amministrazione nella misura spettante ai dipendenti di quest’ultimo bensì quella propria dei dipendenti del ministero di provenienza".

Il ricorso, contrariamente a quanto sostenuto dai controricorrenti, non è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c..

Anzitutto è ammissibile la formulazione di un unico quesito di diritto a conclusione di più motivi di impugnazione, non potendo negarsi al ricorrente la facoltà di frazionare il quesito in tanti motivi quante sono le argomentazioni (Cass. 1906/2008). Sotto altro profilo, poi, il quesito, pur nella sua sinteticità, non solo lascia chiaramente comprendere quale sia la questione dibattuta ma richiama puntualmente anche la fattispecie controversa, il cui elemento costitutivo è configurato dal passaggio del personale dal Servizio Escavazione Porti gestito dal Ministero del Lavoro al Ministero dei Trasporti e le cui conseguenze giuridiche sono il sorgere del diritto all’indennità di amministrazione nella stessa misura di quella dovuta ai dipendenti già in forza presso il secondo Ministero.

Quindi il quesito consente alla Corte di formulare un corrispondente principio di diritto affermando o negando che tale diritto sia sorto.

Il ricorso è. tuttavia, infondato.

Il D.L. 18 maggio 2006, n. 181 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2006, n. 233, art. 1, comma 1) nell’art. 1, ha modificato il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 2, comma 1, prevedendo, per quanto interessa, che i Ministeri sono i seguenti:

Art. 1. 1. omissis.

11) Ministero delle infrastrutture;

12) Ministero dei trasporti;

omissis.

Nei commi 4 e 5 dello stesso articolo, per ciò che rileva, è stato stabilito quanto segue:

4. E’ istituito il Ministero delle infrastrutture. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 42, comma 1, lett. a), b), d-ter), d-quater) e, per quanto di competenza, lett. d-bis).

5. E’ istituito il Ministero dei trasporti. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 42, comma 1, lett. c), d) e, per quanto di competenza, lett. d-bis).

Il testo normativo in esame è entrato in vigore in epoca molto successiva alla vicenda oggetto della controversia, esauritasi nel 2001, sicchè la circostanza che in base ad esso la fusione delle due amministrazioni sia stata sostituita, cinque anni dopo, dalla loro separazione non può avere alcun rilievo ai fini del decidere. Il motivo, del resto non spiega in quale modo la modifica in esame potrebbe influire sulla decisione del ricorso e si limita ad alludere ad una sorta di carattere ricognitivo della disposizione del D.L. n. 181 del 2006, che riconfermerebbe la netta distinzione fra le due strutture. Ma di tale carattere non vi è alcuna traccia. Nè d’altra parte indicazioni di tale vaghezza sono in grado di inficiare l’accertamento della Corte di merito circa la collocazione dei dipendenti provenienti dal Servizio Escavazione Porti del Ministero dei Trasporti nel medesimo ruolo dei dipendenti del Ministero dei Lavori Pubblici.

Il CCNL 16 maggio 1995 comparto Ministeri personale non dirigente – parte normativa 1994/1997 e parte economica 1994/1995 stipulato il 16 maggio 1995, all’art. 34 recante "disciplina della retribuzione accessoria", per ciò che interessa, dispone nei primi due commi quanto segue:

"1. I trattamenti economici accessori in atto presso le singole amministrazioni del comparto, secondo la specifica disciplina legislativa, contrattuale ed amministrativa in vigore, sono conservati nelle amministrazioni medesime in base alle modalità determinate ai sensi del comma seguente.

2. Nell’allegato B te parti definiscono le voci e le quote di retribuzione accessoria utili ai fini dei diversi istituti contrattuali, ed inoltre, per le singole, distinte amministrazioni:

a) tabelle di retribuzione accessoria mensile distinte per livello, comprendenti le quote di retribuzione accessoria aventi carattere di generalità e continuità in base alla specifica disciplina legislativa, contrattuale ed amministrativa in vigore, anche ai sensi del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 72, comma 3, facendo riferimento agli importi corrisposti per Fanno 1993, rilevati sulla base del bilancio consuntivo;

b) le residue quote di retribuzione accessoria non aventi carattere di generalità e continuità, che concorreranno ad alimentare il fondo per la produttività collettiva, di cui al successivo art. 36, nell’amministrazione di appartenenza.

L’allegato B, la cui rubrica fa specifico riferimento al cit. art. 34, comma 2, ha come contenuto la Tabella 1 sulla Individuazione degli istituti normativi utili ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria".

Ivi per ciò che interessa, si legge che:

"1. Gli istituti normativi presi in esame sono: Tempo parziale (art. 15), Ferie (art. 16), Permessi retribuiti (art. 18), Maternità (art. 18, comma 7), Assenze per malattia (art. 21), Sospensione cautelare per procedimento disciplinare (art. 26), Sospensione cautelare per procedimento penale (art. 27). Permessi distacchi e aspettative sindacali, Sciopero.

2. Le voci retributive considerate sono: Indennità di amministrazione (art. 34), Fondo di produttività collettiva (art. 36), Fondo per la qualità della prestazione individuale (art. 37), Compenso per lavoro straordinario.

3. Le indennità di amministrazione vengono corrisposte, di norma, nelle medesime fattispecie in cui viene erogato lo stipendio tabellare; vengono ridotte, perciò, pro quota in caso di tempo parziale orizzontale, ed al 50 % in caso di sospensione cautelare per procedimento disciplinare. Vengono erogate per intero in tutte le altre fattispecie di cui al punto 1, ad eccezione dello sciopero".

Poichè non è controverso che nel Ministero dei Trasporti le misure dell’indennità di amministrazione fossero precisamente determinate non si comprende quale rilievo possa avere l’affermazione circa il carattere programmatico della disposizione in esame, "relativamente all’asserita omogeneità dei trattamenti economici".

Infine, quanto al principio di parità di trattamento contrattuale applicato dalla Corte di merito è vero che, come questa Corte ha avuto occasione di affermare, nel caso di passaggio di lavoratori ad una diversa amministrazione, le disposizioni normative che garantiscono il mantenimento del trattamento economico e normativo, non implicano la parificazione con i dipendenti già in servizio presso il datore di lavoro di destinazione (Cass. 17081/2007 che con riferimento alla clausola di un bando di selezione, riproduttiva del contratto integrativo, in cui l’Amministrazione finanziaria, per il conferimento della posizione economica B3 super, aveva attribuito maggiore rilevanza all’esperienza maturata dai dipendenti già in servizio, ha ribadito, in base al principio sopra riferito, la correttezza dell’interpretazione dell’art. 17 del contratto collettivo nazionale del 16.2.1999, relativo al personale del comparto Ministeri, secondo la quale per "esperienza professionale" debba intendersi non la mera anzianità, ma la professionalità acquisita nell’amministrazione di riferimento). E’ anche vero, tuttavia, che un’ eventuale diversificazione del rispettivo trattamento richiede una specifica base normativa, in difetto della quale l’Amministrazione a norma del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45 deve garantire ai propri dipendenti di cui all’art. 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.

Poichè la Corte di merito,con accertamento non efficacemente censurato dal ricorrente, che si limita a ribadire la permanente distinzione dei ruoli fra personale del Ministero dei Trasporti e personale proveniente dal Servizio Escavazione Porti senza tuttavia offrire elementi che inducano a valutare come viziata la contraria statuizione della sentenza, ha ritenuto che non vi fosse alcuna duplicità di ruoli in relazione alla diversa provenienza del personale, la mancata attribuzione dell’indennità di amministrazione nella stessa misura per tutti si pone in contrasto con il principio anzidetto, come esattamente ritenuto dalla Corte territoriale.

In conclusione, il ricorso deve esser rigettato con condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente alle spese in Euro 23,00 per esborsi, oltre ad Euro 2500 per onorari, nonchè IVA, CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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